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Indice
Indice _________________________________________________________________________________ 1 Introduzione ___________________________________________________________________________ 4 Capitolo 1: La vigilanza assicurativa dagli anni 70 ad oggi _______________________________________ 6
1.1 Solvency 0 __________________________________________________________________ 6 1.2 Solvency I ___________________________________________________________________ 7 1.3 La procedura Lamfalussy _______________________________________________________ 8
Capitolo 2: SOLVENCY II _________________________________________________________________ 12
2.1 Cenni storici su Solvency II ____________________________________________________ 14 2.2 Struttura __________________________________________________________________ 17
Capitolo 3: Il primo pilastro ______________________________________________________________ 19
3.1: Riserve Tecniche ____________________________________________________________ 20 3.1.1 Segmentazione __________________________________________________________ 22
3.1.1.1 Segmentazione delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione del ramo non vita _________________________________________________________________________ 23 3.1.1.2 Segmentazione delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione del ramo vita _ 26 3.1.1.3 Segmentazione delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione del ramo malattia _________________________________________________________________________ 27 3.1.1.4 Unbundling (spacchettamento) dei contratti di assicurazione e riassicurazione ____ 28 3.2 Fondi propri ________________________________________________________________ 29 3.2.1 Classificazione dei fondi propri _____________________________________________ 29 3.2.1.1 Fondi propri di livello 1 ( art. 94 comma 1) _________________________________ 30 3.2.1.2 Fondi propri di livello 2 (art. 94 comma 2) _________________________________ 32 3.2.1.3Fondi propri di livello 3 (art. 94 comma 3) __________________________________ 33 3.3 Requisito patrimoniale di solvibilità: SCR _________________________________________ 33 3.3.1 SCR Standard Formula ____________________________________________________ 35 3.3.1.1 Calcolo della formula standard __________________________________________ 37 3.3.1.2 Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite (Adj) __________________________________________________ 38 3.3.1.3 Requisito patrimonialie per il rischio operativo (SCRop) ______________________ 39 3.3.1.4 Requisito patrimoniale di solvibilità di base(BSCR) ___________________________ 41 3.3.1.4.1 Gli input per il calcolo del BSCR: SCRlife ________________________________ 43 3.3.1.4.2 Gli Input per il calcolo del BSCR: SCRHealth _____________________________ 45
2 3.3.1.4.3 Gli input per il calcolo del BSCR: SCRnl _________________________________ 48 3.3.1.4.4 Gli input per il calcolo del BSCR: SCRmkt ______________________________ 49 3.3.1.4.5 Gli input per il calcolo del BSCR: SCRdef _______________________________ 51 3.3.1.4.6 Gli input per il calcolo del BSCR: SCRint ________________________________ 54 3.4 Requisito patrimoniale minimo: MCR ____________________________________________ 55 3.5 Calcolo della solvibilità di gruppo _______________________________________________ 58 3.5.1 Metodo 1 (metodo standard): metodo basato sul bilancio consolidato ______________ 58 3.5.2 Metodo 2 (metodo alternativo): metodo della deduzione e dell’aggregazione ________ 59 3.6 Modulistica ________________________________________________________________ 59
Capitolo 4: Il secondo pilastro ____________________________________________________________ 61
4.1 Governance ________________________________________________________________ 62 4.1.2 Le politiche del Sistema di Governance _______________________________________ 63 4.1.2.1 Gestione dei rischi (Art. 44) _____________________________________________ 63 4.1.2.1.1 Rischio di investimento ____________________________________________ 66 4.1.2.2 Controllo interno (Art.46) ______________________________________________ 67 4.1.2.3 Audit interno (Art.47) _________________________________________________ 67 4.1.2.4 Funzione attuariale (Art.48) ____________________________________________ 68 4.1.2.5 Esternalizzazione (Art.49) ______________________________________________ 69
Capitolo 5: Il terzo pilastro _______________________________________________________________ 70
5.1 Informazioni da fornire ai fini di vigilanza _________________________________________ 70 5.2 Informativa al pubblico _______________________________________________________ 71 5.2.2 Principi dell’informativa al pubblico __________________________________________ 73 5.3 Modulistica ______________________________________________________________ 73
Capitolo 6: Gli Orientamenti EIOPA 31 ottobre 2013 __________________________________________ 76
6.1 Orientamenti sul sistema di governance __________________________________________ 78 6.1.1 Sezione I: Disposizioni generali riguardanti gli orientamenti preparatori _____________ 78 6.1.2 Sezione II: Sistema di governance ___________________________________________ 79 6.1.2.1 Capitolo I: Requisiti generali di governance ________________________________ 79 6.1.2.2 Capitolo 2: Requisiti di professionalità e onorabilità. _________________________ 80 6.1.2.3 Capitolo 3: Gestione dei rischi ___________________________________________ 81 6.1.2.4 Capitolo IV: Principio della ‘’persona prudente’’ e sistema di governance ________ 85 6.1.2.5 Capitolo V: Requisiti dei fondi propri e sistema di governance _________________ 86 6.1.2.6 Capitolo VI e VII: Controllo interno e Audit interno __________________________ 86 6.1.2.7 Capitolo VIII: Funzione attuariale ________________________________________ 87
3 6.1.2.8 Capitolo IX: Esternalizzazione ___________________________________________ 88 6.1.3 Sezione III Requisiti specifici per la governance del gruppo _______________________ 88 6.2 Orientamenti sulla valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA) ________ 89 6.2.1 Sezione I: Disposizioni generali per gli orientamenti preparatori ___________________ 90 6.2.2 Sezione II: Valutazione prospettica dei rischi ___________________________________ 91 6.2.3 Sezione III: Elementi specifici riguardanti l’esecuzione della valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA) ______________________________________________ 92 6.2.4 Sezione IV: Caratteristiche specifiche del gruppo nella valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA) ___________________________________________________ 94 6.3 Orientamenti per la trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti _______ 95 6.3.1 Sezione II: Soglie da applicare ______________________________________________ 96 6.3.2 Sezione IV: Informazioni descrittive sul sistema di governance ___________________ 101 6.3.4 Sezione V: Informazioni descrittive sulla gestione del capitale. ___________________ 102 6.3.5 Sezione VI:Informazioni descrittive sulla valutazione ai fini di solvibilità ____________ 102 6.3.6 Sezioni VII, VIII e IX: Procedure, date e strumenti di segnalazione. _________________ 103
Capitolo 7: Caso aziendale ______________________________________________________________ 104
7.1 Tagetik ___________________________________________________________________ 104 7.1.2 Corporate Performance Management: CPM __________________________________ 105 7.2 Talanx ___________________________________________________________________ 108 7.2.1 Il Gruppo ______________________________________________________________ 109 7.3 Prepackaged solution _______________________________________________________ 111 7.3.1 Data model ____________________________________________________________ 112 7.3.1.1 Extraction, Trasformation & Loading ____________________________________ 116 7.3.2 Process & Workflow model _______________________________________________ 117 7.4 Il processo Talanx annual interim measures ______________________________________ 119 7.4.1 Lo STEP2: SCR & MCR ____________________________________________________ 121
Note conclusive _______________________________________________________________________ 125 BIBLIOGRAFIA ________________________________________________________________________ 127
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Introduzione
Il termine solvibilità, in economia, indica la capacità di un’ impresa di far fronte agli impegni assunti nei confronti di terzi.
Questo concetto, di frequente utilizzo in ambito legislativo, è strettamente legato ad un secondo concetto, quello di solidità finanziaria, con il quale si fa riferimento all’effettiva capacità dell’impresa di far fronte a situazioni sfavorevoli misurata in termini di equilibrio patrimoniale tra fonti di approvigionamento del denaro ed investimento dello stesso.
