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Gli incentivi predisposti dal provvedimento CIP

PIANIFICAZIONE ENERGETICA NAZIONALE E RECENTI EVOLUZION

3. Gli incentivi predisposti dal provvedimento CIP

Le fonti di energia rinnovabile e quelle assimilate godevano di una particolare forma di incentivazione introdotta nel 1992, dal cd. provvedimento CIP 638, il quale, promuovendo la costruzione di impianti di generazione

elettrica alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, attraverso la previsione di tariffe incentivate, si proponeva di agevolare la liberalizzazione del mercato elettrico.

Veniva concessa agli investitori privati la possibilità di realizzare impianti

35 S’intende la produzione combinata di energia elettrica e di calore.

36 R. ALBANO, L’attuazione del piano energetico nazionale: la legge n. 10 del 1991, in Rass. giur. energia elettrica,

1991, p. 767.

37 Art. 5 della l. 10/1991.

38 Delibera Cip 29 aprile 1992, n. 6 recante Prezzi dell’energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell’Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l’assimilabilità a fonte rinnovabile.

31 di generazione di energia elettrica destinandone la produzione al sistema elettrico nazionale, che attraverso l’Enel prima e il Gestore del Sistema Elettrico39 , poi, si impegnava ad acquistarla ad un prezzo amministrato per

una durata prefissata.

Il provvedimento CIP 6 del Comitato interministeriale dei prezzi venne emanato in esecuzione della l. 9/1991 di attuazione del Piano energetico nazionale del 1988. Oltre a dettare disposizioni generali per la cessione dell’energia rinnovabile e ad occuparsi dei relativi prezzi di ritiro e loro aggiornamenti, il CIP 6 stabiliva le condizioni tecniche per l’assimilabilità degli impianti a quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile.

Il concetto di energia assimilata non era, peraltro, una novità introdotta dal provvedimento, ma fondava le sue radici in alcune leggi precedenti tra cui la l. 308/1982 e le l. 9/1991 e 10/1991.

Il CIP 6, accanto agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, faceva rientrare insieme al sole, al vento, all’energia idraulica, alle risorse geotermiche, alle maree e al moto ondoso, anche la trasformazione dei rifiuti organici e inorganici o di prodotti vegetali.

Venivano così, in via generale, definiti impianti alimentati da fonti assimilate, quelli di cogenerazione, quelli che recuperano calore, fumi di scarico e altre forme di energia recuperabile in processi e impianti, nonché quelli che utilizzano gli scarti di lavorazione e fonti fossili prodotte esclusivamente da

39 Gestore dei Servizi Energetici, GSE S.p.a. è una società per azioni italiana, costituita nel 1999 con il

decreto Bersani, controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che eroga incentivi economici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e svolge attività di informazione per promuovere la cultura dell’uso dell’energia compatibile e sostenibile con le esigenze dell’ambiente.

32 giacimenti minori isolati.

Secondo il CIP 6, potevano chiedere l’ammissione al meccanismo tutti i produttori terzi che cedevano energia elettrica all’Enel, sia da impianti che mettevano a disposizione l’intera potenza o una quota di potenza prefissata40,

sia da impianti che cedevano le sole eccedenze41, nonché le imprese

produttrici-distributrici per l’energia elettrica prodotta e immessa direttamente nella rete pubblica.

La cessione dell’energia elettrica CIP 6 all’Enel veniva regolata – come anticipato al paragrafo precedente – da una convenzione tra il produttore e l’ente. A questo scopo, il Ministero dell’Industria, con il decreto ministeriale 25 settembre 199242, approvò le convenzioni-tipo, previste dalla l. 9/1991, a cui

dovevano conformarsi sia ai produttori terzi che l’Enel per la cessione, il vettoriamento, lo scambio e la produzione per conto della nuova energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate. Il decreto ministeriale prevedeva, inoltre, che la verifica delle condizioni prescritte ai fini delle convenzioni preliminari venisse effettuata dall’Enel, con cadenza semestrale43.

La stipula della convenzione rimaneva, comunque, vincolata alla positiva valutazione della compatibilità del progetto con la programmazione degli incrementi di capacità produttiva, a livello nazionale e locale, e, quindi, con gli

40 Detti di tipo A. 41 Detti di tipo B.

42 Decreto ministeriale 25 settembre 1992 di approvazione della convenzione-tipo prevista dall’art. 22

legge 9/1991.

43 C. POLETTI, F. PONTONI, A. SILEO, L’incentivazione delle produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate attraverso il Provvedimento CIP n. 6/92. Un’analisi economica, in http://www.iefe.unibocconi.it, 2009.

33 obiettivi di sviluppo delle reti, di diversificazione delle fonti energetiche, di risparmio energetico e di protezione dell’ambiente. In questo senso si costituiva una sorta di graduatoria che indicava come prioritari gli interventi relativi ad impianti che utilizzavano fonti rinnovabili propriamente dette e ad impianti alimentati da fonti assimilate con potenza elettrica fino a 10 MW.

Tale incentivo promuoveva lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili e assimilate da impianti entrati in funzione dopo il 30 gennaio 1991 e garantiva il loro acquisto da parte di Enel a prezzi incentivati e differenziati a secondo della tipologia di fonte.

I costi di tale sovvenzione venivano finanziati mediante un sovrapprezzo del 6-7% del costo dell’energia elettrica, addebitato direttamente ai consumatori finali nel conteggio di tutte le bollette44. Il prezzo della cessione di

energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili veniva stabilito da due diverse componenti: una, di costo evitato45, che Enel non avrebbe più dovuto

sostenere, e l’altra, di incentivazione, basata sulla stima dei costi aggiuntivi per ogni singola tecnologia. Il provvedimento prevedeva, inoltre, che il prezzo di cessione venisse aggiornato dalla CCSE46 entro il mese di aprile di ciascun

anno.

Il relativo contratto aveva una durata massima di 15 anni, mentre la componente di incentivazione, finalizzata ad un recupero accelerato del capitale investito, era garantita per un massimo di 8, dalla fine del periodo di

44 Si tratta della voce A3 che si trova sulle bollette dei consumatori finali.

45 Si tratta dei costi di impianto, di combustibile, di esercizio, manutenzione e relative spese.

46 La Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE), organismo istituito con provvedimento CIP n.

34 avviamento dell’impianto, senza, però, che fossero previsti limiti alle quantità incentivabili. Tale riconoscimento di prezzi era alternativo al meccanismo del contributo in conto capitale (vedi infra cap. II, par. 2) per gli investimenti strutturali previsto dalla l. 10/199147.

Con la l. 418/199548, istitutiva dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

(AEEG), si assisteva ad un radicale mutamento delle competenze in ambito energetico, anche con riguardo alle funzioni di regolazione del settore49.

Il notevole impatto economico del CIP 6, a cui non fece da contraltare un significativo beneficio in termini ambientali, condusse l’esecutivo allora in carica a riconsiderare complessivamente questa forma di incentivo. Così, l’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Industria 24 gennaio 199750 dispose, di fatto, la

chiusura del meccanismo CIP 6, continuando ad applicare il meccanismo dei prezzi e dei contributi previsti solo a specifiche categorie di impianti.