P E R F O R M A N C E H A S A N A M E
Qualità e durabilità con le fibre strutturali Grace
All’interno dell’ampia gamma di soluzioni e prodotti speciali per il mondo delle costruzioni, Grace offre fibre sintetiche in grado di aumentare gli indici di duttilità e tenacità,
ovvero la resistenza a fatica e urto, del calcestruzzo.
Strux®90/40, le prime fibre sintetiche ad aver ottenuto la marcatura CE per il rinforzo strutturale del calcestruzzo, trovano applicazione dal calcestruzzo preconfezionato alla prefabbricazione industriale.
Le fibre Strux®90/40 sono disponibili in sacchetti “Concrete-Ready Bag” da 2,3 Kg che possono essere aggiunti al calcestruzzo nel miscelatore o direttamente in autobetoniera.
il fatto a risarcire il danno”.
In tal caso, quindi, l’omesso controllo di qualità sui materiali impiegati nel cantiere, nelle ipotesi di causazione del danno a terzi, può comportare, a carico dei soggetti so-pra menzionati, l’obbligo di risarcire il danno stesso.
E non è da escludere, in tal caso, il coinvol-gimento dello stesso operatore economico che abbia fornito materiale non idoneo, il quale dovrebbe verosimilmente rispondere a pari titolo per il danno cagionato.
Un’ulteriore ipotesi, tutta da esplorare e ve-rificare, concerne la possibile applicazione di norme, contenute nel Codice Penale, di-rette a punire i comportamenti dei soggetti i quali abbiano utilizzato, consentito o age-volato l’utilizzazione nei cantieri di materiali non certificati.
Si vuole evidenziare, in tal senso, la
fatti-specie incriminatrice di cui all’art. 356 c.p., recante “frode nelle pubbliche forniture”,
a tenore della quale “chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di forni-tura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro”.
Al riguardo, la Cassazione penale, VI" Se-zione, con sentenza n. 44273 del 7.10.2008 ha chiarito che “soggetto attivo del reato di
cui all’art. 356 c.p. pu! essere anche colui che fornisce all’impresa appaltatrice l’ope-ra pubblica, materie prime in qualità non idonea per la corretta realizzazione dell’ap-palto, indipendentemente dall’assenso pre-stato dall’ente pubblico allo svolgimento di tale incarico (fattispecie relativa a fornitura di calcestruzzo di qualità scadente utilizzato
per la costruzione di opere pubbliche)”.
Il disvalore della condotta, poi, potreb-be rilevare di per sé, andandosi a punire il produttore che immette nel mercato il cal-cestruzzo non certificato FPC, e ciò a pre-scindere dalla successiva utilizzazione dello stesso nella commessa pubblica.
Si vuole alludere al reato di cui all’art. 515 c.p., recante “frode nell’esecuzione del
commercio” che punisce colui che “con-segna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origi-ne, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita”.
Si comprende bene, tuttavia, come tali di-sposizioni non sempre siano suscettibili di essere applicate, essendo esse subordina-te all’esissubordina-tenza di presupposti che non sem-pre si verificano in caso di omessa verifica del materiale utilizzate nel cantiere e che soprattutto talvolta non riguardano diretta-mente il direttore dei lavori o il collaudatore. Così, nell’attesa che il legislatore ponga au-spicabilmente rimedio a tali mancanze, non resta che affidarsi ai pochi rimedi concessi e prodigarsi per una moral suasion dei sog-getti coinvolti.
Introduzione
La progettazione delle miscele avente come obiettivo il rinforzo fibroso, è spesso ogget-to di discussione.
Non possiamo, pertanto, che esprimere la nostra opinione che potrebbe non incon-trare i favori di colleghi, dal momento che il processo che si segue, idealmente e prati-camente, differisce un po’ dai normali canoni di procedure, diciamo così, consolidate nel tempo.
Quello che, comunque, dovrebbe essere l’obiettivo dell’articolo è la consapevolezza che l’immissione di fibre, quale costituente aggiuntivo alla miscela di calcestruzzo, deb-ba avvenire con un processo “logico” e non semplicemente mediante l’immissione delle stesse con successive riaggiunte di acqua e/o di superfluidificante per correggere a po-steriori la consistenza dell’impasto.
L’invito è anche rivolto ai colleghi addetti alla vendita del calcestruzzo fibroso che devono prendere atto del fatto che si tratta di un ma-teriale “nuovo” e, come tale, dovrebbe esse-re considerato in maniera diversa dal calce-struzzo ordinario.
Nei tanti corsi di formazione, che si tengono nel corso di un anno, la parte riguardante il Mix Design viene trattata un po’ diversamen-te rispetto alla metodologia ampiamendiversamen-te illu-strata e presente in letteratura.
Il progetto della miscela, come è noto, par-te essenzialmenpar-te dalle prescrizioni dettapar-te
al tecnologo il quale, attraverso opportune correlazioni, materiali a disposizione, impasti di prova, ecc., elabora una ricetta che dovrà soddisfare i requisiti richiesti.
Fin qui, si può ritenere che tutti siano d’ac-cordo.
Il problema nasce quando l’immissione di fi-bre al calcestruzzo viene eseguito senza gli opportuni accorgimenti che tale aggiunta, invece, richiede, già durante lo studio preli-minare della miscela.
Ci siamo sempre espressi in maniera critica nei riguardi sia dei produttori sia dei pavi-mentisti, quando si aggiungono determinate quantità di fibre a miscelazione del calce-struzzo già avvenuta o poco prima del getto. È una prassi piuttosto consueta che na-sconde molti potenziali pericoli, connessi ad una sostanziale ed inevitabile riaggiunta di acqua e/o di additivo superfluidificante. In entrambi i casi, inoltre, ci si trova in una condizione molto critica, dal momento che, essendo stata variata la ricetta originale del calcestruzzo, non sarà così facile la defini-zione o l’individuadefini-zione, a posteriori, delle reciproche responsabilità, soprattutto in caso di contenzioso.
Il produttore deve produrre un calcestruzzo che sia idoneo per la sua progettata appli-cazione d’uso, il costruttore o il pavimenti-sta deve eseguire correttamente le opera-zioni di posa.