Poichè l’incapacità di una Compagnia nell’assolvere le proprie obbligazioni può comportare rischi, oltre che per l’impresa stessa anche per l’intera collettività, i legislatori hanno stabilito leggi volte a regolamentare il mercato bancario-assicurativo ed organismi di controllo (autorità di vigilanza) intenti a verificare l’effettivo ottemperamento delle norme vigenti.
Tuttavia, l’introduzione di prodotti sempre più sofisticati e l’accresciuta competitività nei mercati che ha spinto le imprese ad effettuare investimenti sempre più rischiosi per ottenere rendimenti più alti, hanno comportato l’esigenza di utilizzare strumenti e formule sempre più complessi per tenere sotto controllo la solvibilità delle imprese. Questo lavoro di aggiornamento ha portato alla nascita delle ultime normative di riferimento all’interno dell’UE per il settore bancario - assicurativo: la Direttiva 2013/36/UE (Basilea III) per il settore bancario e la Direttiva 2009/138/CE (Solvency II) per quello assicurativo.
Il nuovo regime di vigilanza prudenziale rivolto alle compagnie assicurative, la Direttiva Solvency II, che costituisce l’oggetto di questo elaborato, è destinato a modificare profondamente i criteri ed i principi sottostanti il settore assicurativo, e a dare vita ad un cambiamento radicale nelle dinamiche di creazione del valore all’interno delle imprese.
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La nuova normativa non è stata ancora recepita dai Paesi aderenti all’UE ma tutte le imprese coinvolte hanno cominciato un lungo processo di adeguamento ai nuovi standard richiesti.
Un processo i cui costi, in linea con gli obbiettivi delle autorità competenti, dovrebbero però essere controbilanciati da un maggior impegno, da parte delle imprese assicurative a compiere una rivoluzione strutturale a 360° così da conseguire una migliore efficienza organizzativa ed un assetto strategico adeguato alle nuove spinte competitive presenti sul mercato1.
Proprio in questo processo di adeguamento entra in campo la società Tagetik operante nel mercato delle soluzioni software per il Corporate Performance Management (CPM) e la Business Intelligence, la quale annovera tra i suoi clienti importanti imprese assicurative di livello mondiale, quali appunto la società tedesca TALANX, caso aziendale che verrà trattato in questo lavoro.
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HAJEK S., 2011. Solvency 2. Strumenti per il risk management delle aziende asicurative. Egea, Milano.
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Capitolo 1: La vigilanza assicurativa dagli anni 70 ad oggi
1.1 Solvency 0
Le prime fonti normative in ambito assicurativo, risalenti agli anni 70’, la così detta Solvency 0, introdussero per la prima volta all’interno della Comunità Europea il concetto di margine di solvibilità2 e sono la direttiva CEE 73/239 per il ramo non vita e la direttiva 79/267 per il ramo vita.
In estrema sintesi, la direttiva riguardante il ramo non vita all’ articolo 16 bis, prevedeva che il margine minimo dovesse essere calcolato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi ed essere almeno uguale al maggiore tra i rapporti asset/premi e asset/sinistri, mentre l’articolo 19 della direttiva relativa al ramo vita prevedeva un margine minimo che dovesse essere pari almeno alla somma dei seguenti importi:
a) Il 4% delle riserve matematiche3 relative alle operazioni dirette e alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche (tale rapporto, non può in nessun caso essere inferiore all'85 %) ;
b) lo 0,3% dei capitali sotto rischio4 moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione (tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %) .
2 D’ORO M., 2007. La disciplina del mercato assicurativo e le prospettive di integrazione europea. 3
Le riserve matematiche sono costituite dagli importi stimati che devono essere accantonati dalla compagnia per far fronte agli obblighi futuri (esecuzione della prestazione a fronte del premio pagato) assunti verso agli assicurati.
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L’innovazione fu radicale, prima del 1973 infatti, all’impresa di assicurazione era richiesto solamente un capitale sociale che non dipendeva in alcun modo dal volume d’affari o dai sinistri, ma solamente dai rami in cui l’impresa esercitava.
Il risultato era la richiesta di uno stesso requisito per tutte le compagnie operanti negli stessi rami, senza alcuna distinzione che tenesse conto delle specificità delle imprese stesse.
1.2 Solvency I
Date le carenze di Solvency 0, all’inizio degli anni 90 ci si rese conto che sarebbe stato necessario rivedere tutti i requisiti di solvibilità a livello europeo e nel 1994 l’Insurance Commitee dell’OEEC (Organisation for European Economic Cooperation) avviò un gruppo di lavoro che nel 1997 originò il così detto “Rapporto Muller” i cui risultati furono presi come punto di riferimento per la redazione di due ulteriori direttive, la 2002/13/EC (imprese ramo non vita) e la 2002/12/EC (imprese ramo vita), costituenti la disciplina Solvency I tuttora in vigore.
Rispetto alle direttive precedenti, Solvency I rafforzava i poteri e le competenze delle autorità di vigilanza e, oltre ad una modifica dei margini minimi richiesti, introduceva il requisito di capitale dinamico, che cioè dovesse essere mantenuto non solo in fase di redazione del bilancio ma continuativamente durante l’attività di impresa.
In breve, i cardini della stabilità finanziaria dell’impresa di assicurazione secondo Solvency I possono essere elencati come segue:
• riserve tecniche calcolate prudentemente e sufficienti a far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati;
• disponibilità di attivi idonei e sufficienti per la copertura delle riserve tecniche; • rispetto di un requisito patrimoniale minimo, denominato margine minimo di
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Per quanto innovativa e di facile interpretazione, la normativa del 2002 presenta però alcuni limiti non trascurabili.
Essa infatti, non teneva conto dell’insieme dei rischi cui un’impresa è esposta sia dal lato dell’attivo che da quello del passivo, non guardava ai rischi specifici di ogni compagnia (a parità di premi e sinistri altri fattori specifici possono influenzare la rischiosità di ciascuna realtà aziendale), utilizzava coefficienti approssimati per il calcolo dei margini di solvibilità e nel processo di valutazione delle attività e passività non considerava la volatilità dei mercati e le fluttuazioni che da questa scaturiscono. Questi motivi, uniti ad un’accresciuta concorrenza (dovuta all’ingresso di nuovi competitors e alla nascita di nuovi canali) e ai frequenti risultati in perdita dei rami non vita, hanno messo in luce la necessità di rivedere l’intero sistema portando alla decisione di modificare la normativa sulla base di quella bancaria attualmente in vigore (Basilea II) seguendo l’iter comunitario legislativo previsto per il settore finanziario, la procedura Lamfalussy e dando così vita alla normativa Solvency II.
1.3 La procedura Lamfalussy
Strutturata su 4 livelli, fu approvata nel marzo del 2002 dal Consiglio Europeo solo per il settore dei valori mobiliari e fu poi estesa a tutto il settore finanziario dell’Unione Europea (bancario, assicurativo e pensioni aziendali o professionali) nel dicembre del 2002.
L’estensione al campo assicurativo ha dato vita a due nuovi comitati che hanno sostituito l’ Insuarance Commitee: l’EIOPC (European Insurance and Occupational Pensions Committee) con competenze nel secondo livello della procedura ed il CEIOPS (Committe of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors) per quanto riguarda il terzo livello.
Al primo livello (legislazione quadro) della procedura di Lamfalussy, su proposta della Commissione, il Parlamento Europeo ed il Consiglio approvano congiuntamente gli atti legislativi, direttive o regolamenti, attraverso un processo di codecisione.
