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La riduzione del capitale per perdite, la riduzione volontaria del capitale esuberante, la modifica delle disposizioni statutarie concernenti la ripartizione degl

LA TUTELA DEI PORTATORI DI WARRANTS

6. La riduzione del capitale per perdite, la riduzione volontaria del capitale esuberante, la modifica delle disposizioni statutarie concernenti la ripartizione degl

utili ed il raggruppamento o frazionamento delle azioni

Nell’ambito dell’esame che si sta svolgendo sulle operazioni della società emittente i titoli di compendio potenzialmente idonee a ledere i diritti dei portatori dei

(347) MORANO, Considerazioni in tema di warrants, cit., p. 23; GUERRERA, I warrants, cit., p. 303-304; analogamente, in relazione all’emissione di obbligazioni convertibili, CAVALLO

BORGIA, Della società per azioni, tomo IV, Delle obbligazioni, cit., p. 284 ss.

(348) MORANO, Considerazioni in tema di warrants, cit., p. 23; GUERRERA, I warrants, cit., p. 303-304; analogamente, in relazione all’emissione di obbligazioni convertibili, CAVALLO

warrants una posizione affatto peculiare deve essere riservata alla riduzione del

capitale: a differenza di quanto avviene nelle altre ipotesi sopra menzionate, infatti, la riduzione del capitale sociale non implica, in sé, alcun effetto pregiudizievole per i portatori dei warrants ma, al contrario, si prospetta astrattamente idonea a modificare il senso migliorativo per questi ultimi la partecipazione in rapporto al complessivo capitale sociale della società. Se infatti il rapporto di cambio venisse mantenuto immutato anche a seguito dell’intervenuta riduzione del capitale sociale della società, il socio potenziale acquisterebbe il diritto ad una partecipazione al capitale sociale maggiore rispetto a quella a lui spettante prima della riduzione. Il vero problema, pertanto, in relazione ai casi di riduzione del capitale, è quello da un lato di evitare che il portatore del warrant benefici ingiustamente del cattivo andamento della società, con evidente danno per i soci attuali e, dall’altro, quello di salvaguardare i diritti dei portatori dei warrants a fronte della presenza, nel regolamento dell’emittente, di meccanismi di adeguamento idonei a ledere i diritti dei portatori dei warrants.

Nel caso della riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite ex art. 2446 e 2447 c.c., che determina una modifica statutaria che incide sull’entità del capitale sociale o sul valore delle azioni ma non sul patrimonio sociale, la dottrina è orientata a riconoscere tutela ai titolari dei warrants mediante l’applicazione analogica dell’(attuale) quinto comma dell’art. 2420 bis c.c., che prevede una modifica del rapporto di cambio in proporzione della misura della riduzione (349). Ove peraltro venga

(349) MORANO, cit., p. 24; RIGHINI, Warrant, cit., p. 489; CAMPOBASSO, cit., p. 485, il quale afferma che le disposizioni dettate dai commi 5° e 6° dell’art. 2420 bis possono essere considerate espressione di principi di generale applicazione e, in quanto tali, estese – con i necessari adattamenti – ad ogni situazione di aspettativa degli obbligazionisti (e dei creditori sociali) aventi ad oggetto il futuro acquisto della qualità di socio. Si veda, sul punto, anche GUERRERA, I warrants azionari, cit., p. 278 ss., il quale, pur non affermando espressamente che

in caso di riduzione del capitale sociale per perdite sussista l’obbligo di applicare in via analogica l’art. 2420 bis, riconosce che in tutte le ipotesi in cui, come in questa, vi sono deliberazioni idonee ad alterare i parametri fondamentali di commisurazione della partecipazione, l’unico rimedio idoneo a neutralizzare gli squilibri indotti sul rapporto tra

disposto l’azzeramento e la contestuale reintegrazione del capitale sociale, ci si può interrogare se i portatori dei warrants possano avere qualche tutela. Deve considerarsi, al riguardo, che per i titolari di obbligazioni convertibili, in relazione alla medesima situazione, la dottrina appare prevalentemente orientata a riconoscere la possibilità di esercitare il diritto di opzione, in concorso con i soci, anche sulla ricostituzione del capitale sociale (350). In quel caso, tuttavia, esiste una precisa disposizione di legge (il primo comma dell’art. 2441 c.c.) che riconosce ai titolari di obbligazioni convertibili il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, sicché la risposta al quesito se i portatori di warrants ricevano tutela o meno in caso di azzeramento o ricostituzione del capitale sociale passa attraverso la soluzione del problema, di cui si è già detto nella prima parte di questo capitolo, se ai portatori di warrants possa essere estesa in via analogica la tutela prevista dal primo comma dell’art. 2441 c.c. a favore dei titolari di obbligazioni convertibili in tutti i casi di nuove emissioni di azioni.

azionisti e sottoscrittori potenziali appare quello dell’aggiustamento automatico del rapporto di opzione.

