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I contratti stipulati mediante moduli o formulari

2 FORMAZIONE ED EFFETTI DEI CONTRATTI DI IMPRESA

2.2 Il regolamento di interessi nei contratti di impresa tra contratto isolato e

2.2.2 I contratti stipulati mediante moduli o formulari

È il 1940, quando Giuseppe Ferri, componente della commissione incaricata della redazione del nuovo codice di commercio, rileva la necessità di “apprestare una tutela al consumatore di fronte al potere dell’impresa. È noto infatti che la formazione di organismi economici sempre più vasti, le coalizioni fra imprenditori portano all’adozione di formulari, di contratti tipo e alla sempre maggiore diffusione del fenomeno dei contratti di adesione, in cui il consumatore si trova di fronte ad una disciplina minuziosa già

141 Le parti del contratto normativo non potranno tuttavia agire per la risoluzione del contratto

particolare né per la modifica delle clausole in esso contrastanti poiché ciò comporterebbe un’interferenza con un contratto rispetto al quale sono terzi. Si ammette invece l’azione per il risarcimento del danno nei confronti di colui il quale si è reso inadempiente al contratto normativo. G. GUGLIELMETTI, cit., p. 199 ss.

predisposta dall’imprenditore della cui portata spesso non si rende conto e alla quale, anche se la conosca, deve in definita sottostare”142.

Constatato che, i contratti predisposti dall’imprenditore e rivolti ad un numero indistinto di destinatari, al fine di assicurare l’uniformità del contenuto contrattuale e così semplificare l’attività negoziale dell’impresa, consentono all’impresa, sia una precisa determinazione dell’alea, sia di evitare la trattativa con i clienti e concludere così i contratti con rapidità, attraverso agenti e produttori privi di legittimazione a contrarre e quindi di modificare le condizioni predisposte, garantendo, in limen, la parità di trattamento tra i contraenti, si è andata nel tempo affermando la necessità di apprestare strumenti di tutela effettiva per gli aderenti a tali contratti143.

Si è efficacemente scritto che “il fatto stesso che l’attività contrattuale d’impresa sia, sempre più, uno strumento di affermazione della vitalità e, perciò, della vita stessa dell’impresa, ha richiesto e determinato un particolare impegno degli operatori professionali d’impresa, nella predisposizione ed elaborazione del regolamento contrattuale, cioè del complesso di norme cui le parti dovranno uniformare il loro comportamento”144. E se la standardizzazione dei contratti, la predisposizione di moduli e formulari nonché le condizioni generali di contratto sono fenomeno ben presenti e disciplinati dal codice civile del 1942, non può negarsi lo sviluppo di questo settore, non solo da un punto di vista disciplinare ma anche, e forse soprattutto, dal punto di vista della tutela del consumatore e, più precisamente, riguardo al controllo di tali condizioni e all’ampliamento delle forme di tutela del consumatore e del contraente debole in generale.

142 G. FERRI, L’impresa nel sistema del progetto del codice di commercio, in Scritti giuridici, I,

Napoli, 1990, 14.

143 Significativa al riguardo, la Relazione del Guardasigilli al Progetto ministeriali del Libro delle

obbligazioni del 1941, ove si legge: “Mi sono domandato dapprima se fosse opportuno riconoscere questo meccanismo di formazione del contratto, che non ammette di fatto la determinazione bilaterale del contenuto del vincolo, e lo fa dettare anziché contrattare. Ho creduto di dichiararne la legittimità (del resto ormai affermata sia nella pratica che nella dottrina) perché esso consente uniformità fra le operazioni dello stesso tipo, e così risponde ai bisogni di una ordinata organizzazione tecnica e finanziaria, rende possibili le previsioni dei rischi, la riduzione dei medesimi e una disciplinata formazione dei prezzi. Data, poi, la rapidità che oggi richiede la conclusione di affari di massa non riuscirebbe sicuro l'apprezzamento dell'utilità di ciascuno se dovesse sempre imporsi la discussione del contratto. Si sono elevate delle voci contro un sistema del genere perché si è denunciato il pericolo di sopraffazione o di oppressione dei legittimi interessi dell'aderente; ed è vero che, in alcuni casi, il sistema dell'adesione ha dato luogo a gravissimi inconvenienti. Da ciò la necessità di considerare cautele specifiche per evitare abusi”.

Prima però, di porre l’attenzione sulla disciplina specifica, occorre dar conto del fenomeno della contrattazione di massa, nel cui più ampio quadro tale disciplina si inserisce.

