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L’ordinamento dello stato federale: la funzione legislativa

6. La Costituzione irachena del

6.5. L’ordinamento dello stato federale: la funzione legislativa

I poteri dello stato - legislativo, esecutivo, giudiziario - operano secondo il principio della separazione (art. 47).

La funzione legislativa è esercitata ripartitamente tra il Consiglio dei Rappresentanti e il Consiglio Federale (art. 48).

Il Consiglio dei Rappresentanti (CdR) viene formato a seguito di elezioni generali e resta in carica per quattro anni (artt. 49-57). I rappresentanti vengono eletti in ragione di uno a centomila cittadini.

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facoltà di proposta legislativa appartiene al Presidente della Repubblica, al Consiglio dei Ministri, ai membri stessi del Consiglio dei Rappresentanti in gruppi di rappresentanti non inferiori a dieci, oppure alle commissioni parlamentari.

Il Consiglio dei Rappresentanti esercita inoltre la funzione ispettiva e di controllo nei riguardi dell’Esecutivo; elegge il Presidente della Repubblica; ratifica i trattati internazionali. I trattati debbono essere approvati mediante legge formale da adottarsi a maggioranza di due terzi (riserva di legge qualificata). Esso approva a maggioranza assoluta – su proposta dell’Alto Consiglio Giudiziario (Higher Juridical Council) - la nomina del Presidente e dei membri della Corte Federale di Cassazione, del Procuratore Generale, del Presidente della Commissione giudiziale del riesame. Inoltre – su proposta del Consiglio dei Ministri – la nomina degli ambasciatori, del capo delle forze armate e dei suoi assistenti, dei militari di grado pari o superiore a quello di comandante di divisione - e del direttore dei servizi segreti,

Può mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica e può rimuoverlo dall’incarico, previa condanna dello stesso da parte della Corte Suprema Federale in caso di violazione del giuramento costituzionale, violazione della Costituzione e alto tradimento. Può porre domande al Primo Ministro e ai Ministri (artt. 60-61).

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della Repubblica - un singolo ministro o il Primo Ministro. Nel secondo caso è richiesto un voto a maggioranza assoluta e la sfiducia comporta la caduta del Consiglio dei Ministri.

Esso ratifica la dichiarazione di guerra o lo stato di emergenza su richiesta congiunta del Presidente della Repubblica e del Primo Ministro (art. 61). Il Consiglio dei Rappresentanti inoltre esercita il potere di vigilanza anche sulle Commissioni Indipendenti: Diritti Umani, Elettorale, Pubblica Integrità: (art.102).

I membri del Consiglio dei Rappresentanti godono di immunità dall’arresto a meno che non vi sia flagranza di reato (art. 63).

Il Consiglio dei Rappresentanti può determinare il proprio scioglimento con una maggioranza di 2/3 dei propri membri, o con una maggioranza di 1/3 se la richiesta viene dal Primo Ministro ed è approvata dal Presidente della Repubblica (art. 64).

Come si vede, tale ampiezza dei poteri conferita al Consiglio dei Rappresentanti fa di esso il vero asse portante delle istituzioni della Repubblica. In sostanza il Governo – fatte salve talune competenze regolamentari di cui all’art.110 - non può esercitare le sue funzioni più significative – anche per quanto riguarda la nomina di cariche dell’apparato statale in cui si richiede un particolare rapporto fiduciario tra nominante e nominato – se non d’intesa con il Consiglio dei Rappresentanti .

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Il potere di deterrenza del Consiglio dei Rappresentanti nei riguardi di altri comparti dell’apparato istituzionale si esercita non solo nei confronti del Governo o del Presidente della repubblica, ma anche rispetto al territorio federale – ai Governatori in particolare – e altresì rispetto alle competenze normative, amministrative e giudiziarie esercitabili per consuetudine dall’autorità religiosa. Indice e strumento di questa funzione del Consiglio dei Rappresentanti è la riserva di legge che la Costituzione attribuisce ad esso su una quantità di materie.: articoli: 2,A (principi fondamentali); 7 (contrasto al terrorismo e razzismo); 9,D (diritti della persona e sicurezza nazionale); 9 Sec, (leva militare); 12,A (festività nazionali); 15 (tutela personale); 17 (tutela del domicilio); 11 e 18 cittadinanza; 19 e 37 (tutela penale); 21 (diritto di asilo); 22 (diritto del lavoro); 23 (diritto di proprietà); 24 (diritto di circolazione di beni, capitali, manodopera e servizi); 27 (libertà d’impresa); 28 (fiscalità ); 30, 31, 32 (sanità pubblica); 34 (istruzione); 38 (diritto di riunione); 39 (diritto di associazione); 41 (status della persona); 43 (affari religiosi); 45 (associativismo); 46 (garanzia dei diritti umani); 49, 51, 57 (regolamenti parlamentari); 61 (poteri emergenziali); 63 (prerogative e immunità dello speacker del Consiglio dei Rappresentanti e dei membri del Consiglio); 65 e 66 (Consiglio federale); 69 e 74 (presidente della repubblica); 73 (onorificenze); 82-86 (funzionamento del governo); 87-90 (magistratura); 92, 93, 96, 97 (corte

