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- FORNITURA DEI MATERIALI

Nel documento RICHIESTA DI OFFERTA N. (pagine 26-34)

ART. 20 - Norme generali per l'accettazione, qualità ed impiego dei materiali e la provvista degli stessi L'Appaltatore dovrà garantire, sia per quanto concerne la fornitura dei materiali che la loro lavorazione, la completa rispondenza alle norme e leggi vigenti in materia. I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di Legge e del presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati.

Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed alle relative voci dell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato. L’Appaltatore è tenuto a fornire tutti i materiali di prima qualità, delle dimensioni, peso, numero, specie e lavorazione indicati nell’elenco prezzi e relativa descrizione; gli stessi dovranno giungere in cantiere solo durante le ore di lavoro in modo che possano essere misurati in contraddittorio con il DEC.

Il DEC avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto; l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

L'Appaltatore assume, con la firma del contratto d'appalto, l'obbligo di provvedere tempestivamente tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei servizi compresi nell'appalto, e comunque ordinati dal DEC, quali che possano essere le difficoltà di approvvigionamento. L'Appaltatore dovrà dare notizia al DEC della provenienza dei materiali e delle eventuali successive modifiche della provenienza stessa volta per volta, se ciò richiesto dal DEC. Qualora l'Appaltatore di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le prescritte, o di caratteristiche migliori, o di più accurata lavorazione, ciò non gli darà diritto ad aumenti di prezzo.

L'Appaltatore resta obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni per le corrispondenti prove ed esami. I campioni verranno prelevati in contraddittorio e degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dal DEC previa apposizione di sigilli e firme del DEC e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione.

I risultati così ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Le forniture saranno riconosciute ogni qualvolta verranno richiesti i soli materiali necessari all’esecuzione dei servizi, con esclusione di tutte le prestazioni inerenti la messa in opera.

Nei prezzi di tutte le forniture si intende sempre compreso il trasporto e la consegna dei materiali, franchi da ogni spesa, a

piè d’opera sul cantiere di lavoro, in ogni zona del territorio comunale, entro una distanza media di m 1000 dal punto

d’impiego con la precisazione che, all’interno di tale distanza, ogni eventuale necessario spostamento delle forniture, per

qualsiasi motivo o disposizione avvengano, sono compensate nel prezzo di applicazione o di posa in opera.

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ART. 21 - Materiali per opere a verde

L'impresa è tenuta a fornire tutto il materiale (edile, impiantistico, ausiliario e vivaistico) indicato negli elenchi via via predisposti dal DEC e/o riportato nei disegni allegati agli ordini di servizio, nelle quantità necessarie alla realizzazione della sistemazione richiesta.

Tutto il materiale edile ed impiantistico (pietre, mattoni, legname da costruzione, irrigatori, apparecchi di illuminazione, ecc.) e il materiale ausiliario (terra vegetale, concimi, torba, ecc.) e il materiale vivaistico (alberi, arbusti, tappezzanti, ecc.) occorrenti per la realizzazione degli interventi, devono essere della migliore qualità e rispondere ai requisiti richiesti ad insindacabile giudizio di idoneità del DEC. L'impresa dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti voluti, le eventuali partite non ritenute idonee.

L'approvazione dei materiali spediti sul posto non deve essere tuttavia considerata come accettazione definitiva: il DEC potrà rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione sul cantiere, con il diritto di farli analizzare a spese dell’Impresa per accertare la loro rispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato. In ogni caso l'Impresa, pur avendo ottenuto l'approvazione dei materiali dal DEC, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.

Non è consentita la sostituzione di piante che l'impresa non riuscisse a reperire; ove tuttavia venga dimostrato che una o più specie non siano reperibili, l'impresa potrà proporre la sostituzione con piante simili sottoponendo tale richiesta per iscritto al DEC con un congruo anticipo ed almeno un mese prima della piantagione cui si fa riferimento. Il DEC, dopo averle valutate attentamente, si riserva la facoltà di accettare le sostituzioni indicate o di proporne di alternative.

Per le caratteristiche dei materiali edili ed impiantistici da impiegare nei servizi si rimanda ai Capitolati dello Stato, del Genio Civile e alle normative specifiche; per il materiale ausiliario, ovvero tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo e giardinaggio e necessario alla messa a dimora, all'allevamento, alla cura e alla manutenzione di alberi, e per il materiale vivaistico si vedano i successivi articoli.

Campionature, analisi e prove per il materiale ausiliario (terra vegetale, concimi, acqua, antiparassitari, ecc.), se richieste, dovranno essere eseguite, a cura e spese dell'impresa, a norma degli standards internazionali correnti, da un laboratorio specializzato approvato o indicato dal DEC.