Il contratto di massa costituisce il risvolto giuridico della produzione industriale e del commercio di su larga scala: così come i beni e i servizi vengono prodotti e distribuiti in base a procedimenti uniformi, in maniera egualmente uniforme vengono regolati i rapporti contrattuali con i soggetti che tali beni o servizi fruiscono, siano essi consumatori, utenti, distributori, agenti o concessionari145. Tale regolamentazione si ottiene mediante la predisposizione di condizioni generali di contratto, il più delle volte contenute in appositi moduli o formulari predefiniti, allo scopo, per l’appunto, di disciplinare uniformemente i rapporti correnti tra il predisponente e tutti i potenziali aderenti. In sintesi, potrebbe affermarsi che ad una produzione standardizzata corrisponde una contrattazione standardizzata, caratterizzata dalla preventiva ed unilaterale formazione di uno schema contrattuale destinato ad essere utilizzato per la costituzione di una generalità di rapporti tra l’imprenditore predisponente ed i terzi, mentre ad una produzione non in serie corrisponde una contrattazione individualistica, frutto di apposita trattativa. La differenza quindi tra contratto in serie, predisposto da una parte ed eguale nel contenuto per una serie indistinta di destinatari, e il contratto isolato, frutto di apposita trattativa individuale, dipendano non già dalla dimensione dell’affare, quanto piuttosto dalla natura dell’affare medesimo146.

Ma vi è di più. Considerando l’evoluzione degli strumenti contrattuali utilizzati dalle imprese sul mercato non può non rilevarsi come il contenuto contrattuale stesso sia diventato strumento di concorrenza147. Per lungo tempo, le tecniche di formazione, redazione, esecuzione del contratto, che si fondavano sui moduli o formulari predisposti dall’impresa, erano uniformi verso i consumatori non solo con riguardo alla singola impresa, ma con riguardo ad interi settori di mercato. L’uniformità negoziale assolveva così sia il compito di realizzare una sostanziale parità di trattamento nei confronti degli aderenti, sia il compito di porre le imprese, nella prospettiva negoziale, sullo stesso piano

145 In questo senso, E. GUERINONI, I contratti del consumatore, Torino, 2011, p. 3 ss.

146 V. NUZZO, Predisposizione di clausole e procedimento di formazione del contratto, in Studi

in onore di F. Santoro Passarelli, vol. III, Napoli, 1982, p.564.

147 L’affermazione è di G. Alpa. Per un approfondimento circa l’utilizzo del contenuto

contrattuale come strumento concorrenziale, si rimanda a G. ALPA, voce <<Contratti di massa

non concorrenziale. La redazione di moduli o formulari serve, in definitiva, all’impresa per semplificare, unificare ed imporre le proprie condizione ad una massa di cliente: professionisti o consumatori. Il consumatore è un contraente distratto, disinteressato al modo di acquisto dei beni o servizi e sostanzialmente impreparato a leggere, capire e controllare il contenuto del contratto, giustificando così l’impresa a non considerare il contenuto contrattuale come strumento di concorrenza quanto piuttosto come strumento di rafforzamento della propria posizione sul mercato, mediante la riduzione dei costi e l’esclusione dei rischi. Questo atteggiamento di indifferenza del consumatore è tuttavia oggi ribaltato. Da un lato, l’autorità Antitrust ha avviato diverse indagini rivolte a garantire la concorrenzialità delle imprese anche nel campo delle condizioni contrattuali, dall’altro il legislatore italiano, sulla spinta delle direttive comunitarie, ha introdotto discipline di settore che pongono in risalto principi di chiarezza e comprensibilità del testo contrattuale, nonché di correttezza delle informazioni fornite al cliente.

Questa particolare funzione assunta dal contratto, come prima accennato, ha fatto sorgere e diventare via via più pressante l’esigenza di procedere ad una regolamentazione del settore, apprestando forme di tutela effettive del contraente debole, identificato, nell’ottica che qui interessa, nell’aderente.

Ebbene, per i contratti per adesione, anche detti di serie o di massa, per quelli che si concludono mediante sottoscrizione di moduli o formulari o con il semplice rinvio a condizione generali di contratto, il codice civile detta una particolare disciplina agli articoli 1341, 1342 e 1370 c.c. Pur ispirata dalla necessità di arginare gli abusi perpetrati dalle imprese a danno degli aderenti, stante la prassi di inserire all’interno delle condizioni generali di contratto clausole particolarmente sfavorevoli per l’aderente, tali disposizioni offrono una tutela, a ben guardare, molto limitata.

