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2 FORMAZIONE ED EFFETTI DEI CONTRATTI DI IMPRESA

2.4 I singoli tipi contrattuali

2.4.3 Le lettere di patronage

Le lettere di patronage (o gradimento), sono delle dichiarazioni, generalmente redatte in forma epistolare, rilasciate ad una banca o a diverso soggetto creditore, da parte di un soggetto c.d. patron in favore di altro soggetto c.d. patronnant. Generalmente, si ricorre

giorni dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini (art. 3, comma 3, l. 192/1998).

231 L’articolo 642, c.p.c., stabilisce che il creditore può chiedere al giudice di emettere decreto

ingiuntivo provvisoriamente esecutivo quando il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare o certificato di liquidazione di borsa; quando il credito è fondato su un atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato; quando vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo; quando il ricorrente produce una documentazione sottoscritta dal debitore a riprova del diritto fatto valere.

232 L’opinione prevalente è nel senso di ricomprendere tali nullità nel novero delle “nullità di

protezione”. Pertanto, la legittimazione all’azione spetterebbe al solo subfornitore e il giudice, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi, non potrebbe dichiarare la nullità ove il subfornitore dichiari di non volersene avvalere.

a tale fattispecie atipica233 nell’ipotesi in cui una società, facente parte di un gruppo o comunque controllata da altra, abbia necessità di ottenere un finanziamento da un istituto di credito il quale richiede, ai fini della concessione del credito, una qualche garanzia da parte della società capogruppo o controllante, in alternativa al rilascio di una tradizionale fideiussione. In altri termini, la lettera di patronage è diretta alla promozione del credito mediante il ricorso a forme di garanzia atipiche234.

Prima di affrontare nello specifico il tema del contenuto di tali lettere, occorre dar conto della questione preliminare circa la loro efficacia giuridica.

Un primo orientamento, pur minoritario235, esclude la rilevanza giuridica delle lettere di patronage rilevando, da un lato, come sarebbe indice della volontà per il patronnant di non costituire un vincolo giuridico vero e proprio il non ricorrere agli strumenti di garanzia tipicamente predisposti dall’ordinamento; dall’altro, si finisce per attribuire un valore semplicemente metagiuridico236 alle dichiarazioni di patronage sul presupposto della loro diversità rispetto a forme di garanzia tipiche come la fideiussione o il mandato di credito. Secondo tale tesi quindi, l’impegno assunto nella lettera sarebbe solo fonte di un’obbligazione naturale.

233Il fenomeno del patronage nasce in negli Stati Uniti e si diffonde in Italia solo intorno agli

anni Settanta quale dichiarazione con cui le multinazionali anglosassoni operanti nel Paese assumevano, in alternativa ad altre forme di garanzia, una sorta di paternità “morale” dell’operazione, comunicando al creditore la loro partecipazione nella società debitrice.

234 Così, N. SOLDATI, Le lettere di patronage nella prassi bancaria, in Ventiquattrore avvocato,

IX, 2008, p. 48.

235 A sostegno di tale tesi, tra gli altri, C. MONTAGNANI, Le garanzie prese sul serio: cortesia,

pratiche generali interpretative e controlli nelle lettere di patronage, nota a Trib. Rom, 18 luglio

1985, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1986, II, p. 450 ss. L’autore, nello specifico, sostiene l’inammissibilità di una presunzione di giuridicità per le figure atipiche nonché l’irrilevanza, ai fini della giuridicità, dell’inserimento della vicenda entro un contesto di formazione progressiva del consenso.

236 A favore della tesi circa l’efficacia metagiuridica delle dichiarazioni di patronage, P.

CALICETI, Brevi note in tema di patronage, in Giur. it. 1996, I, p. 3011 ss.; B. GARDELLA TEDESCHI, Gentlemen’s agreement, in Riv. dir. civ., 1990, p. 730 -750, il quale pur riconoscendo l’efficacia metagiuridica delle lettere di patronage non ne esclude l’assoluta irrilevanza per l’ordinamento, potendo essere considerate come gentlemen’s agreement, ossia patti fra gentiluomini.

La teoria è però ormai superata, sia in dottrina237, sia in giurisprudenza238. Nel dubbio infatti, l’intento giuridico degli operatori commerciali bisogna presumersi, in particolar modo ove vengano compiute operazioni di finanziamento di notevole rilevanza economica. Di regola, i soggetti danno vita a rapporti regolati da norme di diritto e, conseguentemente, bisogna dimostrare la loro contraria volontà di regolare i rapporti nascenti dalle lettere di patronage su un piano diverso da quello giuridico. Se tale diversa volontà non risulta, il rapporto deve intendersi soggetto alle regole del diritto239.

Così affermata la rilevanza giuridica delle lettere di patronage, essa non è tuttavia sempre la stessa, ma varia in concreto a seconda del contenuto e degli impegni in suddette lettere sottesi.

Si suole a proposito distinguere, a seconda del tenore degli impegni in concreto assunti, tra lettere di patronage c.d. forti (o a carattere impegnativo) e lettere di patronage c.d. deboli (o a carattere informativo).

Con riguardo alla prima ipotesi, costituiscono lettere forti quelle che contengono la dichiarazione della società capogruppo o controllante di assumere obbligazioni che pongono al riparo l’istituto di credito dall’eventuale insolvenza del garantito, o ancora, quelle che contengono la dichiarazione di essere l’unico azionista della società per la quale si chiede il finanziamento, assumendo così la responsabilità per la restituzione di quest’ultimo. In queste ipotesi il patrocinante si impegna all’adempimento in caso di inadempienza del patrocinato o, comunque, assume l’impegno a fornire i mezzi necessari per consentire l’adempimento del debitore. Così che, nello specifico, l’obbligazione nella lettera contenuta sarà riconducibile all’istituto della promessa del fatto del terzo, da cui deriverebbe il diritto dell’istituto di credito di chiedere al patrocinante un adeguato indennizzo ex art. 1381 c.c., o all’istituto della fideiussione240, ove dalla lettera si evinca

237 A favore della rilevanza giuridica delle lettere di patronage, fra gli altri, N. SOLDATI, Le

lettere di patronage nella prassi bancaria, in Ventiquattrore avvocato, n.9, 2008, p. 47 ss.; M.