L'impresa è tenuta a presentare i certificati delle analisi eseguite sul materiale vegetale prima della spedizione del materiale stesso; saranno accettati senza analisi unicamente i prodotti industriali standard (concimi minerali, torba, fitofarmaci, ecc.) imballati e sigillati nell'involucro originale del produttore.

ART. 22 - Terra di coltivo e substrati di coltivazione

Col termine "terra di coltivo" si intende la terra proveniente dallo strato attivo di terreni coltivati, prelevata fino ad una profondità non superiore a 50 cm dando la preferenza ai terreni coltivati a prato stabile o a medicaio. Sono esclusi tutti i terreni derivanti da opere di urbanizzazione con scavi profondi di fondazione, o di scavo di nuovi canali di bonifica o di opere di canalizzazione fognarie o simili.

Le caratteristiche fisiche (rapporto fra le frazioni organica, argillosa, limosa, sabbiosa e grossolana) della terra fornita devono essere quelle dei terreni di "medio impasto" o "terre franche", caratterizzati da giusta proporzione tra i vari componenti (argilla - limo - sabbia) senza che nessuna di essa prevalga sugli altri. In tale tipo di terreno l’argilla deve aggirarsi su valori compresi tra il 20÷30%, la sabbia tra il 50÷60%, e il limo tra il 25÷35%. Lo scheletro deve essere assente o al limite raggiungere il 10% del totale in peso, intendendosi per scheletro tutti quei componenti non terrosi che superano cm 2 di diametro. Non deve essere presente scheletro con diametro maggiore di cm 5.

La terra di coltivo fornita in cantiere deve essere priva di corpi estranei e di materiale organico non humificato quali porzioni di tronchi, radici o di qualunque altro materiale dannoso per la crescita delle piante. Il pH dovrà essere neutro (da 6,5 a 7,5) e la sostanza organica del terreno, espressa in humus, deve essere non inferiore al 4% in peso.

Qualora la terra fornita non rispondesse ai requisiti sopracitati, la stessa non verrà contabilizzata e si pretenderà il suo immediato allontanamento dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.

Per terricci "speciali" si intende invece indicare terreni naturali o elaborati artificialmente (normalmente di bosco, "di foglie", "di erica", "di castagno", ecc.) che vengono utilizzati soltanto per casi particolari (ad esempio per rinvasature, riempimento di fioriere, ecc.) ed eventualmente per ottenere un ambiente di crescita più adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora.

Per substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliano mettere a dimora. Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e caratteristiche del contenuto.

In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati, l'Impresa dovrà fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzate a proprie spese, secondo i metodi normalizzati della Società Italiana della Scienza dei Suolo - S.I.S.S. per i parametri indicati negli allegati tecnici da sottoporre all'approvazione del DEC. I substrati, una volta pronti per l'impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni costanti all'interno della loro massa.

L'impresa dovrà procurarsi la terra vegetale e i terricci speciali soltanto presso ditte specializzate oppure da aree o luoghi

di estrazione e raccolta precedentemente approvati dal DEC.

L'apporto di terra vegetale e dei terricci speciali non rientra negli oneri specifici della piantagione ma verrà pagato a parte sulla base di una misurazione a metro cubo: il prezzo relativo deve essere comprensivo della fornitura, del trasporto e della distribuzione.

ART. 23 - Campionature e analisi della terra vegetale

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l'impresa, con un congruo anticipo sull'inizio del servizio, è tenuta a verificare, sotto la sorveglianza del DEC, se il terreno in sito sia adatto alla piantagione o se, al contrario, risultati necessario (e in che misura) apportare nuova terra vegetale, la cui qualità deve essere a sua volta sottoposta a verifica ed approvata dal DEC.

I campioni per le analisi del terreno in sito dovranno essere prelevati in modo che siano rappresentativi di tutte le parti del suolo soggette alla sistemazione, curando che il prelievo avvenga tenendo conto non solo delle aree manifestamente omogenee (per giacitura, per esposizione, per colorazione, ecc.) ma anche delle specie vegetali che in quei luoghi dovranno essere piantate. A seconda della estensione dell'intervento, per ogni zona omogenea, dovrà essere prelevato più di un campione e questi dovranno essere mescolati insieme. Si precisa al riguardo che, qualora la sistemazione nella zona oggetto dell'esame preveda la piantagione di specie non superiori per dimensioni a quelle arbustive, i campioni devono essere prelevati alla profondità minima di 30/40 cm, mentre se devono essere messe a dimora anche specie arboree è opportuno che vengano raccolti alla profondità di 100/120 cm.

Le analisi del terreno vegetale da apportare sul luogo della sistemazione dovranno essere effettuate, invece, su un miscuglio, rappresentativo della composizione media del terreno di prestito, di tutti i campioni prelevati da ogni parte del terreno stesso.

