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I diritti social

3. La Costituzione afghana del

3.4. I diritti social

Ogni cittadino può eleggere ed essere eletto, secondo la legge. Ogni cittadino ha il diritto ad esprimere il proprio pensiero in ogni modo, nei limiti della Costituzione, nonché il diritto di pubblicare i propri pensieri nei limiti della legge. La legge porrà direttive sull’utilizzo dei media (artt. 33-34).

I cittadini hanno il diritto di costituire organizzazioni sociali e partiti politici, nei limiti della legge, a patto che i secondi non siano contrari ai principi dell’Islam e della Costituzione. Tuttavia – è precisato esplicitamente – i partiti debbono proporsi programmi confacenti alle esigenze della generalità della Nazione afghana, onde creare una classe politica di livello nazionale. Il reclutamento in partiti costituiti su base etnica, linguistica o in funzione di una scuola di pensiero islamica non è

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consentito. I cittadini hanno il diritto di manifestare pacificamente per scopi legittimi. La privacy delle comunicazioni è inviolabile e lo Stato può interferire solo in base alla legge (artt. 35-37). Il domicilio è inviolabile. Nessuno può accedere al domicilio di un cittadino senza provvedimento giudiziario. Nel caso di "evidenza" di reato il pubblico ufficiale può accedervi anche senza provvedimento giudiziario, fermo restando che successivamente dovrà ottenere il provvedimento entro il termine indicato dalla legge (art. 38). Ogni cittadino ha il diritto di muoversi in ogni parte dello stato e all’estero, secondo quanto stabilito dalla legge (art. 39).

La proprietà è inviolabile e a nessuno sarà vietato l’acquisto o l'utilizzo della proprietà se non in base alla legge. L’esproprio per interesse pubblico e secondo legge è ammesso dietro compensazione. Gli stranieri non possono possedere beni immobili (artt. 40-41).

Ogni Afgano deve pagare le tasse e le imposte solo in base alla legge, la cui incidenza è stabilita secondo criteri di giustizia sociale (art. 42).

L’istruzione è un diritto per tutti i cittadini, gratuita fino a livello di

lisans32

32 Art. 43 “Education is the right of all citizens of Afghanistan, which shall be provided up to the level of the B.A. (lisâns), free of charge by the state. The state is obliged to devise and implement effective programs for a balanced expansion of education all over Afghanistan, and to provide compulsory intermediate level

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Ad esplicitazione di quanto previsto dall'art. 17, si precisa che lo Stato ha l'obbligo di attivare effettivi programmi per realizzare un'equilibrata espansione dell'istruzione su tutto il territorio. Come anticipato nell'art. 16, viene ribadito che lo Stato ha il dovere di assicurare l’istruzione da impartirsi nelle varie lingue parlate nelle diverse aree (art. 43) e inoltre – come previsto nel citato art. 14 – implementerà programmi efficaci per promuovere l’istruzione delle donne e dei nomadi e per eliminare l'analfabetismo (art. 44)33

Soffermandoci nell'ambito dell'istruzione primaria e media (in sostanza quella che interessa fanciulli e adolescenti) si può dire che - per quei livelli didattici - il diritto all'istruzione si colloca esclusivamente tra i diritti sociali e non anche tra i diritti della persona in quanto non viene affermato il diritto di "libertà all'istruzione" come non viene statuito il diritto alla "libertà di istruire", o quanto meno essi non vengono riconosciuti come diritti coperti da tutela costituzionale e generalizzati. Da ciò discende che - per questi livelli di scolarizzazione - non viene costituzionalizzato il diritto ad istituire scuole e in generale istituti e centri di istruzione. A ben vedere la misura può anche essere intesa come indiretta prevenzione al fiorire di centri culturali potenzialmente eversivi

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education. The state is also required to provide the opportunity to teach native languages in the areas where they are spoken.”.

33 Art.44 “The state shall devise and implement effective programs for balancing and promoting of education for women, improving of education of nomads and elimination of illiteracy in the country.”.

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sia di fonte religiosa che politica che separatista. Come misura rafforzativa di questo indirizzo il successivo art. 45 stabilisce che lo Stato prevede un percorso curriculare – vale a dire sia livelli di studio che contenuti didattici - unico per tutto il territorio nazionale. Esso sarà basato sui principi della sacra religione dell'Islam34 e su quelli relativi al patrimonio culturale della Nazione; il tutto coordinato con il rispetto dei principi dell'organizzazione accademica. Per quanto riguarda in particolare i contenuti didattici relativi all'istruzione religiosa, viene precisato che essi rispetteranno l'articolazione delle scuole (sette) islamiche presenti nel Paese35

Lo Stato promuove la scienza, la cultura, la letteratura e le arti in genere, garantendo i diritti di autori, inventori, scopritori (art. 47).