(350) CAVALLO BORGIA, Della società per azioni, tomo IV, Delle obbligazioni, cit., p. 266-267, ove ulteriori riferimenti; CAMPOBASSO, cit., p. 464; GERACI, L’azione attraverso

l’obbligazione. Note in tema di obbligazioni convertibili, in Riv. soc., 1990, p. 848 ss., il quale osserva che la perdita del diritto di conversione non fa di per sé venire meno le altre situazioni oggettive ricollegabili alle obbligazioni convertibili, ivi compreso il diritto di opzione, analogamente a quanto accade con riguardo ai soci ed alle azioni che rimangono in vita esclusivamente come documenti incorporanti il diritto di opzione in ordine all’acquisto delle nuove azioni anche se non rappresentano più alcun valore del capitale; allo stesso modo, con le medesime argomentazioni, BIONE-CALANDRA BONAURA, in Novissimo Digesto italiano

(Appendice), voce Titoli azionari ed obbligazionari, Torino, 1987, p. 781; NOBILI-VITALE, La

riforma delle società per azioni, Milano, 1975, p. 255; CASELLA, Le obbligazioni convertibili in

azioni, 1983, p. 240 ss.; contra TEDESCHI, Obbligazioni convertibili, azzeramento e

reintegrazione del capitale; in Giur. comm., 1981, I, p. 189 ss., il quale, con opinione rimasta isolata, propone, a tutela degli obbligazionisti, di concedere loro un periodo di convertibilità anticipata; FAZZUTTI, Obbligazioni convertibili e modifica del rapporto di cambio, in Giur.

comm., 1997, I, pp. 935-936; SANDULLI, Le obbligazioni convertibili in azioni, in Minervini (a

cura di), La recente riforma della società per azioni, Napoli, 1976, p. 115; DOMENICHINI, Le

Del pari, con riguardo al caso di riduzione volontaria del capitale esuberante, la dottrina prevalente ritiene applicabile in via analogica a favore dei portatori dei

warrants la disciplina dettata per i titolari di obbligazioni convertibili dal quarto comma

dell’art. 2420 bis, che consente di esercitare anticipatamente il diritto di opzione (351); secondo altri, invece, si potrebbero adottare anche rimedi diversi da quello previsto dal quarto comma dell’art. 2420 bis, fermo restando l’obbligo, per la società, di rispettare il principio di buona fede nel predisporre le misure di adeguamento, evitando di svilire il diritto di sottoscrizione (352).

Il quarto comma dell’art. 2420 bis, inoltre, viene ritenuto applicabile in via analogica a favore dei portatori dei warrants anche nella parte in cui esso dispone l’esercizio anticipato dell’opzione qualora vengano deliberate delle modifiche delle disposizioni statutarie relative alla ripartizione degli utili (353).

Tra le operazioni menzionate dalle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana s.p.a. merita infine di essere segnalata l’ipotesi del raggruppamento o frazionamento delle azioni. L’esigenza di tutelare gli investitori, in questo caso, nasce dal fatto che tali interventi, pur non modificando l’importo complessivo del capitale sociale, incidono sia sul numero delle azioni circolanti sia sul valore nominale delle medesime, alterando in modo irragionevole il rapporto di cambio originariamente stabilito. Il rispetto del Regolamento di Borsa e del principio generale di buona fede impongono all’emittente delle azioni di compendio, quando ciò si verifica, di modificare il regolamento di emissione in modo da consentire che il portatore dei warrants, investendo la somma originariamente prevista, acquisti una partecipazione al capitale della società emittente

(351) MORANO, cit., p. 25; RIGHINI, Warrant, cit., p. 489; CAMPOBASSO, cit., p. 485. (352) GUERRERA, I warrants azionari, cit., p. 272.

pari a quella che avrebbe potuto acquistare anteriormente all’adozione delle operazioni di frazionamento o raggruppamento (354).