I risultati delle analisi determineranno, in relazione al tipo di piantagione da effettuare, il grado di utilizzabilità del terreno in sito; il tipo di terra vegetale o il miscuglio di terreni da usare; il tipo e le percentuali di applicazione dei fertilizzanti per la concimazione e degli altri eventuali materiali necessari per la correzione e la modifica della granulometria del suolo.

ART. 24 - Sabbia

Per definizione e salvo diverse specifiche impartite dal DEC la sabbia deve avere un diametro delle particelle non superiore a 2,00 mm e non inferiore a 0,02 mm. Si parla di sabbia grossa quando il diametro delle particelle è compreso fra 2,0 e 0,20 mm mentre si parla si sabbia fine quando esso è compreso fra 0,20 e 0,02 mm. La sabbia dovrà essere ben pulita per mezzo di lavaggio, asciutta, vagliata, scevra da materiali estranei, proveniente da cava o da fiume. In assenza di altre specifiche per sabbia si intende la sabbia silicea. La fornitura deve essere accompagnata da analisi chimico-fisica prodotta dal fornitore di provenienza. Il tenore in calcare attivo deve essere uguale a zero.

ART. 25 - Concimi minerali ed organici, ammendanti e correttivi

I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno essere di ottima qualità e rispondere in ordine a principi attivi, titoli, caratteristiche alle vigenti disposizioni di legge, adatte all'uso indicato (urbano, forestale, ecc.) ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza. I principi impiegati non dovranno essere classificati come molto tossici, tossici e nocivi ai sensi del D.P.R. 223/1988.

Col termine "ammendanti" si indicano quei materiali in grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno ovvero gli aspetti relativi alla "struttura" del terreno. Col termine "correttivi" si indicano quei materiali capaci di modificare le caratteristiche chimiche del terreno con particolare riferimento al pH.

ART. 26 - Fitofarmaci

I fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici, ecc.) dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione e della classe di tossicità, secondo la normativa vigente ed essere autorizzati per l'uso in ambienti urbani.

Potranno essere usati feromoni sessuali, feromoni di aggregazione, attivatori di acari, trappole cromotropiche e altri modificatori del comportamento.

ART. 27 - Pacciamatura

Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione dell'evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.). I materiali per pacciamatura impiegati per la messa a dimora di piante potranno essere di origine naturale o di sintesi (fogli di polietilene nero, dischi pacciamanti, corteccia di pino, cippato di legno, paglia o simili), dando la preferenza a materiali biodegradabili quali il cippato di materiale di risulta derivante dalle potature eseguite per conto dell’Amministrazione appaltante. Il DEC potrà richiederne l’impiego, fornitura e/o posa, intendendo i costi per detta fornitura e/o posa già compensata dai prezzi contrattuali per la fornitura e posa degli alberi.

ART. 28 - Pali di sostegno, ancoraggi e legature

Pagina 15 di 22 Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, l'Impresa dovrà fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante. I pali potranno essere di robinia, di castagno, di pino silvestre o di quercia e dovranno durare almeno per il periodo manutentivo di garanzia.

I tutori dovranno essere di legno, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte della estremità di maggiore diametro. La parte appuntita dovrà essere resa imputrescibile per un'altezza di 100 cm circa, in alternativa, su indicazione del DEC, si potrà fare uso di pali di legno industrialmente preimpregnati di sostanze imputrescibili. Analoghe caratteristiche di imputrescibilità dovranno avere anche i picchetti di legno per l'eventuale bloccaggio a terra dei tutori.

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone l'eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomma, nostri di plastica, fibra vegetale, ecc.), senza impiego di filo di ferro o altro materiale inestensibile. Per evitare danni alla corteccia, potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto materiale.

ART. 29 - Protezioni individuali per giovani impianti

Per la messa a dimora di giovani piante il DEC potrà richiedere la fornitura e/o la posa di protezioni individuali, intendendo i costi per tale fornitura o posa già compresi in quelli contrattuali.

ART. 30 - Acqua

L'acqua da utilizzare per l'innaffiamento e la manutenzione del verde non dovrà contenere sostanze inquinanti e sali nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicità relativa.

L'impresa e tenuta, se richiesta, a presentare, perché vengano approvati dal DEC, campioni di acqua da ogni fonte di approvvigionamento che intende usare. La qualità dell'acqua, anche se approvata, deve essere periodicamente controllata sotto la responsabilità dell'impresa.

ART. 31 - Materiale vivaistico

Per materiale vivaistico si intende tutto il complesso delle piante (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrenti per l'esecuzione del lavoro.

