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Il potere esecutivo: Presidente della Repubblica e Governo

6. La Costituzione irachena del

6.6. Il potere esecutivo: Presidente della Repubblica e Governo

Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Repubblica e dal Consiglio dei Ministri.

Va osservato subito che la figura del Presidente della repubblica viene associata al potere esecutivo, come d'altronde determinava anche la Carta del 1970. Tuttavia qui registriamo che il Presidente - contrariamente alla precedente Carta - non viene più eletto dall'organo di governo né tanto meno all'interno dello stesso e quindi non è espressione del "presidium" che deteneva la concentrazione dei poteri nel precedente assetto costituzionale. Il Presidente viene eletto dall'organismo che esercita la funzione parlamentare e quindi partecipa e dirige la funzione governativa ma non è condizionabile da esso organo di governo. Per contro è esso che dirige l'azione del governo in forza dell'autorevolezza che gli deriva dall'elezione parlamentare. Egli, per di più, esercita tutte le funzioni proprie del capo di stato e rappresenta quindi tutto il Paese federale con le sue varie nazionalità. Indipendentemente da elementi formali, tuttavia il testo costituzionale non ha attribuito al Presidente il carattere di terzietà e di equilibrio tra i poteri. Il che potrebbe risultare una sostanziale carenza se si tiene conto della natura federale dello Stato, della molteplicità delle nazionalità ed etnie, del fatto che lo stesso Parlamento potrebbe essere investito da conflitti tra il Consiglio dei

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Rappresentanti e il Consiglio Federale.

In effetti, su questi snodi si determina tutta la qualificazione della nuova repubblica irachena. Essa infatti vuole operare né come la precedente repubblica socialista dell'Iraq né come Repubblica presidenziale, alla stregua del modello che l'anno precedente (2004) aveva guidato la neo Repubblica afghana, vale a dire la scelta di tipo presidenziale.

Come vedremo, i poteri del parlamento qui sono molto più consistenti; al Presidente della Repubblica non viene attribuita la potestà formale di sciogliere le camere.

Riguardo alla funzione rappresentativa del Paese, il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Deve essere iracheno nato da genitori iracheni, di almeno 40 anni di età e di buona reputazione ed integrità, non condannato per crimini contro la morale pubblica (artt. 67-68).

Il Presidente viene eletto a maggioranza di 2/3 dal Consiglio dei Rappresentanti . In caso nessuno dei candidati ottenga il numero di voti necessari, si terrà un ballottaggio tra i due soggetti che abbiano avuto il maggior numero di voti. Ha un mandato di solo quattro anni e può essere rieletto una sola volta. Il suo mandato termina con quello del Consiglio dei Rappresentanti che lo ha eletto (art. 72).

Egli ratifica gli accordi e i trattati internazionali approvati dal Consiglio dei Rappresentanti e promulga le leggi emanate dal Consiglio

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dei Rappresentanti. Ratifica, altresì, le condanne a morte emanate dalle corti competenti (art. 73).

Il Presidente della Repubblica conferisce l’incarico di Primo Ministro al soggetto nominato dal maggiore blocco politico all’interno del Consiglio dei Rappresentanti..

Il Primo Ministro forma il Consiglio dei Ministri entro 30 giorni dall’incarico. Il Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia a maggioranza assoluta del Consiglio dei Rappresentanti.

Il Primo Ministro deve possedere i medesimi requisiti del Presidente della Repubblica, salvo che deve essere almeno di 35 anni di età ed essere laureato. I Ministri devono avere gli stessi requisiti del Primo Ministro, ad eccezione di quello sull’età minima (artt. 76-77).

Il Primo Ministro è a capo del potere esecutivo e responsabile per l’indirizzo politico dello Stato, nonché comandante in capo delle forze armate.

Il Consiglio dei Ministri decide l’indirizzo generale dello Stato, propone leggi, emana regolamenti e la bozza di bilancio dello Stato, negozia e stipula accordi internazionali e trattati (art. 80).

La responsabilità del Primo Ministro e del Consiglio dei Ministri innanzi al Consiglio dei Rappresentanti è personale e congiunta (art. 83).

120 6.7. Il potere giudiziario

Il potere giudiziario è indipendente. Le corti, nei loro diversi tipi e livelli, utilizzeranno questo potere per adottare decisioni solo secondo la legge. Anche i singoli giudici sono indipendenti e sottoposti solo alla legge. Nessun potere potrà interferire con l’autorità giudiziaria e gli affari della giustizia.

Su questo punto va detto che – come nel caso dell’Afghanistan – il vero punto di snodo per la diffusa tutela dei diritti umani è affidata al corpo giudiziario il quale si trova – a seconda dei casi – a resistere o a mediare tra l’applicazione delle nuove normative e le prassi più o meno inveterate in uso nei singoli territori e presso le singole etnie e clan. Anche per l’Iraq occorre tener conto della necessità di ricostruire a volte lo stesso tessuto consuetudinario alterato in questi ultimi anni da prassi neofondamentaliste, e non meno da comportamenti posti in essere dalle stesse truppe di occupazione.

Il potere giudiziario federale è composto dall’Alto Consiglio

Giudiziario, la Corte Suprema Federale, la Corte Federale di Cassazione, il Dipartimento della Procura Generale, la Commissione di Riesame Giudiziaria e altre corti regolate secondo legge. (artt. 87-89).

L’Alto Consiglio Giudiziario gestisce gli affari degli uffici giudiziari federali, nomina il Primo Presidente e i membri della Corte Federale di Cassazione, il Procuratore Generale, il Presidente della

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Commissione di Riesame Giudiziaria (con la ratifica del Consiglio dei Rappresentanti (art. 91).

La Corte Suprema Federale è un organo giudiziario autonomo, composto in misura equilibrata da giudici esperti in giurisprudenza islamica e esperti in materie legali. La sua consistenza numerica e il funzionamento saranno definiti con legge da adottarsi a maggioranza qualificata di 2/3 dal Consiglio dei Rappresentanti (art. 92).

La Corte garantisce la costituzionalità delle leggi, interpreta la Costituzione, definisce i conflitti tra governo federale e regioni e governatorati, nonché tra istituzioni giudiziarie federale, regionali e dei governatorati (art. 93). Le decisioni della Corte sono inappellabili e vincolanti (art. 94).