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Al secondo livello (misure attuative) al fine di rendere operativo quanto stabilito al primo livello vengono predisposte, con il sostegno dei comitati di secondo livello, le disposizioni tecniche di esecuzione.
Al terzo livello (cooperazione) i comitati competenti conducono con le autorità di vigilanza nazionali l’applicazione coerente ed uniforme delle disposizioni scaturite dai livelli precedenti all’interno della legislazione degli stati membri, in in’ottica di armonizzazione del sistema di vigilanza sul mercato europeo dei servizi finanziari. Infine, nel quarto livello (controllo) la Commissione Europea, in stretta collaborazione con gli Stati membri, le autorità di regolamentazione interessate di terzo livello e il settore privato, controlla che i vari paesi siano conformi alla legislazione comunitaria e, in caso contrario, prende i provvedimenti più adeguati.
L’obiettivo dell’approccio delineato nel rapporto Lamfalussy è duplice: rendere più semplice ed efficiente il processo decisionale in materia di regolamentazione finanziaria e coinvolgere gli agenti direttamente interessati, quali ad esempio gli intermediari.
La crisi mondiale, mise però in evidenza alcune lacune in materia di cooperazione, coordinamento, coerenza e fiducia tra le autorità nazionali di vigilanza; pertanto nel 2008 la Commissione Europea istituì un gruppo indipendente di esperti, che nel febbraio 2009 presentò un rapporto alla CE con alcuni suggerimenti per rafforzare la sorveglianza sul sistema finanziario europeo, i quali furono accolti dagli organi comunitari e portarono alla formulazione di alcuni Regolamenti UE che introdussero due nuovi elementi:
il Consiglio Europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board - ESRB) con il ruolo di vigilare sui potenziali rischi per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi macroeconomici e del sistema finanziario nel suo insieme (“vigilanza macroprudenziale”);
il Sistema Europeo delle Autorità di vigilanza Finanziaria (European System of Financial Supervisors - ESFS) composto da diverse autorità nazionali di vigilanza finanziaria e dai comitati di terzo livello, con la funzione di
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salvaguardare la solidità finanziaria delle singole imprese e proteggere gli utenti dei servizi finanziari (“vigilanza microprudenziale”).
I comitati di terzo livello costituenti l’ESFS vennero poi rivisitati e trasformati in Autorità con personalità giuridica:
Autorità Bancaria Europea (EBA) per le banche;
Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali (EIOPA) per le assicurazioni e i fondi pensione;
Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) per il mercato mobiliare.
11 Figura 1:La procedura Lamfalussy (Fonte: http://www.kapitalmarktrecht-im-internet.eu/en/wiki/28.htm)
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Capitolo 2: SOLVENCY II
L’idea antestante Solvency II è quella di creare un mercato assicurativo unico ed armonizzato, integrando il più possibile gli standard internazionali IAS/IFRS al fine di equiparare tutti gli stati membri in termini di vigilanza prudenziale e rimpiazzare così il mosaico di regole attualmente vigente nell’UE.
Un regime unico in effetti permette di rendere più semplici le attività transfrontaliere e consente alle imprese di operare in maniera più adeguata su una vasta gamma di mercati rafforzandone così la competitività.
La recente crisi del 2008 ha infatti messo in evidenza l’importanza di un sistema finanziario più robusto e la necessità di garanzie circa la capacità delle imprese assicuratrici nel resistere alle pressioni del mercato e nel proteggere gli interessi e gli investimenti degli assicurati.
Il primo obiettivo della normativa è quindi quello di assicurare un’adeguata protezione di contraenti e beneficiari di contratti assicurativi e il suo raggiungimento è perseguito attraverso l’introduzione di requisiti prudenziali maggiormente sensibili al rischio che considerano in maniera più approfondita le caratteristiche specifiche delle imprese in termini di solidità finanziaria complessiva e di rischi assunti.
L’introduzione di un regime maggiormente risk-sensitive consente alle imprese di detenere livelli di capitale maggiormente proporzionati ed appropriati ai rischi propri e in particolare, esse saranno incentivate ad effettuare una valutazione su misura dei propri rischi attraverso l’utilizzo totale o parziale di modelli e parametri specifici. L’ottenimento di questo obiettivo passa attraverso tre punti:
1. l’adozione di principi contabili di tipo ‘’mark to market5’’ maggiormente sensibili al rischio;
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Mark to market è l'espressione utilizzata per qualificare il metodo di valutazione in base al quale il valore di uno strumento o contratto finanziario è sistematicamente aggiustato in funzione dei prezzi correnti di mercato.
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2. un diverso approccio valutativo da parte delle imprese e cioè, la stima al fair value delle attività e delle passività in base ai prezzi correnti così da riflettere al meglio quelle che sono le effettive condizioni prevalenti sul mercato;
3. l’introduzione di un requisito patrimoniale strutturato su due livelli: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) e il requisito patrimoniale minimo (MCR) entrambi commisurati ai rischi, alla natura e alla realtà specifica dell’attività svolta dall’impresa.
Accanto ai requisiti di tipo quantitativo la direttiva introduce requisiti di tipo qualitativo al fine di incentivare l’effettiva gestione del rischio ed incrementare la trasparenza relativa ai dati aziendali.
Una maggiore trasparenza agevola infatti il compito delle Autorità di vigilanza, le quali, saranno così facilitate nell’attività di revisione e comparazione dei dati aziendali e potranno avere perciò una migliore comprensione dei rischi sottostanti le attività delle singole imprese e del settore in generale.
Riassumendo, gli obiettivi perseguiti attraverso Solvency II sono:
creare un sistema di vigilanza armonizzato all’interno della Comunità Europea basato sui rischi propri delle Compagnie assicuratrici;
integrare il più possibile i modelli utilizzati con gli standard contabili internazionali IAS/IFRS;
aumentare la protezione di assicurati e beneficiari di contratti assicurativi;
riflettere al meglio i rischi assunti dalle imprese;
incentivare le imprese a prendere consapevolezza dei propri rischi per gestirli al meglio;
aumentare la flessibilità dei modelli utilizzati per reagire con tempestività agli sviluppi del mercato;
introdurre aspetti qualitativi all’interno dei requisiti relativi al sistema interno di gestione dei rischi;
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aumentare la trasparenza verso i mercati e la confrontabilità delle imprese. Per raggiungere questi obiettivi, nel novembre 2009 viene adottata dal Consiglio dell’Unione Europea e dal Parlamento Europeo, la Direttiva 2009/138/CE con l’intento di rivisitare il regime di vigilanza prudenziale riguardante le imprese di assicurazione, riassicurazione e gruppi assicurativi presenti all’interno dell’Unione Europea, estendendo al settore assicurativo la normativa Basilea II e il suo approccio in tre pilastri.
2.1 Cenni storici su Solvency II
Nel 2004 la Commissione Europea richiese consulenza e supporto al CEIOPS, in quanto competente per il terzo livello nel settore assicurativo, al fine di predisporre un nuovo sistema di vigilanza.
Il CEIOPS in risposta istituì 5 gruppi di esperti che si ocupassero rispettvamente delle richieste riguaradanti il primo (due gruppi, uno per il ramo vita, l’altro per quello non vita), il secondo, il terzo pilastro e la vigilanza dei gruppi assicurativi.
Il risultato fu la redazione di diversi Consultation Papers contenenti i principi cui la direttiva avrebbe dovuto attenersi e l’elaborazione di alcuni studi (QIS: Quantitative Impact Study) basati su ricerche di mercato relativi al possibile impatto della nuova direttiva sugli operatori e sul mercato in generale.