Il materiale vivaistico può provenire da qualsiasi vivaio, sia di proprietà dell'impresa sia di altre aziende, purché l'impresa ne dichiari la provenienza e questa venga accettata dal DEC.

Il DEC si riserva comunque la facoltà di effettuare visite ai vivai di provenienza delle piante allo scopo di scegliere quelle di migliore aspetto e portamento; si riserva quindi anche la facoltà di scartare quelle con portamento stentato, irregolare o difettoso, con massa fogliare insufficiente o che, a qualsiasi titolo, non ritenga adatte alla sistemazione da realizzare.

Sotto la sua piena responsabilità, l'impresa dovrà pertanto fornire piante coltivate esclusivamente per scopo decorativo oppure, se non provenienti da un vivaio, di particolare valore estetico, esenti da malattie, parassiti e deformazioni, e corrispondenti per genere, specie, cultivar e caratteristiche dimensionali a quanto specificato nell'Elenco prezzi annesso al presente Capitolato e negli elaborati e ODS emanati dal DEC.

Tutte le piante da fornire devono essere etichettate per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stato riportato, in modo leggibile e indelebile, il nome botanico (genere, specie, cultivar o varietà) del gruppo a cui si riferiscono.

Le caratteristiche specifiche con le quali le piante devono essere fornite e quelle inerenti alla proiezione, densità e forma della chioma, alla presenza e al numero di ramificazioni e al sistema di preparazione delle radici, sono precisate nelle specifiche tecniche allegate del presente Capitolato e negli elaborati e ODS emanati dal DEC.

La parte aerea delle piante deve avere portamento e forma regolari, presentare uno sviluppo robusto, non filato o che dimostri una crescita troppo rapida o stentata (per eccessiva densità di coltura in vivaio, per terreno troppo irrigato, per sovrabbondante concimazione, ecc.).

Per quanto riguarda il trasporto del materiale vivaistico, l'impresa deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché le piante arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, effettuandone il trasferimento con autocarri o vagoni coperti da teloni e dislocandole in modo tale che rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi a causa dei sobbalzi o per il peso delle essenze soprastanti. Il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) deve essere il più breve possibile.

L'impresa è tenuta a dare alla DEC, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere.

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante devono essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno non strettamente necessario. In particolare l'impresa curerà che le zolle delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora siano tempestivamente coperte con adatto materiale mantenuto sempre umido per impedire che il vento e il sole possano essiccarle. A tutte le piante dovrà comunque essere assicurata la miglior cura da parte di personale specializzato, bagnandole quanto necessario, fino al momento della piantagione.

ART. 32 - Alberi

Le piante fornite devono essere sane e rigogliose, esenti da attacchi di xilofagi od altri tipi di insetti, da funghi, da virus o da qualunque altra fitopatia o fisiopatia; non presentare ferite, scortecciature o strozzature da legatura; non devono presentare rami con corteccia inclusa né rami tagliati a raso. I tagli conseguenti alle potature di allevamento devono essere completamente chiusi ovvero non devono essere visibili tessuti xilematici.

Il fusto delle piante deve essere unico, salvo diversa esplicita richiesta di capitolato, diritto, privo di inarcamenti o curvature, e le stesse devono avere una buona conformazione della chioma, la quale inoltre dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa. La pianta non deve pertanto essere filata né presentare segni di capitozzatura, cioè un'evidente discontinuità diametrica tra il fusto e il ramo con funzione di guida (freccia), deve avere l'apparato radicale ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro. Le piante devono essere fornite in zolla ovvero in "pane di terra", con zolla "naturale" senza fratture o disseccamenti e al giusto grado di umidità. Prima della messa a dimora gli involucri della zolla dovranno essere aperti ed eliminati e la zolla stessa non dovrà frantumarsi.

Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitori o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche o della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni. Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle piante. Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e l'altezza del punto d'innesto, che non dovrà presentare sintomi di disaffinità.

In ogni caso sarà il DEC, sulla base delle caratteristiche sopra esposte, che provvederà alla scelta delle piante in vivaio oppure, se lo riterrà opportuno, in cantiere prima della loro messa a dimora.

Le piante devono essere consegnate in cantiere senza essere assolutamente potate ed in caso contrario la fornitura potrà

essere rifiutata; sarà il DEC, a suo insindacabile giudizio, a disporre, se lo ritiene opportuno, che venga attuata una

potatura di formazione al momento dell'impianto.

Le piante devono essere consegnate in cantiere senza essere assolutamente potate ed in caso contrario la fornitura potrà

essere rifiutata; sarà il DEC, a suo insindacabile giudizio, a disporre, se lo ritiene opportuno, che venga attuata una

potatura di formazione al momento dell'impianto.

Nel documento RICHIESTA DI OFFERTA N. (pagine 26-34)

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