Innanzitutto, si rileva come il principio ermeneutico di cui all’art. 1370, in base al quale le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti d’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro, si applichi solo in caso di ragionevole dubbio di carattere interpretativo, avendo quindi valenza puramente residuale. In secondo luogo poi, l’art. 1342 c.c., secondo cui le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o formulario qualora siano con esse incompatibili, risulta essere norma posta a tutela della volontà negoziale

espressamente manifestata e non già dell’aderente: la clausola aggiunta, infatti, prevale su quella prestampata anche se meno favorevole all’aderente. Da ultimo, anche la disciplina sulle clausole vessatorie di cui all’art. 1341148 risulta insoddisfacente, al punto che, gran parte della dottrina che si è occupata del tema ha finito per concludere circa l’inadeguatezza della disposizione in esame, evidenziandone molteplici profili di criticità149. Innanzitutto la tutela codicistica si rivela essere una tutela meramente formale e quindi facilmente aggirabile, non permettendo al giudice di sindacare il merito della negoziazione: basta una doppia firma dell’aderente per rendere la clausola, benché vessatoria, inoppugnabile150. La disciplina totale sfavore per il contraente aderente, presumendosi da questo conosciute tutte le clausole che avrebbe potuto conoscere (pur non conoscendole) con ordinaria diligenza. Si lamenta poi il ristretto ambito di applicazione, dal momento che la sua efficacia è circoscritta alle sole condizioni generali di contratto utilizzate per un numero indeterminato di rapporti contrattuali, e non anche a quelle contenute in contratti predisposti dal professionista per una singola operazione. Infine, si rileva criticamente il carattere puramente individuale della tutela, essendo attribuita la legittimità ad agire in giudizio solo al singolo aderente e non già anche ad altri enti o associazioni portatori di interessi generali della collettività.

Ebbene, attesa quindi l’insufficienza della tutela formale dettata dal codice civile, il legislatore italiano, in linea con gli indirizzi comunitari, vi ha affiancato la tutela sostanziale del codice del consumo, qualora l’aderente sia qualificabile quale

148 L’articolo 1341 c.c., nello specifico dispone che: “Le condizioni generali di contratto,

predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.

149 A titolo esemplificativo, V. ROPPO, Contratti standard. Autonomia e controlli nella disciplina

delle attività negoziali di impresa, Milano, 1975, p.282 ss.; U. MAJELLO, Considerazioni in tema di condizioni generali di contratto, in Rass. dir. civ., 1986, p. 68 ss.

150 La giurisprudenza, nel tentativo, di rendere maggiormente incisiva la tutela in esame, ha

imposto severe criteri, pur di carattere formale, da rispettarsi nella redazione delle clausole vessatorie. Ad esempio, queste dovrebbero essere non solo ristampate con caratteri tipografici diversi, ma addirittura riscritte e ristampate, dovendo in ogni caso essere chiaramente richiamato il contenuto della clausola. Si veda, a titolo esemplificativo, Cass. 11 giugno 2012, n. 9492, in

consumatore; nei rapporti tra imprenditori invece, allorché una parte riesca ad imporre all’altra le proprie condizioni generali di contratto, si applica la sola disciplina a tutela del contraente aderente prevista dal codice civile.

Il codice del consumo definisce vessatorie, e quindi nulle, quelle clausole che determinano uno squilibrio, economico o giuridico, dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, purché si tratti di uno squilibrio significativo e indipendentemente dalla buona fede del professionista che la clausola ha disposto, ponendo così ad un criterio di valutazione meramente oggettivo la valutazione circa il carattere vessatorio della clausola. Rimangono invece escluse dal sindacato di vessatorietà le clausole che siano state oggetto di trattativa individuale tra le parti, purché la trattativa, specifica la giurisprudenza151, sia seria, ossia condotta con comportamenti idonei a raggiungere il risultato cui è diretta, effettiva, ossia nel rispetto dell’autonomia privata delle parti nel senso di libertà e concreta possibilità di concludere il contratto e determinarne il contenuto, ed individuale, avendo cioè riguardo alle clausole costituenti il contenuto dell’accordo considerate sia singolarmente sia nel significato che assumono nell’ambito del complessivo tenore del contratto.

In conclusione, sembra assistersi, almeno nei rapporti contrattuali tra imprese e consumatori, ad un recupero della dimensione dialogica del contratto, vuneralizzata dalla proliferazione, a seguito della rivoluzione industriale e dall’immediato sviluppo economico, dei contratti per adesione, il cui contenuto, per l’appunto, è unilateralmente predisposto dall’impresa per mezzo spesso di moduli e formulari al fine di garantire una regolazione uniforme dei rapporti giuridici con l’intera clientela.