Terminata questa fase, il CEIOPS ha iniziato a definire le regole cosiddette di terzo livello inerenti agli standard di vigilanza al fine di garantire la convergenza internazionale tra le autorià dei diversi Stati Membri.
La direttiva 2009/138/CE fissava al 31 ottobre 2012 il termine di recepimento e al 1° novembre 2012 il termine per la su applicazione oltre che quello di abrogazione delle vigenti direttive sull’assicurazione e la riassicurazione (Solvency I).
Il 19 gennaio 2011 la Commissione Europea adottò la proposta di modifica (proposta Omnibus II) della direttiva 2009/138/CE con l’obiettivo di coordinare la legislazione
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comunitaria del settore finanziario al nuovo assetto di procedure e soggetti di vigilanza e, per ciò che riguarda il campo assicurativo, raccordare Solvency II con i poteri dell’EIOPA.
Prima della Proposta di Direttiva, infatti le misure di secondo livello del processo Lamfalussy erano definite “Implementing Measures”, ma Omnibus II rifacendosi al trattato di Lisbona, ha suddiviso tali misure in “Delegated Acts” (DA) e “Implementing Acts” (IA)6.
Sia i DA che gli IA, pubblicati in bozza dalla Commissione europea e successivamente approvati dal Parlamento e dal Consiglio europeo, sono alla base dei “Binding Technical Standards” (BTS), misure intermedie tra secondo e terzo livello, i quali riguardano aspetti di tipo tecnico e si suddividono in “Regulatory Technical Standards” (RTS) e Implementing Technical Standards (ITS)7.
Questi ultimi sono preparati dall’EIOPA in attuazione delle disposizioni previste, rispettivamente nei DA e negli IA. e per i RTS è prevista l’approvazione finale del Parlamento e del Consiglio europeo, mentre per gli ITS è sufficiente quella della Commissione europea.
Tuttavia, data la complessità della Proposta, esisteva il rischio che la stessa non entrasse in vigore prima dei già menzionati termini di recepimento e di applicazione della direttiva 2009/138/CE, con il rischio che quest’ultima venisse attuata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni transitorie e degli adeguamenti stabiliti in Omnibus II.
Per questi motivi, attraverso l’articolo uno della Direttiva 2012/23/EU del settembre 2012, il termine di recepimento e di applicazione della direttiva Solvency II furono posticipati rispettivamente al 30 giugno 2013 e al 1° gennaio 2014.
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ANIA, 2013. Solvency II: origine, struttura e sviluppo.
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Pochi mesi dopo, fu inoltre avviato un ulteriore studio di impatto, condotto dall’EIOPA tra il 28 gennaio 2013 ed il 31 marzo 2013, il cosiddetto LTGA Long-Term Guarantees Assessment i cui risultati sono stati pubblicati nel giugno 2013 e utilizzati a completamento della proposta Omnibus II.
Il 2 ottobre 2013 la Commissione europea decise di presentare una proposta di modifica (COM(2013)680) della Direttiva 2009/138/CE che rinviava ulteriormente dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2016 l'applicazione della direttiva medesima; data quest ultima che pare essere confermata dal fatto che il Parlamento europeo nel marzo 2013, abbia finalmente recepito la direttiva Omnibus II togliendo di fatto ogni impedimento all’entrata in vigore del nuovo regime in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.
A conclusione di questo excursus storico, è utile rportare la timeline suddivisa in 4 sets, stabilita dal Consiglio dell’EU i cui prodotti chiave sono gli ITS e le linee guida8.
Tabella 1:Timeline Solvency II (fonte: https://eiopa.europa.eu/)
ITS
Set 1 "Approval processes"
Set 2
"Pillar 1 (quantitative basis), Pillar 2 (qualitative requirements), Pillar 3 (enhanced reporting and disclosure) and supervisory transparency"
Guidelinees
Set 1
"Guidelines relevant for approval processes, including Pillar 1 (quantitative basis) and internal models"
Set 2
Guidelines relevant for Pillar 2 (qualitative requirements) and Pillar 3 (enhanced reporting and disclosure)"
8 Guidelinees: le linee guida sono necessarie per garantire la convergenza dell’ implementazione di Solvency II a
partire dal primo giorno della sua entrata in vigore. Dopo l'emissione di queste in tutte le lingue ufficiali dell'UE,le autorità di vigilanza entro due mesi dovranno segnalare all'EIOPA circa la loro conformità o intenzione di conformarsi.
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Timeline
Aprile - Giugno 2014 Consultazione pubblica sul Set 1 degli ITS
Giugno - Settembre 2014 Consultazione pubblica sul Set 1 delle Linee Guida
2 Aprile 2014
Consultazione pubblica sulle linee guida sul funzionamento operativo dei collegi supervisori
31 Ottobre 2014 Presentazione del Set 1 degli ITS alla Commissione Europea
Dicembre 2014 – Marzo 2015 Consultazione pubblica sul Set 2 degli ITS
Dicembre 2014 – Marzo 2015 Consultazione pubblica sul Set 2 delle Linee Guida
Febbraio 2015
Pubblicazione del Set 1 delle Linee Guida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea
30 Giungo 2015 Presentazione del Set 2 degli ITS alla Commissione Europea
Luglio 2015
Pubblicazione del Set 2 delle Linee Guida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea
1 Gennaio 2016 Applicazione del regime del Solvency II
2.2 Struttura
L’impianto normativo di Solvency II, mutuando la struttura del progetto Basilea II per il mercato bancario, definisce un sistema di vigilanza articolato su 3 Pilastri:
a) Pilastro 1
Avente per oggetto i requisiti patrimoniali di tipo quantitativo, introduce i concetti di SCR (Solvency Capital Requirement) ad MCR (Minimum Capital Requirement).
b) Pilastro 2
Incentrato sulle attività di vigilanza, è costituito da norme relative al controllo interno e al risk management e disciplina attività, poteri e strumenti della vigilanza.
c) Pilastro 3
Riguardante gli obblighi informativi (di tipo quantitativo e qualitativo) e di trasparenza nei confronti delle autorità di vigilanza e del mercato.
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La presenza di un secondo pilastro trova giustificazione nel fatto che la valutazione del management e dei criteri di risk management è di fondamentale importanza in un sistema di vigilanza di tipo risk - based, inoltre il solo pilastro 1 non è in grado di riflettere interamente tutti i rischi in quanto non tutti sono quantificabili e alcuni lo sono solo parzialmente.
Per quanto riguarda il terzo pilastro, esso nasce al fine di armonizzare gli obblighi informativi a carico delle imprese, un’informazione chiara e trasparente infatti è alla base di una migliore disciplina del mercato e favorisce una migliore valutazione della solvibilità delle imprese di assicurazione.
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Capitolo 3: Il primo pilastro
La valutazione delle attività e delle passività costituisce il punto di partenza di questa sezione, il CEIOPS ha infatti fornito specifiche indicazioni circa le loro modalità di valutazione, recependo direttamente i principi IFRS o proponendo correzioni degli stessi.
Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 75 della direttiva recita:
Gli Stati membri garantiscono che, salvo indicato diversamente, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutino le attività e le passività come segue:
a) le attività sono valutate all’importo al quale potrebbero essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un’ operazione svolta alle normali condizioni di mercato;
b) le passività sono valutate all’importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato. Nella valutazione delle passività non deve essere fatto alcun aggiustamento per tenere conto del merito di credito proprio dell’impresa.
Il principio di fondo è quindi quello della valutazione di tipo economico in grado di riflettere coerentemente i valori espressi direttamente o indirettamente dal mercato. Chiarito l’approccio di valutazione, la normativa entra nel vivo del primo pilastro con l’introduzione dei concetti di:
1. Riserve tecniche. 2. Fondi propri.
3. Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR: Solvency Capital Requirement). 4. Requisito Patrimoniale Minimo (MCR: Minimun Capital Requirement).
