Capitolo 4: Il secondo pilastro
4.1.2 Le politiche del Sistema di Governance
4.1.2.1 Gestione dei rischi (Art 44)
Art.44 comma 1:
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di un sistema efficace di gestione dei rischi, che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali sono o potrebbero essere esposte e le relative interdipendenze.
Tale sistema di gestione dei rischi è efficace e perfettamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell’impresa di assicurazione o di
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riassicurazione, con adeguata considerazione delle persone che dirigono effettivamente l’impresa o rivestono altre funzioni fondamentali.
Esso deve riguardare tutti i rischi da includere nel calcolo del già visto requisito patrimoniale di solvibilità e ricoprire i seguenti settori:
a. sottoscrizione e costituzione di riserve; b. gestione delle attività e delle passività;
c. investimenti, in particolare derivati e impegni simili; d. gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione; e. gestione dei rischi operativi;
f. riassicurazione e altre tecniche di attenuazione del rischio.
Le imprese di assicurazione che utilizzano un modello interno parziale o completo, devono dotarsi di un sistema di gestione dei rischi che assolva anche i seguenti compiti aggiuntivi:
a. costruire e applicare il modello interno; b. testare e convalidare il modello interno;
c. documentare il modello interno ed eventuali modifiche successive ad esso apportate;
d. analizzare il funzionamento del modello interno e produrre relazioni sintetiche in materia;
e. informare l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza in merito ai risultati del funzionamento del modello interno, proponendo i settori passibili di miglioramenti e aggiornando tale organo in merito agli sforzi fatti per migliorare le carenze individuate in precedenza.
Un sistema di gestione dei rischi adeguato, prevede che ogni impresa provveda alla valutazione interna del rischio e della solvibilità (art.45) mettendo in atto processi che siano commisurati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti
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l’attività svolta24 che permettano quindi di individuare e valutare correttamente i rischi cui l’impresa è esposta nel breve e nel lungo periodo.
Si tratta del così detto Forward Looking Assessment Of Own Risks (FLOAR) e cioè la valutazione prospettica dei rischi.
Nello specifico tale valutazione deve riguardare il fabbisogno di solvibilità globale (tenuto conto del profilo di rischio specifico dell’impresa oltre che della propria strategia operativa), l’osservanza dei requisiti patrimoniali compresi quelli riguardanti le riserve tecniche e infine la misura di quanto il profilo di rischio dell’impresa si discosta dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, sia esso calcolato tramite standard formula o con modello interno completo o parziale. La valutazione deve avvenire periodicamente e deve essere adeguata immediatamente a seguito di variazioni nel profilo di rischio dovute ad esempio a:
− cambiamenti nella strategia di business; − ingenti perdite nel corso dell’anno; − shocks sui mercati finanziari.
I risultati di tale valutazione infine, devono essere comunicati periodicamente alle autorità di vigilanza.
Il processo appena descritto che prende il nome di ORSA (Own Risk & Solvency Assessment) e le cui fasi devono essere puntalmente documentate, deve essere parte integrante delle strategie di business e sostenere le decisioni strategiche comportando un cambiamento nel tipo di approccio alla gestione del rischio; si passa infatti da un modello bottom up ad uno di tipo top down il quale consente una visione completa del rischio, sia da parte del management che da parte dei supervisori e in generale una visione prospettica che consideri il business plan dell’impresa.
24 Principio di Proporzionalità.
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4.1.2.1.1 Rischio di investimento
In tema di gestione dei rischi, merita una particolare menzione il rischio di investimento per il quale la direttiva, al terzo comma dell’articolo 44 rimanda al capo VI, sezione 6 della stessa.
La sezione 6 del capo VI della direttiva in tema di investimenti, si compone degli articoli 132, 133, 134 e 135.
Tralasciando l’articolo 135 in tema di misure di attuazione, la regolarizzazione delle politiche di investimento dell’azienda passa in prima battuta dall’articolo 132 il quale introduce un principio di fondamentale importanza caratterizzante l’intera normativa, il principio della persona prudente.
Art 132 comma 1: Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione investano tutte le loro attività conformemente al principio della persona prudente[...], questo significa, procede il secondo comma, che in relazione al portafoglio di attività, le imprese devono investire solo in attività e strumenti dei quali possano identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamentei rischi, inoltre tutte le attività, in particolare quelle che coprono il requisito patrimoniale minimo e il requisito patrimoniale di solvibilità, sono investite in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme e per quanto riguarda invece le attività detenute a copertura delle riserve tecniche devono essere investite adeguatamente in base alla natura e durata delle passività.
Nello specifico, come da 3° e 4° comma, le riserve tecniche relative a prestazioni di contratti di tipo unit-linked o index-linked devono essere stimate nel modo più approssimato possibile e l’utilizzo di strumenti derivati è amesso solo se consentono una diminuizione dei richi o una migliore gestione del portafoglio.
In generale gli investimenti in attività negoziate in mercati OTC devono essere mantenute su livelli prudenti e il portafoglio investimenti deve essere diversificato in
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modo da evitare un’eccessiva esposizione nei confronti di una singola attività, singolo emittente o gruppo di imprese, singola area geografica e un’eccessiva concentrazione di rischi nel portafoglio nel suo complesso.
Il successivo articolo 133 in tema di libertà di investimento, chiarisce come le imprese seppur nel rispetto del principio di prudenza appena descritto, siano libere di investire; nel senso che, gli Stati Membri non impongono l’investimento in determinate categorie di attività piuttosto che altre (comma 1) nè sottopongono le decisioni di investimeto a particolari obblighi di approvazione o di notifica (comma 2). La libertà di investimento riguarda anche la localizzazione dell’investimento, l’articolo 134 specifica infatti che le attività detenute a copertura di riserve tecniche relative a rischi situati nella Comunità, non devono essere per forza situate nella Comunità o in un particolare Stato Membro