SEGNI, La “lettre de patronage” come garanzia personale impropria, in Riv. dir. civ., 1975, I, p. 126.

238 A titolo esemplificativo, Cass. civ., 27 ottobre 1995, n. 10235, in Giur. it., 1996, I, 1, 738,

nella cui massima si legge “le lettere di patronage, che abbiano carattere impegnativo, creano

obbligazioni giuridicamente rilevanti, dovendosi inquadrare nello schema dell’art. 1333 c.c.”.

239 Così, M. SEGNI, La “lettre de patronage” come garanzia personale impropria, in Riv. dir.

civ., 1975, I, p. 141 ss.

240 La dottrina non è concorde sul punto. Altra opinione ritiene infatti le dichiarazioni contenute

l’espressa volontà di assumere personalmente la garanzia, in conformità a quanto previsto dall’art. 1937 c.c.

A partire dalla metà degli anni novanta, la giurisprudenza di legittimità si è orientata invece nel senso di ricondurre le dichiarazioni contenute nelle lettere di patronage entro lo schema del contratto con obbligazioni a carico del solo preponente ex art. 1333 c.c.241. Secondo la Corte di Cassazione, quindi, graverebbe sul patronnant una responsabilità contrattuale in quanto le dichiarazioni contenute nelle lettere a carattere impegnativo rappresenterebbero dei negozi unilaterali produttivi di effetti senza che sia necessaria l’accettazione della controparte.

Con riferimento alla seconda ipotesi invece, si parla di lettere deboli qualora con esse la società controllante o capogruppo dichiari di avere la titolarità del pacchetto di controllo della società che chiede il finanziamento, o che il controllo sulla società patrocinata verrà mantenuto sino alla restituzione del credito, o ancora che il patrocinante vigilerà sul puntuale adempimento del debito assunto dalla società controllata. In queste ipotesi, si rileva innanzitutto come manchino i presupposti sia per la qualificazione dell’obbligazione in termini di fideiussione, mancando un’espressa volontà in tal senso, sia come promessa del fatto del terzo, dal momento che non si promette l’adempimento altrui. Così che, nel caso in cui esse contengano dichiarazioni false o reticenti, parte della dottrina ritiene si possa parlare al riguardo di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., dal momento che, non essendo la presa d’atto posta in essere dalla banca qualificabile in termini di accettazione della proposta di contratto, non potrebbe parlarsi di responsabilità contrattuale.

Secondo altro orientamento242, invece, si potrebbe parlare poi di responsabilità precontrattuale della società controllante o capogruppo per violazione degli obblighi di

B. PETRAZZINI, Patronage e fideiussione: una massima da precisare, commento a Cass. civ., 26 gennaio 2010, n. 1520, in Nuova Giur. civ. comm., 2010, n.7-8, p.764, il quale rilevale che “quale che sia il contenuto concreto della dichiarazione del patronnant, questi non assume

espressamente l’impegno di adempiere in luogo del debitore, ma si limita a garantire l’esistenza dei presupposti per l’esecuzione dell’obbligazione da parte del soggetto patrocinato”.

241 In questo senso, Cass., 27 settembre 1995, n.10235, in Giur.it.,1996, I, 1, 738; Cass., 25

settembre 2001, n. 11987, in Studium juris, 2002, 393; Cass, 3 aprile 2001, n. 4888, in Giur. it.,

con nota di A. M. MUSY, L’art. 1333 e le lettere di patronage c.d. forti, in Giur. it., 2001.

242 S. VANONI, Lettere di patronage deboli e responsabilità del patronnant, in Banca e Borsa,

buona fede nelle trattative antecedenti alla stipulazione del contratto, nell’ipotesi in cui, pur essendo questa formalmente terza rispetto alle trattative contrattuali, con il suo comportamento abbia ingenerato un legittimo affidamento nell’istituto di credito circa l’adempimento della società patrocinata.

In conclusione, le ragioni che rendono preferibile il ricorso a tali forme di garanzia, consentendo un notevole sviluppo nella prassi, sono rintracciabili con riferimento ad ambo i soggetti interessati, ossia l’ente che rende la dichiarazione e il soggetto creditore. La società controllante o capogruppo, dal canto suo, può non voler ricorrere alle forme di garanzia tipiche per svariate ragione, tra cui, la più comune, quella di non appesantire il bilancio con l’iscrizione di un’obbligazione fideiussoria.

La banca o l’istituto di credito che riceve la dichiarazione, invece, pur non essendo garantita da uno specifico impegno della società dichiarante, ciò non di meno può confidare sulla solidità e correttezza della capogruppo (o controllante) e sull’autorevolezza della dichiarazione, ancorché a carattere informativo. Il valore aggiunto delle lettere di patronage, dal punto di vista dell’istituto di credito, deriva quindi dalla circostanza che, tramite esse, questo viene a conoscenza della situazione societaria e patrimoniale della società patrocinata, nonché degli assetti proprietari e, ancora, almeno in parte, delle sue modalità operative, così da consentirle di avere un quadro completo della situazione e, in definitiva, capire le probabilità di ottenere il rimborso del credito nelle tempistiche previste243.