20 Figura 3: Le componenti del primo Pilastro
3.1: Riserve Tecniche
L’accantonamento delle riserve tecniche costituisce l’oggetto della seconda sezione del capo VI della direttiva.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione hanno l’obbligo di accantonare riserve tecniche a fronte di tutte le loro obbligazioni sia nei confronti dei contraenti che dei beneficiari dei contratti di assicurazione (art.76) e nello specifico, citando il secondo comma dell’articolo 76:
Il valore delle riserve tecniche corrisponde all’importo attuale che le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pagare se dovessero trasferire immediatamente le loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione ad un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione”.
Il calcolo delle riserve, continua l’articolo, deve avvenire in maniera prudente, affidabile ed obbiettiva, facendo un utilizzo coerente delle informazioni fornite dai mercati finanziari e dei dati generalmente disponibili sui rischi di sottoscrizione.
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L’effettiva metodologia di calcolo è sviluppata nel successivo articolo 77 nel quale le riserve sono presentate come risultato della somma della migliore stima e del margine di rischio i quali sono così descritti:
1. La migliore stima corrisponde alla media dei flussi di cassa futuri ponderata con la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro (valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri) sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.
2. Il margine di rischio deve essere tale da garantire che il valore delle riserve tecniche sia equivalente all’importo di cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione avrebbero bisogno per assumersi e onorare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano separatamente la migliore stima e il margine di rischio9 e per ciò che riguarda il calcolo della prima, la legge specifica che esso deve basarsi su informazioni aggiornate e credibili, oltre che su ipotesi realistiche e deve essere realizzato utilizzando metodi e statistiche adeguati e pertinenti.
Inoltre, la proiezione dei flussi di cassa utilizzata ai fini del calcolo deve tenere conto di tutte le entrate e uscite di cassa necessarie per regolare le obbligazioni di assicurazione e riassicurazione per tutta la loro durata.
Il margine di rischio invece deve essere calcolato seguendo un approccio di tipo ‘’Cost of Capital’’ e cioè come il costo derivante dall’obbligo di possedere fondi propri pari al requisito patrimoniale di stabilità per supportare le obbligazioni fino a completa estinzione.
9 Nel caso in cui i flussi di cassa futuri connessi con le obbligazioni possano essere riprodotti in modo affidabile
utilizzando strumenti finanziari per i quali è osservabile un valore di mercato affidabile, il valore delle riserve tecniche è determinato sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari e non è necessario il calcolo separato della migliore stima e del margine di rischio (articolo 77 comma 4).
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3.1.1 Segmentazione
Il concetto di segmentazione, introdotto dall’articolo 80 è di fondamentale importanza ai fini del calcolo delle riserve tecniche oltre che, come vedremo, per quelli riguardanti il calcolo dei requisiti patrimoniali.
Quando calcolano le loro riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione segmentano le loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione in gruppi di rischi omogenei e quanto meno per aree di attività10 (Art.80).
Lo scopo della segmentazione è quello di realizzare una valutazione accurata delle riserve tecniche (oltre che della migliore stima e del margine di rischio, di cui si compongono).
Ad esempio, al fine di garantire che siano utilizzate ipotesi appropriate, è importante che le assunzioni si basino su dati omogenei evitando così distorsioni che potrebbero derivare dalla combinazione di attività dissimili.
Imprese appartenenti a differenti stati membri ma anche imprese operanti nei medesimi stati membri, offrono prodotti assicurativi che coprono differenti gruppi di rischi; è pertanto necessario che ogni impresa definisca gruppi di rischio omogenei e il più possibile in linea con la struttura del proprio business permettendo così la formulazione di ipotesi appropriate al calcolo delle riserve tecniche.
Le obbligazioni assicurative dovrebbero esserere assegnate all’area di attività che meglio riflette la natura dei rischi ad esse connessi, in particolare il principio da applicare è quello della sostanza sulla forma.
Ciò significa che la segmentazione deve seguire la natura dei rischi sottostanti al contratto (sostanza), piuttosto che la forma giuridica del contratto (forma).
Un esempio esplicativo è dato dal fatto che la segmentazione in linee di business distingue tra obbligazioni di assicurazione vita e non-vita, ma questa distinzione non
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coincide né con quella giuridica tra attività vita e attività non-vita nè con quella legale tra contratti di assicurazione vita e contratti di assicurazione non vita.
Tuttavia, stando a quanto chiarito poco prima, basandosi sulla natura del rischio sottostante, tutte le obbligazioni assicurative che abbiano una base tecnica simile a quella dell’assicurazione vita (non vita), sono considerate come obbligazioni di tipo vita (non vita) anche se giuridicamente appartenenti al ramo non vita (vita).
Nelle pagine seguenti saranno trattate nello specifico le aree di attività in cui sono suddivise le obbligazioni di assicurazione per i rami vita, non vita e malattia.
3.1.1.1 Segmentazione delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione del ramo non vita
La normativaprevede 12 differenti linee di business per il ramo non vita: 1. Assicurazione per spese mediche
Comprende quelle obbligazioni a copertura di spese per la fornitura di trattamenti medici preventivi, curativi o di assistenza compreso il trattamento medico o di assistenza dovuto a malattia, infortunio, invalidità e infermità, il cui business sottostante non è condotto su base tecnica analoga a quella del ramo vita.
2. Assicurazione sul reddito
Comprende quelle obbligazioni a copertura di spese dovute a malattia, infortunio, invalidità o infermità, dove il business sottostante non viene condotto su base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita, e che sono diverse dalle obbligazioni rientranti nelle linee Assicurazione per spese mediche e Assicurazione per infortuni sul lavoro.
3. Assicurazione per infortuni sul lavoro
Comprende le obbligazioni a copertura delle spese a seguito di incidenti sul lavoro, infortuni sul lavoro e malattie dovute alla professione svolta, dove il
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business sottostane non è condotto su base tecnica analoga a quella del ramo vita e nello specifico rigurda:
trattamenti medici preventivi o curativi o di assistenza relativa ad infortuni sul lavoro e malattie dovute alla professione svolta;
indennizzi finanziari per tali trattamenti;
indennizzi finanziari per infortuni sul lavoro e malattie dovute alla professione svolta.
4. Assicurazione per responsabilità civile veicoli a motore
Comprende obbligazioni a copertura di tutte le responsabilità derivanti dall'utilizzo di autoveicoli su terra (compresa la responsabilità del vettore). 5. Altre assicurazioni per veicoli a motore
Comprende obbligazioni a copertura di tutti i danni o perdite legati a veicoli su terra.
6. Assicurazione per servizi marittimi, aerei e trasporti
Comprende le obbligazoni a copertura delle perdite o dei danni relativi a navi e aereomobili operanti in fiumi, laghi e mari e delle perdite e dei danni relativi a beni o bagagli in transito indipendentemente dal mezzo di trasporto.
Essa comprende inoltre tutte le responsabilità derivanti dall’utilizzo di aeromobili, navi, imbarcazioni su mare, laghi, fiumi o canali.
7. Assicurazione incendio e altri danni alla proprietà
Comprende tutte le obbligazioni a copertura di danni o perdite su proprietà, diverse da quelle per veicoli a motore, servizi marittimi aerei e trasporti, dovuti ad incendi, esplosioni, forze naturali quali temporali, grandine o ghiaccio, energia nucleare, cedimento del terreno e ogni altro evento come ad esempio il furto.
