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LA TUTELA DEI PORTATORI DI WARRANTS

5. Le fusioni e le scission

Anche le operazioni di fusione e di scissione appaiono idonee, in astratto, a pregiudicare i diritti dei portatori dei warrants. Spesso, infatti, quando si verifica una fusione o una scissione, cambia il titolo acquistabile mediante l’esercizio del diritto di opzione sotteso al warrant e, sulla base del rapporto di concambio, muta anche il rapporto di sottoscrizione: la fusione, inoltre, può determinare una riduzione dell’effetto leva e della volatilità del titolo sottostante (342).

obbligazioni convertibili e che, non cambiando né il numero di azioni né (potendosi parlare di) il valore nominale non troverà applicazione il penultimo comma dell’art. 2420-bis. L’A. aggiunge, tuttavia, che in occasione di emissione di obbligazioni convertibili in azioni senza indicazione del valore nominale sarà pur sempre necessario indicare il rapporto successivo di conversione e quanto dell’importo nominale delle obbligazioni convertite sarà imputato a capitale.

(342) Così, con riguardo all’ipotesi della fusione, anche BRETTI, in Natura aleatoria del warrant e vessatorietà delle clausole di adeguamento del prezzo delle azioni di compendio, in Giur. merito, 2006, p. 332 ss., il quale osserva che «la mancata previsione di uno strumento contrattuale riequilibrativo dell’aumento costante (15%) in ragione d’anno del prezzo di esercizio del warrant potrebbe determinare, in conseguenza ad atti di fusione, una sostanziale modifica della leva finanziaria della società emittente i warrant, con un conseguente squilibrio

In relazione a queste ipotesi i regolamenti degli emittenti generalmente prevedono l’obbligo, per la società emittente, di comunicare tempestivamente ai portatori dei warrants la convocazione e l’esito di eventuali assemblee aventi come oggetto la delibera di operazioni di fusione o di scissione (343).

In assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto, la dottrina è in ogni caso orientata a ritenere applicabili ai portatori di warrants in via analogica le norme dettate dal legislatore in tema di obbligazioni convertibili (344). L’art. 2503 bis del c.c., in particolare, prevede che «ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso» (comma secondo) e che «ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall’assemblea prevista dall’art. 2415». L’art. 2506 ter (corrispondente al vecchio art. 2504 novies) c.c., inoltre, sancisce l’applicabilità dell’art. 2503 bis del c.c. anche in caso di scissione.

Anche i portatori dei warrants, pertanto, avranno diritto ad essere informati circa le operazioni di fusione e di scissione poste in essere dalla società emittente i titoli di

normativo del contratto» e, ancora, che «il prezzo del warrant, come l’azione, è soggetto a numerose variabili che si ricollegano alla convenienza di esercitare l’opzione (non ultime le operazioni di fusione). In buona sostanza, il portatore del warrant è un potenziale socio che «guarda dalla finestra» ciò che accade alla società, senza poter influire sulle sue decisioni, potendo tutelarsi solo chiedendo il rispetto delle obbligazioni contenute nel regolamento. Il regolamento o, meglio, le sue clausole, non devono presentare squilibri normativi rilevanti: in difetto, il portatore del warrant appare legittimato ad eccepire la vessatorietà di tale situazione (di diritto), potendo così contestare la vessatorietà (delle clausole) e richiederne l’inefficacia».

(343) MORANO, Considerazioni in tema di warrants, cit., p. 23.

(344) GUERRERA, I warrants, cit., p. 288 ss. e p. 300 ss.; MORANO, Considerazioni in tema di warrants, cit., p. 23.

compendio e ad esercitare anticipatamente il proprio diritto di opzione. A loro, inoltre, per l’ipotesi in cui abbiano preferito non avvalersi della facoltà di esercizio anticipato dell’opzione, dovranno essere riconosciuti diritti equivalenti a quelli spettanti prima della fusione o scissione, adeguando il rapporto di opzione in funzione delle assemblee stabilite dagli azionisti (345).

Analogamente a quanto si ritiene per le obbligazioni convertibili, in caso di fusione, qualora i warrants siano stati emessi dalla società incorporante, la stessa dovrà deliberare una modifica del rapporto di cambio, mentre qualora i warrants siano stati emessi dalla società incorporata, l’incorporante (ovvero la società risultante dalla fusione) dovrà deliberare, oltre all’aumento di capitale necessario per realizzare la fusione, un secondo aumento di capitale a servizio dei portatori dei warrants emessi dalla società che si estingue (346).

Allo stesso modo, in caso di scissione (ipotesi inversa a quella della fusione), l’art. 2506 ter prevede espressamente l’applicabilità per i titolari di obbligazioni convertibili dell’art. 2503 bis. Conseguentemente agli obbligazionisti (e, analogamente, ai portatori di warrants), dovrà essere riconosciuta la possibilità di esercitare anticipatamente il loro diritto (rispettivamente di conversione e di opzione) e, ove essi preferiscano non avvalersene, dovranno comunque essere riconosciuti loro diritti equivalenti a quelli a loro spettanti prima della scissione. In quest’ultimo caso, pertanto, qualora i warrants siano stati emessi dalla società scissa e ricorra un’ipotesi di scissione totale, si dovrà consentire che i portatori dei warrants, esercitando i propri diritti,

(345) GUERRERA, I warrants, cit., p. 303; SPOLIDORO, Tutela degli obbligazionisti, in SERRA-SPOLIDORO, Fusioni e scissioni di società (Commento al d.lg. 16 gennaio 1991 n.22),

Torino, 1994, p. 127 ss.

(346) MORANO, Considerazioni in tema di warrants, cit., p. 23, il quale precisa anche che in questa ipotesi dovrà essere modificato il contratto di opzione e il regolamento di emissione, prevedendo che la conversione avvenga in azioni della società risultante dalla fusione; analogamente, in relazione all’emissione di obbligazioni convertibili, CAVALLO BORGIA, Della

acquistino una partecipazione nel capitale delle società beneficiarie tale da rispecchiare la quota di patrimonio netto trasferita a ciascuna di esse, previa adozione da parte di queste ultime, della necessaria delibera di aumento di capitale «a servizio» (347). In caso di scissione parziale, invece, se gli obblighi relativi alla conversione dei warrants sono stati trasferiti alla società beneficiaria, quest’ultima dovrà deliberare un aumento di capitale al servizio dei portatori dei warrants mentre la società scissa dovrà modificare il regolamento di emissione in modo da garantire ai titolari dei warrants il diritto a sottoscrivere azioni della società beneficiaria; se invece gli obblighi sono rimasti alla società scissa, la stessa dovrà modificare il rapporto di cambio in modo da garantire ai portatori di warrants diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della scissione (348). Diversamente, qualora i warrants siano stati emessi dalla (o da una) società beneficiaria, quest’ultima (sia in caso di scissione totale sia in caso di scissione parziale) modificherà il rapporto di cambio ovvero delibererà un ulteriore aumento di capitale riservato ai portatori di warrants.

6. La riduzione del capitale per perdite, la riduzione volontaria del capitale