PIANIFICAZIONE ENERGETICA NAZIONALE E RECENTI EVOLUZION
4. Le modifiche ai meccanismi di incentivazione
Con l’entrata in vigore del Decreto Bersani (D.Lgs. n. 79/99)51 si
assisteva ad un radicale cambiamento nei meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili; il meccanismo dei certificati verdi (vedi infra cap. III, par. 1)
47 F. VOLPE, Vita, morte, resurrezione e miracoli del Cip 6, in Riv. giur. ambiente, 2009, p. 1067.
48 Legge 14 novembre 1995, n. 481 recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
49 A. BIANCO, L’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, in B. POZZO, Le politiche energetiche comunitarie. Un’analisi degli incentivi allo sviluppo delle fonti rinnovabili, Milano, Giuffrè, 2009, p.
114.
50 Decreto ministeriale 24 gennaio 1997 recante Disposizioni in materia di cessione dell’energia elettrica di nuova produzione a fonti rinnovabili ed assimilate.
51 Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
35 andava, infatti, a sostituire il sistema del CIP 6. In particolare, l’articolo 15, comma 2 stabilisce, a carico dei soggetti beneficiari delle incentivazioni CIP 6, l’obbligo di presentare all’AEEG entro il 31 marzo 2000 le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti non ancora in esercizio, prevedendo altresì che il mancato adempimento avrebbe comportato la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime.
Con la l. 296/200652, legge finanziaria per il 2007, la concessione degli
incentivi pubblici di competenza statale -– i certificati verdi ed il CIP 6 -– venne circoscritta alle sole fonti rinnovabili in senso stretto.
La legge, intervenuta per rendere la normativa nazionale in materia maggiormente aderente alla direttiva comunitaria 2001/77/CE, ha, infatti, previsto, in primo luogo, che gli incentivi pubblici a favore delle fonti rinnovabili venissero destinati esclusivamente alla produzione di energia elettrica prodotta dalle fonti di energia, così come definite dalla direttiva stessa, non ammettendo all’incentivazione le fonti “assimilate”. In particolare, i commi da 1117 a 1120 dell’art. 1, hanno escluso la possibilità di sovvenzionare l’energia prodotta dai rifiuti, facendo, tuttavia, salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui fosse stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della medesima legge finanziaria, ivi comprese le convenzioni CIP 6 destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate.
52 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
36 La legge finanziaria per il 2008, l. 244/200753, ha successivamente
modificato54 la disposizione di cui all’art. 1, comma 1117 della finanziaria
dell’anno precedente, restringendo il campo di applicazione della deroga, ai soli impianti già realizzati ed operativi, al fine di assicurare piena coerenza con il diritto comunitario. In base a questa disposizione, risultavano esclusi gli impianti solo autorizzati, in costruzione o in collaudo.
Furono adottati, dal governo, numerosi provvedimenti d’urgenza55, con i
quali è stato più volte prorogato il termine per il completamento della succitata procedura derogatoria.
Inoltre, art. 9 del D.l. 172/2008, ha fatto salvi gli incentivi CIP 6 per gli impianti, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione emergenza rifiuti dichiarata, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri prima del 1° gennaio 2007.
Ulteriore passo verso la sostituzione delle sovvenzioni CIP 6, è costituito dalla l. 99/200956 che attribuisce all’AEEG la facoltà di proporre al Ministero
dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6, da disporre con decreti dello stesso Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscano a tali meccanismi.
In attuazione di tale norma, è stato adottato il decreto ministeriale 2
53 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
54 Art. 2, commi 136, 137 e 154.
55 Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 e Decreto legge 6 novembre 2008, n. 172.
56 Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
37 dicembre 200957 che stabilisce i meccanismi per la risoluzione anticipata e
volontaria delle convenzioni CIP 6 concernenti soltanto combustibili di processo o residui o recuperi di energia, nonché agli impianti assimilati alimentati da combustibili fossili. Ne resta esclusa, in altre parole, la disciplina relativa degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed a rifiuti, che viene demandata ad un successivo decreto.
Peraltro, per gli impianti cui si applica la normativa, viene disposto un ulteriore rinvio ad un successivo decreto per il completamento e l’integrazione della disciplina, avvenuto, per i soli impianti alimentati da combustibili fossili, con l’emanazione del decreto ministeriale 2 agosto 201058.
Tale decreto definisce, dunque, i parametri per la quantificazione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), dei corrispettivi da erogare ai soggetti produttori che intendono anticipare l’uscita dal regime di incentivazione CIP 6, le modalità e le tempistiche di erogazione degli importi spettanti.
Il GSE è, quindi, tenuto ad accettare le richieste di risoluzione solo se le verifiche di convenienza per il sistema, secondo i parametri indicati dal decreto, hanno esito positivo59.
Infine, l’art. 45 del D.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, stabilisce una nuova destinazione delle risorse derivanti dalla risoluzione anticipata delle
57 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 dicembre 2009 recante Meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, ai sensi dell’articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
58 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 agosto 2010 recante Criteri e parametri per il calcolo del corrispettivo da riconoscere agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili fossili per la risoluzione anticipata della convenzione CIP 6 in essere.
38 convenzioni CIP 6, destinandole ad un apposito Fondo finalizzato ad interventi nel settore della ricerca e dell’università60.
Questo tipo di incentivazione ha permesso un notevole sviluppo in Italia delle tecnologie legate allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile, soprattutto eolica e biomassa61, ed ha creato opportunità di investimento per
un volume superiore a 10 miliardi di euro.
Se, però, è vero che grazie al CIP 6 è stata scardinata la situazione monopolistica del mercato elettrico, non si può celare che tale provvedimento sia stato oggetto di numerose critiche, la principale delle quali riconducibile agli incentivi concessi a fonti assimilabili, che di rinnovabile sembrano avere ben poco: si tratta degli impianti alimentati da fonti di origine fossile62, ai quali è
stata indirizzata una quota superiore al 70% degli incentivi totali63.
60 S. FANETTI, Fonti energetiche rinnovabili: incentivi economici e altri strumenti di supporto. Un’analisi di diritto comparato, Tesi di dottorato di ricerca, Università degli studi di Milano, anno accademico 2009/2010. 61 La biomassa è definita dall’art. 2 della direttiva 2009/28/UE come “la frazione biodegradabile dei
prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca, l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani”. Pertanto le principali materie prime energetiche da biomasse risultano essere il legname da ardere, i residui agricoli e forestali, gli scarti dell’industria agroalimentare, i reflui degli allevamenti, i rifiuti urbani e le specie vegetali coltivate allo scopo.
62 Si pensi, per tutti, agli impianti di incenerimento dei rifiuti o ai gassificatori di bitume.
63 Ad es. nel 2007 soltanto il 18% dell’energia ritirata è stata prodotta da fonti rinnovabili, contro un
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