8. Assicurazione per responsabilità civile generale
Comprende le obbligazioni che coprono tutte le responsabilità diverse da quelle comprese nelle linee di business Assicurazione per responsabilità civile veicoli a motore e Assicurazione per servizi marittimi, aerei e trasporti.
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9. Assicurazione credito e cauzione
Comprende le obbligazioni che coprono insolvenza, credito all’esportazione, crediti rateali, mutui, crediti agrari, garanzie dirette e indirette.
10. Assicurazione spese legali
Comprende obbligazioni a copertura di spese legali e costi del contenzioso. 11. Assicurazione di assistenza
Comprende le obbligazioni che coprono l’assistenza per quelle persone che si trovano in difficoltà viaggiando, lontano dal domicilio o lontane dalla residenza abituale.
12. Assicurazione perdite finanziarie di vario genere
Comprende le obbligazioni a copertura del rischio occupazionale, entrate insufficienti, maltempo, perdita di benefici, spese generiche di tipo continuativo, spese commerciali impreviste, perdita di valore di mercato, perdita di fitti e di entrate, perdite commerciali indirette diverse da quelle già menzionate, altre perdite finanziarie (non commerciali) e ogni altro rischio rientrante nel business del ramo assicurativo non vita non coperto dalle linee di business già menzionate.
Le obbligazioni relative ai contratti i riassicurazione di tipo proporzionale11devono essere segmentate in 12 linee di business così come appena visto per le obbligazioni di assicurazione non vita.
Per quanto riguarda invece i contratti di riassicurazione di tipo non proporzionale appartenenti al ramo non vita, esse sono suddivise in 4 linee di business così come segue:
Salute: obbligazioni di riassicurazione non proporzionale incluse nelle seguenti linee di business: spese mediche, reddito e infortuni sul lavoro.
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L'assicurazione si dice proporzionale se i premi e gli eventuali risarcimenti si calcolano secondo la stessa percentuale (es. la compagnia riassicuratrice potrebbe accollarsi la metà del rischio e percepire la metà dei premi).
Si chiama invece non proporzionale se il risarcimento segue regole più complesse, per esempio se avviene solo a partire da una soglia minima, sotto la quale il cedente si accolla il danno; la soglia,
chiamata ritenzone netta (in inglese priority), è in altre parole la quota di rischio che l'assicuratore diretto conserva per sé a mo' di franchigia.
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Proprietà: obbligazioni di riassicurazione non proporzionale incluse nelle seguenti linee di business: altre assicurazioni per veicoli a motore, incendio e altri danni alla proprietà, credito e cauzione, spese legali, assistenza, perdite finanziarie di vario tipo.
Danno: obbligazioni di riassicurazione non proporzionale incluse nelle seguenti linee di business: responsabilità civile veicoli a motore, responsabilità civile generale.
Servizi marittimi, aerei e trasporti: obbligazioni di riassicurazione incluse in questa linea di buisiness.
3.1.1.2 Segmentazione delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione del ramo vita
La normative prevede 6 differenti linee di business per il ramo vita: 1. Assicurazione malattia
Comprende le obbligazioni di assicurazione malattia il cui business sottostante è condotto su base tecnica analoga a quella dell’assicurazione vita e che sono diverse da quelle incluse nelle seguenti linee di business: rendite derivanti da contratti non vita e relative ad obbligazioni di assicurazione malattia.
2. Assicurazione vita con partecipazione agli utili
Obbligazioni di assicurazione partecipativa diverse da quelle incluse nelle rendite derivanti da contratti assicurativi non vita e relative ad obbligazioni di assicurazione malattia.
3. Assicurazione Index-linked and unit-linked12
Obbligazioni di assicurazioni con benefici Index-linked and unit-linked diverse da quelle incluse nelle rendite derivanti da contratti non vita e relative ad obbligazioni di assicurazione malattia.
4. Altre assicurazioni vita
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Nelle polizze ‘’index linked’’si ha la dipendenza dalle prestazioni da un indice azionario o altro valore di riferimento, in quelle ‘’unit linked’’ la prestazione è invece agganciata al rendimento di fondi comuni di investimento, di solito interni alle imprese di assicurazione o esterni appositamente costruiti.
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Qualsiasi altra obbligazione diversa da quelle presenti nelle altre linee di business per il ramo vita.
5. Rendite derivanti da contratti assicurativi non vita e relative ad obbligazioni di assicurazione malattia di tipo Non - SLT13.
6. Rendite derivanti da contratti assicurativi non vita e relative ad obbligazioni di assicurazione diverse da quelle di assicurazione malattia.
Per quanto riguarda le obbligazioni relative a contratti di riassicurazione del ramo vita, devono essere suddivise nelle due seguenti linee di business:
Riassicurazione malattia
Obbligazioni di riassicurazione collegate a quelle incluse nelle linee di business assicurazione malattia e “Rendite derivanti da contratti assicurativi non vita e relative ad obbligazioni di assicurazione malattia di tipo Non - SLT”.
Riassicurazione vita
Obbligazioni di riassicurazione collegate a quelle incluse nelle linee di business assicurazione vita con partecipazione agli utili, assicurazioni Index-linked and unit-linked, altre assicurazioni vita, “Rendite derivanti da contratti assicurativi non vita e relative ad obbligazioni di assicurazione diverse da quelle di assicurazione malattia”.
3.1.1.3 Segmentazione delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione del ramo malattia
L’assicurazione malattia copre una o entrambe delle seguenti voci:
la fornitura di trattamenti medici preventivi o curativi dovuti a malattia, incidenti, invalidità ed infermità, o indennizzi finanziari per tale trattamento o cura;
Indennizzi finanziari dovuti a malattia, incidente, invalidità o infermità.
Inoltre, in relazione alla loro natura tecnica, si possono distinguere due tipi di assicurazione malattia:
13 Vedi paragrafo 3.1.1.3
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1. (SLT)
Assicurazione malattia su base tecnica analoga a quella della assicurazione vita.
2. (Non- SLT)
Assicurazione malattia su base tecnica non analoga a quella della assicurazione vita.
Le obbligazioni di tipo SLT sono quelle per le quali è necessario utilizzare metodologie concernenti il ramo vita ai fini del calcolo della migliore stima e sono allocate in una delle 3 seguenti linee di business:
1. Contratti di assicurazione vita index-linked e unit-linked dove il rischio portante è il rischio invalidità/morbilità.
2. Altri contratti assicurativi il cui rischio portante è quello di invalidità/morbilità.
3. Rendite derivanti da contratti di tipo non vita.
Per quanto riguarda le obbligazioni di tipo Non-SLT esse sono invece allocate in una delle tre seguenti linee di business per le obbligazioni di tipo non vita:
1. Spese mediche 2. Protezione reddito
3. Polizza infortuni sul lavoro
3.1.1.4 Unbundling (spacchettamento) dei contratti di assicurazione e riassicurazione
Per concludere questa disamina sul tema della segmentazione è necessaria una precisazione per quei casi in cui ci siano sovrapposizioni, all’interno di un medesimo contratto, tra differenti obbligazioni e differenti linee di business.
Laddove infatti, un contratto includa obbligazioni di tipo vita e non vita, esso deve essere ‘’spacchettato’’ nelle sue rispettive parti vita e non vita.
Allo stesso modo, se un contratto copre rischi appartenenti a diverse linee di business, essi dovranno essere spacchettati per le corrispondenti linee di business.
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3.2 Fondi propri
Stando all’articolo 87 della direttiva, i fondi propri ammissibili per la copertura dei requisiti patrimoniali sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base e dei fondi propri accessori.