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suprema); 99 (magistratura militare); 101 (consiglio di stato); 102 (commissioni indipendenti); 103 (banca centrale, ecc.); 104 (fondazione dei martiri); 105, 106 (vigilanza sui governatori); 107 (consiglio dei servizi pubblici); 108 (costituzione di commissioni indipendenti); 112, 114 (risorse energetiche, acqua); 113 (belle arti); 122, 123 (governatori non regionalizzati); 124 (la capitale); 125 (garanzie per le etnie).

Mentre significativamente non viene espressa riserva di legge – fatte salve le disposizioni costituzionali – in materia di diritto di famiglia ed educazione dei minori (art. 28).

L’ampio ricorso alla “riserva di legge” nella nuova Costituzione irachena non assume rilievo solo dal punto di vista dell’impiantistica costituzionale ma – proprio perché inserita in uno di quegli ordinamenti che adottano in costituzione i precetti islamici quali fonti del diritto, per non dire di quegli altri che si spingono a costituzionalizzare anche la Sharia – la riserva di disciplina di determinate materie esclusivamente mediante legge formale costituisce a ben vedere lo strumento più efficace per contenere e riportare a termini internazionalmente condivisibili la materia dei diritti della persona e la pratica del metodo democratico nelle istituzioni e quindi nella vita pubblica. A ben vedere il diritto di ingresso di queste costituzioni nell’alveo della comunità internazionale non deriva tanto dal fatto che esse si dichiarino favorevoli al riconoscimento dei “diritti umani” – categoria giuridica quanto meno

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labile, come è stato detto - ma per il fatto che, mediante la riserva di legge per l’appunto, si afferma che fonte prevalente anche sulla stessa normativa civile di origine coranica (e quindi in molti casi l’unica effettiva sul territorio) è la legge scritta. Vale a dire è ritenuto valido unicamente il principio di legalità, uniformità, trasparenza, generalità, pubblicità della norma. Ed è questo criterio che fornisce, anche a questo ordinamento - che si presenta in regresso rispetto alla Costituzione del 1970 - l’effettivo passaporto per il passaggio dal medio-evo all’età moderna perché esclude dal riconoscimento giuridico tutta la produzione di atti provenienti dalle autorità non civili ma pur praticati con l’intento di produrre effetti giuridici. E’ ben vero che – come affermato nei principi generali - la legge stessa si deve ispirare ai principi dell’Islam, ma essi – in quanto tali – non si discostano dai valori di riferimento dei “diritti umani”. In sostanza viene stabilito che i principi islamici somministrati mediante “pronunce degli ulama” non sono assimilabili alla legge - che è l’unica che possiede quei requisiti e quindi quel valore aggiunto - ancorché essa venga generata da un Parlamento rigorosamente ortodosso sotto il profilo islamico.

Il Consiglio Federale è composto da rappresentanti delle regioni e dei governatorati non regionalizzati. Questa Camera si prefigge di assegnare una competenza legislativa a rappresentanti eletti secondo il criterio della territorialità e con competenze specifiche rispetto alla

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funzione federalista dello Stato: in sostanza quella che noi chiameremmo Camera delle Regioni. I suoi membri porteranno quindi a livello centrale le istanze dei territori periferici. Avendo anch’essa competenza legislativa dovrà operare secondo criteri di riparto di competenze: riparto per materia; oppure competenze su normazione integrativa (es. specifiche territoriali) a valle di normative quadro adottate dal Consiglio dei Rappresentanti. Sono solo ipotesi, in quanto la Costituzione affida alla legge ordinaria – ancorché qualificata (maggioranza di 2/3) da adottarsi da parte del Consiglio dei Rappresentanti - il compito di definire le competenze del Consiglio Federale (art. 65). E’ presumibile che le sue competenze debbano comunque contenere - per la funzione legislativa - . quelle che la Costituzione assegna al Governo Federale (art.110), il quale a sua volta presenta delle problematicità particolari su cui ci soffermeremo appresso. Tuttavia – ci si chiede – esso avrà le competenze proprie di una Seconda Camera per il coesame di tutti i provvedimenti di legge, oppure dovrà limitarsi ai soli provvedimenti che abbiano una spiccata rilevanza federale, come quelli previsti per il Governo Federale di cui all’art. 110? Non risulta che vi si sia provveduto finora. Comunque su queste basi è prevedibile che ben difficilmente il Consiglio dei Rappresentanti si spoglierà di proprie sostanziali competenze. Per cui la Camera dei Rappresentanti si confermerà il fulcro della vita istituzionale dell’Iraq.

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