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Il lavoro costituisce un diritto di ogni Afgano le cui modalità sono regolate dalla legge. Il lavoro forzato è proibito (art. 49).

In materia sanitaria, lo Stato deve garantisce cure mediche e strutture adeguate, a cui potranno accedere gratuitamente tutti i cittadini. In pari tempo esso incoraggia la costituzione di servizi medici privati, da disciplinare con legge (art. 52).

La famiglia è l’unità fondamentale della società e lo Stato adotta le

34 Disposizione questa rafforzata da quanto previsto in art.54.

35 Art.45 “The state shall devise and implement a unified educational curriculum based on the provisions of the sacred religion of Islam, national culture, and in accordance with academic principles, and develops the curriculum of religious subjects on the basis of the Islamic sects existing in Afghanistan”.

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misure necessarie per garantire il benessere fisico e psichico della famiglia, la crescita dei bambino e l’eliminazione di tradizioni contrarie ai principi della sacra religione dell’Islam (art. 54).

Tutti i cittadini devono obbedire alla Costituzione, alle leggi: l’ignoranza delle stesse non sarà considerata una scusante. Lo Stato garantisce i diritti e le libertà dei cittadini stranieri secondo la legge (artt. 56-57).

3.5. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente è il Capo dello Stato della Repubblica Islamica dell’Afghanistan ed esercita le proprie funzioni all’interno dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario secondo la Costituzione. Il Presidente viene eletto quando consegua la maggioranza assoluta dei voti attraverso elezioni dirette, generali e libere. Rimane in carica 5 anni; deve essere cittadino afgano figlio di cittadini afgani; non deve avere altre cittadinanze; avere almeno 40 anni di età; essere in possesso dei diritti civili e non avere commesso crimini ivi compresi quelli contro l’umanità (artt. 60-62).

I poteri del Presidente sono: a) vigilare sul rispetto della Costituzione, b) determinare le politiche fondamentali dello Stato con l’approvazione dell’Assemblea Nazionale, c) esercitare il comando delle

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forze armate, d) dichiarare guerra e stipulare trattati di pace con l’approvazione dell’Assemblea Nazionale, e) autorizzare l’invio di contingenti di forza all’estero, con l’approvazione dell’Assemblea Nazionale, f) dichiarare lo stato d’emergenza con l’approvazione dell’Assemblea Nazionale, g) nominare i ministri, il procuratore generale, il direttore della banca centrale, i membri della Corte Suprema, con l’approvazione della Wolesi Jirga, h) nominare i giudici, gli ufficiali delle forze armate, della polizia e della sicurezza nazionale secondo la legge, i) promulgare le leggi, l) indire referendum su questioni di importanza nazionale. Il Presidente agirà tenendo in considerazione gli interessi supremi del Popolo Afgano e non può agire sulla base di considerazioni linguistiche, etniche, religiose o politiche ed è responsabile innanzi alla Wolesi Jirga (artt. 64-69).

3.6 Il Governo

Il governo è composto dai ministri che operano sotto la direzione del Presidente della Repubblica. I ministri sono nominati dal Presidente: la loro nomina deve essere ratificata dall’Assemblea Nazionale. Il ministro deve essere cittadino afghano; può anche avere doppia cittadinanza se ciò gli viene concesso dalla Wolesi Jirga; deve avere conseguito il livello di istruzione superiore, avere buona esperienza professionale, buona reputazione, un'età non inferiore a 35

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anni, essere in possesso dei diritti civili e non essere stato condannato per crimini ivi compresi quelli contro l’umanità. Se sono membri dell’Assemblea Nazionale, i ministri non possono mantenere tale qualità. Hanno il compito di far rispettare la Costituzione, le leggi e le sentenze definitive delle Corti, garantiscono il rispetto dell’ordine pubblico e sono impegnati nell’eliminazione della corruzione pubblica; redigono il bilancio; mettono in atto programmi per il progresso sociale, culturale ed economico dello Stato; rispondono all’Assemblea Nazionale alla fine di ogni anno su quanto compiuto; adottano regolamenti - nel rispetto della legge - per l’implementazione delle politiche dello Stato. Del loro operato rispondono al Presidente e alla Wolesi Jirga. (artt. 71-77).

Nel caso in cui la Wolesi Jirga non risulti convocata in sessione, il governo può emanare atti aventi forza di legge in caso di emergenza, che debbono essere approvati dall’Assemblea Nazionale – da convocarsi appositamente - entro 30 giorni a pena di decadenza (art. 79).