I fondi propri di base sono, sulla base dell’articolo 88,costituiti dai seguenti elementi:
l’eccedenza delle attività rispetto alle passività valutata secondo una logica market consistent14 al netto delle azioni proprie detenute dall’impresa di assicurazione;
le passività subordinate.
I fondi propri accessori invece, descritti nel successivo articolo 89, sono gli elementi del capitale diversi da quello dei fondi propri di base che possono essere richiamati per assorbire le perdite.
Essi possono comprendere i seguenti elementi nella misura in cui non siano elementi dei fondi propri di base:
le azioni ordinarie non versate o quote del fondo iniziale che non sono state richiamate;
le lettere di credito o garanzie;
ogni altro impegno giuridicamente vincolante ricevuto da imprese di assicurazione o riassicurazione.
3.2.1 Classificazione dei fondi propri
L’articolo 93 della direttiva classifica i fondi propri in 3 livelli (tiers) in base al fatto che si tratti di elementi dei fondi propri di base o accessori e al grado di conformità a specifiche caratteristiche quali:
14
Valutazione delle attività e delle passività ai valori di mercato dove osservabili con una certa qualità (mark-to-market), altrimenti utilizzando tecniche di valutazione anch’esse market-consistent (mark-to-model).
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Disponibilità permanente: disponibilità dell’elemento o possibilità che questo venga richiamato su richiesta, a copertura delle perdite sia nel caso di continuità aziendale che in caso di liquidazione.
Subordinazione: in caso di liquidazione, l’importo totale dell’elemento è disponibile per assorbire le perdite e il suo rimborso al possessore può avvenire dopo che tutte le altre obbligazioni, comprese quelle di assicurazione e riassicurazione, sono state onorate nei confronti di contraenti e beneficiari di contratti assicurativi.
Il secondo paragrafo del medesimo articolo aggiunge:
Durata sufficiente: per valutare in che misura gli elementi possiedono le caratteristiche di disponibilità permanente e subordinazione, è necesserio tener conto della durata dell’elemento stesso e nello specifico il fatto che esso abbia o meno una scandenza. In caso affermativo, è presa in considerazione la sua durata relativa rispetto alla durata delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione dell’impresa.
Assenza di incentivi o obblighi a rimborsare il valore nominale dell’elemento.
Assenza di costi obbligatori di servizio.
Assenza di gravami o vincoli sull’elemento.
3.2.1.1 Fondi propri di livello 1 ( art. 94 comma 1)
Nel livello 1 rientrano tutti quei fondi che possiedono le caratteristiche di cui all’articolo 93 paragrafi 1 e 2 e nello specifico, sulla base dell’articolo 96 le riserve di utili di cui all’articolo 91 paragrafo 2 e cioè quegli utili cumulati che non sono stati messi a disposizione per la distribuzione a contraenti e beneficiari.
Inoltre, in base alla sezione 4 in tema di fondi propri, del documento EIOPA “A Technical Specification on the Long Term Guarantee Assessment” del gennaio 2013 (di seguito documento EIOPA) vi rientrano:
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il fondo iniziale o gli elementi equivalenti dei fondi propri di base per le mutue e le imprese a forma mutualistica, meno gli elementi della stessa tipologia detenuti dall’impresa;
il conto sovrapprezzo azioni;
le riserve, quali:
− gli utili non distribuiti, comprensivi dell’utile di esercizio e al netto dei dividendi previsti;
− le altre riserve;
− una riserva di riconciliazione finalizzata a catturare l’effetto generato dalla differente valutazione effettuata secondo i principi del bilancio di esercizio rispetto alla valutazione basata sulle regole Solvency 2.
l’utile atteso incluso nei premi futuri;
altri strumenti di capitale versato, tra cui: − le azioni privilegiate;
− le passività subordinate; − gli altri strumenti subordinati.
Tutti questi elementi, in abase allo stesso documento EIOPA, sono ammessi a costituire fondi di primo livello purché siano soddisfatte determinate condizioni, tra le quali:
1. l’elemento detiene il massimo livello di subordinazione;
2. l’elemento è interamente versato ed è immediatamente disponibile per l’assorbimento delle perdite;
3. l’elemento ha durata illimitata o ha una durata originale di almeno 10 anni; 4. l’elemento è solo rimborsabile o riscattabile su iniziativa dell’impresa di
assicurazione, previa autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza e non deve includere alcun incentivo per il rimborso o il riscatto;
5. l’elemento deve essere libero da qualsiasi vincolo e non deve essere collegato a qualsiasi altra operazione che potrebbe compromettere le caratteristiche dell’elemento stesso (ad esempio: diritti di compensazione, garanzie ecc.).
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3.2.1.2 Fondi propri di livello 2 (art. 94 comma 2)
Nel livello 2 rientrano tutti quei fondi che possiedono le caratteristiche di cui all’articolo 93 paragrafi 1 ( in caso di liquidazione) e 2 e nello specifico, sulla base del documento EIOPA sono:
le azioni ordinarie richiamate;
i fondi propri in eccesso sugli importi utilizzati per coprire i rischi di pertinenza nel caso di riserve vincolate;
gli altri strumenti di capitale:
− altri strumenti di capitale richiamati che assorbono per primi le perdite o che presentano un livello pari a quello di strumenti di capitale che assorbono per primi le perdite;
− altri strumenti di capitale versati, comprese le azioni privilegiate, le passività subordinate e gli altri strumenti subordinati che non hanno le caratteristiche per essere collocati nel Livello 1 ma che soddisfano i criteri di classificazione richiesti dal Livello 2.
Come per il primo livello, questi elementi sono ammessi a costituire fondi di secondo livello purché siano soddisfatte alcune condizioni, tra cui:
1. l’elemento deve avere un rango inferiore alle obbligazioni verso tutti i contraenti, i beneficiari e verso gli altri creditori non subordinati;
2. l’elemento ha durata illimitata o una durata originale di almeno 5 anni; 3. l’elemento è solo rimborsabile o riscattabile su iniziative dell’impresa di
assicurazione, previa autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza e può includere moderati incentivi per il rimborso o per il riscatto;
4. l’elemento deve essere libero da qualsiasi vincolo e non deve essere collegato a qualsiasi altra operazione che possa compromettere le caratteristiche dell’elemento stesso.
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3.2.1.3Fondi propri di livello 3 (art. 94 comma 3)
I fondi propri di terzo livello sono costituiti da tutti gli elementi dei fondi propri e di base che non rientrano nell’ambito di applicazione dei livelli uno e due e, in base al documento EIOPA sono le attività fiscali differite nette e gli altri strumenti di capitale quali ad esempio le azioni privilegiate e le passività subordinate, e sono ammessi al livello 3 se rispettano le seguenti condizioni:
1. l’elemento deve avere un rango inferiore alle obbligazioni verso tutti i contraenti, i beneficiari e verso gli altri creditori non subordinati;
2. l’elemento ha durata illimitata o una durata originale di almeno 3 anni;
3. l’elemento deve essere libero da qualsiasi vincolo e non deve essere collegato a qualsiasi altra operazione che possa compromettere la classificazione dello strumento come elemento dei fondi propri di base.
3.3 Requisito patrimoniale di solvibilità: SCR
Gli Stati membri prescrivono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità (Art.100).
Il SCR corrisponde al valore a rischio (Var) dei fondi propri di base dell’impresa di assicurazione e consiste in un capitale addizionale, tale da poter coprire eventuali perdite inattese su un orizzonte temporale (unwinding period) di 1 anno con un livello di confidenza del 99.5%.
In altre parole il requisito patrimoniale di solvibilità deve essere determinato come il capitale economico che le imprese devono detenere per garantire che l'evento "rovina" non si verifichi più di una volta su 200 casi o, in alternativa, che le imprese in questione siano ancora in grado, con una probabilità del 99,5%, di onorare i loro obblighi nei confronti dei contraenti e dei beneficiari nei 12 mesi successivi (art.101).
34 Figura 4: VAR
Il SCR deve essere calcolato almeno una volta all’anno attraverso una delle due modalità previste dalla normativa:
1. Formula Standard
Dovrebbe essere tecnicamente idonea al calcolo del SCR di tutte le imprese, ma proprio in quanto standard e non specifica, non consente di catturare nella sua completezza il risk profile della singola Compagnia.
2. Internal model
Permettono di considerare, in modo migliore della Formula Standard, l’evoluzione dei rischi di una singola impresa attraverso requisiti di capitale più coerenti con l’effettivo grado di rischiosità della Compagnia.
I modelli interni possono essere di tipo parziale o completo e il loro utilizzo è soggetto all’approvazione delle autorità di vigilanza dimostrando che sono rispettati i requisiti previsti dalla direttiva.
Nello svolgimento di questo lavoro, l’analisi sarà incentrata solamente sulla metodologia della formula standard, la cui portata è generica a differenza della seconda modalità che, come già esposto, presenta caratteristiche relative alle componenti specifiche della singola impresa di assicurazione.
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3.3.1 SCR Standard Formula
Il SCR è calcolato in base al presupposto della continuità aziendale dell’impresa interessata, copre l’attività esistente (solo ed esclusivamente le perdite inattese) nonché le nuove attività che si prevede vengano iscritte nel corso dei dodici mesi successivi ed è calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta un’impresa di assicurazione o di riassicurazione. Restano esclusi rischi quali ad esempio:
Rischio di appartenenza al gruppo o di contagio
Non è completamente definito, sembrerebbe consistere nel mancato rispetto della normativa dettata per le società appartenenti ai gruppi assicurativi/riassicurativi oppure a “conglomerati finanziari” e anche nei rischi legati alle relative operazioni infragruppo.
Rischi legali
Deriva dalla mancata conformità a leggi, regolamenti o provvedimenti delle autorità di vigilanza o da modifiche sfavorevoli del quadro normativo. L’effetto di tale rischio si configura nell’applicazione di sanzioni o nel coinvolgimento della società in procedimenti legali e riguarda tutte le funzioni aziendali influenzate da adempimenti normativi, regolamentari e giurisprudenziali.
Rischio reputazionale
Consiste nella possibilità che un determinato evento alteri negativamente la credibilità e l’immagine della società all’interno del mercato di riferimento. La direttiva prende invece in considerazione i seguenti rischi quantificabili:
a) Il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione non vita (Non Life) b) Il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita (Life)
c) Il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia (Health) d) Il rischio di mercato (Market)
e) Il rischio di credito (Default)
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Per ognuno di essi, ai fini del calcolo del SCR sono presenti moduli e submoduli la cui struttura è raffigurata nell’immagine seguente.
Figura 5: La struttura del SCR (fonte: EIOPA document ''A Technical Specification on the Long Term Guarantee Assessment''
Prima di addentrarsi nella vera e propria metodologia di calcolo dei requisiti patrimoniali relativi a ciascun sottomodulo di rischio, sono necessarie alcune precisazioni.
In primis, si ricorda che per alcuni di essi l’approccio utilizzato è di tipo ‘’scenario based’’, il requisito patrimoniale è cioè determinato come l’impatto di uno scenario specificato sul livello base di fondi propri (Basic Own Funds: BOF) i quali sono definiti come differenza tra attività e passività.
Una seconda precisazione riguarda invece il concetto di segmentazione in linee di business visto in precedenza; la stessa infatti viene tenuta in cosiderazione anche ai fini del calcolo di ciascun sottomodulo.
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Infine, nelle pagine che seguono, saranno descritte le metodologie di calcolo di tutti moduli di richio rappresentati nella figura 5, le quali sono trattate dall’EIOPA seguendo una stessa struttura (Descrizione, Input, Output, Calcolo) e ogni input necessario ai fini del calcolo del requisito patrimoniale oggetto di ciascun sottomodulo, presenta a sua volta una specifica metodologia di calcolo con relativi ulteriori input, formule e scenari di applicazione.
Per non annoiare il lettore con lungaggini su argomentazioni eccessivamente tecniche e non costituenti oggetto di questo lavoro, sarà dato spazio alla metodologia di calcolo delle sole categorie di rischio principali.
3.3.1.1 Calcolo della formula standard
Nelle pagine che seguono, saranno approfondite le metodologie di calcolo dei principali sottomoduli necessari ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e per ognuno di essi saranno presentati gli input e la formula per il calcolo. La metodologia di calcolo delle singole formule standard, contenuta nel Documento EIOPA 13/61 “Technical Specification on the Long Term Guarantee Assessment (Part I)”, dal quale sono tratte le informazioni contenute nei prossimi paragrafi,segue infatti una struttura articolata nelle seguenti voci:
a) Descrizione
definisce lo scopo del modulo e fornisce una definizione del relativo sottorischio;
b) Input
indica la lista dei dati di ingresso necessari; c) Output
descrive i dati di uscita generate dal modulo; d) Calcolo
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Formula standard per il calcolo del SCR15
SCR = Adj + SCRop + BSCR
I dati di Input necessari ai fini del calcolo del requisito di solvibilità, sono quindi 3 : 1. Adj: Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve
tecniche e delle imposte differite
2. SCRop: Requisito patrimonialie per il rischio operativo 3. BSCR: Basic Solvency Capital Requirement
3.3.1.2 Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite (Adj)
Art.108: L’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite, riflette la compensazione potenziale di perdite inattese tramite una riduzione simultanea delle riserve tecniche o delle imposte differite o una combinazione delle due.
Tale aggiustamento tiene conto dell’effetto di attenuazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei contratti di assicurazione nella misura in cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione possano dimostrare che la riduzione di tali partecipazioni possa essere utilizzata per coprire perdite inattese al loro verificarsi. L’effetto di attenuazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale non supera la somma delle riserve tecniche e delle imposte differite relative a tali partecipazioni.
Formula standard per il calcolo dell’aggiustamento
Molto semplicemente l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite è suddiviso in due parti così come segue:
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EIOPA, 2013. A Technical Specification on the Long Term Guarantee Assessment (Part I): SECTION 2 – SCR – STANDARD FORMULA
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Adj = AdjTP + AdjDT dove
AdjTP = aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve
tecniche.
AdjDT = aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte
differite.
3.3.1.3 Requisito patrimonialie per il rischio operativo (SCRop)
Con il termine rischio operativo si indica il rischio di perdite derivanti da processi interni inadeguati o falliti, o da personale e sistemi, oppure da eventi esogeni.
Esso dovrebbe includere i rischi giuridici ma non i rischi derivanti da decisioni strategiche, così come i rischi di reputazione.
Il modulo del rischio operativo è stato progettato per affrontare quei rischi operativi che non sono stati espressamente trattati in altri moduli di rischio o più precisamente citando il comma 2 dell’articolo 107: Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non siano già coperti nei moduli di rischio di cui all’articolo 10416
Input
pEarnlife = Premio guadagnato durante i 12 mesi anteriori ai 12 mesi precedenti
per obbligazioni di assicurazione vita, senza dedurre il premio ceduto alla riassicurazione.
pEarnlife-ul = Premio guadagnato durante i 12 mesi anteriori ai 12 mesi
precedenti per obbligazioni di assicurazione vita dove il rischio di investimento è a carico degli assicurati, senza dedurre il premio ceduto alla riassicurazione.