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I titoli assimilati alle azioni e alle obbligazion

1.2. L’effetto del decreto dell’8 giugno 2011 sul reddito imponibile

1.2.3. I titoli assimilati alle azioni e alle obbligazion

Il comma 2 dell' art. 44 individua i titoli che, ai fini delle imposte sui redditi, sono assimilati alle azioni e alle obbligazioni. A quanto determinato dalla lett. a): - alle azioni sono equiparati i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione ai quali sono stati emessi227. Se le partecipazioni al capitale o al patrimonio, ossia, i titoli e gli strumenti finanziari preddetti sono emessi da società ed enti non residenti, la similarità alle azioni opera a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente228.

L'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi229. Accaso l'assimilazione non possa operare, in quanto

227

La norma fa riferimento agli strumenti finanziari di cui all'art. 2411, comma 3, cc., comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società, nonché agli strumenti finanziari, di cui all'art. 2447-ter, comma l, lett. e), cc., emessi a seguito degli apporti effettuati a favore dei patrimoni destinati ad uno specifico affare. Ove prevedano una remunerazione che abbia queste caratteristiche ("totalmente" commisurata agli utili dell'impresa emittente, o di altra appartenente al gruppo, o all'affare), l'assimilazione alle azioni opera anche per gli strumenti finanziari caratterizzati da un apporto di opere e servizi (Ris. 4 ottobre 2005, n. 138/E). La Circo 16 giugno 2004, n. 26/E, ha richiamato l'attenzione sul fatto che la nozione degli strumenti finanziari assimilati alle azioni deve essere ricavata anche alla luce del combinato disposto della norma in commento e dell'art. 109, comma 9, letto a), del T.U.I.R., il quale, con riguardo alla società emittente, stabilisce l'indeducibilità di ogni tipo di remunerazione dovuta su titoli, strumenti finanziari "comunque denominati", di cui all'art. 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi. In particolare, nel medesimo documento di prassi viene precisato che, ogniqualvolta per effetto della disposizione contenuta nell'art. 109, comma 9, letto a), viene sancita la totale indeducibilità della remunerazione dei titoli o strumenti finanziari, per ragioni di coerenza sistematica, tale remunerazione non può che essere assoggettata al regime fiscale proprio degli utili da partecipazione, sempre che essa sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società.

228 La norma è stata così modificata dal D.Lgs. n. 24712005, con effetto per i periodi d'imposta che decorrono a partire dal 10 gennaio 2006. Come si legge nella Relazione illustrativa del decreto, l'intervento si è reso necessario per eliminare una possibile discriminazione a danno degli strumenti esteri censurabile in ambito comunitario. Per i periodi di imposta 2004 e 2005 torna applicabile la soppressa lett. h) del comma 2 dell'art. 44 per la quale le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti non residenti, rappresentate e non rappresentate da titoli, si considerano similari rispettivamente alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione, se corrisposta da una società residente, è totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'art. 109, comma 9.

229 A questo proposito, la Circolare 18 gennaio 2006, n. 4/E, ha precisato che può valere una semplice attestazione da parte della società emittente, senza asseverazione dall'autorità fiscale estera. Analogamente,

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la loro remunerazione è anche solo parzialmente deducibile dal reddito del soggetto emittente, le partecipazioni, i titoli e gli strumenti esteri sono trattati come obbligazioni o titoli atipici. La lett. c) del comma 2 prevede 1'assimilazione alle obbligazioni:

- dei buoni fruttiferi emessi dalle società esercenti la vendita a rate di autoveicoli; dei titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né alcun diritto di controllo sulla gestione stessa.

Qualora le obbligazioni abbiano queste caratteristiche, ai relativi proventi si rende applicabile il regime di tassazione previsto dall' art. 26, comma l, del D.P.R. n. 600/1973, ossia quello di cui al D.Lgs. n. 239/1996, se si tratta di titoli emessi dai cosiddetti grandi emittenti o di titoli obbligazionari e similari emessi da soggetti non residenti. Tuttavia, qualora i proventi dei titoli siano costituiti totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società dello stesso gruppo o di un affare, essi sono assoggettati al medesimo regime fiscale delle azioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. a), indipendentemente dalla denominazione formale dei titoli cui i proventi si riferiscono230.

possono essere validamente utilizzate le dichiarazioni dei redditi o altra documentazione fiscale del soggetto estero, nonché un'attestazione dell'indeducibilità fornita dall'autorità fiscale estera o da istituzioni riconosciute dalle autorità pubbliche (ad esempio: mercati istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede o information provider di qualificata esperienza). In mancanza della dichiarazione di parte o di altra documentazione prodotta dall'emittente o delle predette attestazioni, l'indeducibilità delle remunerazioni può essere dimostrata attraverso la sussistenza di disposizioni normative vigenti nello Stato estero di residenza dell'emittente che statuiscono in modo inequivocabile l'indeducibilità.

230

In questo senso la Circolare 13 febbraio 2006, n. 6/E. Ricordiamo che sono titoli atipici i titoli che non presentino né i requisiti per essere considerati similari alle azioni, in quanto la relativa remunerazione non è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società dello stesso gruppo o di un affare, né i requisiti per essere considerati similari alle obbligazioni perché, ad esempio, non garantiscono la restituzione del capitale ovvero, pur garantendola, assicurano anche una partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società emittente o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 512/1983, convertito dalla Legge n. 649/1983, questi titoli sono assoggettati a ritenuta del 27%, che è operata a titolo d'acconto nei confronti di imprenditori individuali, società di persone e di capitali residenti; e a titolo d'imposta, nei confronti dei soggetti esenti da!l'IRES ed in ogni altro caso.

141 Capitolo quarto

Il bilancio bancario e i principi IAS/IFRS nei regimi fiscali degli stati membri 1.1. L’approccio italiano in rapporto agl’altri stati europei

L’Italia231, in base all’art. 25 della Legge n. 306 del 31 ottobre 2003 – Legge Finanziaria 2003 –, si è occupata di definire le opzioni previste dall’art. 5 del Regolamento n. 1606/02, sull’applicazione dei principi contabili internazionali nel nostro Paese e ha precisato che devono utilizzare gli IFRS, oltre alle imprese obbligate dal regolamento comunitario:

- le società quotate per la redazione del bilancio d’esercizio;

- le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (art. 166 del Testo Unico della finanza) per la redazione del bilancio d’esercizio e consolidato;

- le banche e gli intermediari finanziari, sottoposti a vigilanza da parte della Banca d’Italia, per la redazione del bilancio d’esercizio e consolidato;

- le imprese assicurative nella redazione del bilancio consolidato e nella redazione del bilancio d’esercizio, ma, in tale caso, solo se sono quotate e non redigono il bilancio consolidato.

Si badi bene che la facoltà – e non l’obbligo – di fare uso è offerta alle società non quotate che redigono il bilancio in forma completa (non abbreviata).

La norma, in sostanza, esclude dall’utilizzo degli IFRS soltanto le imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice Civile, mentre le società non quotate che redigono il bilancio in forma completa hanno la facoltà di utilizzare gli IFRS, con riferimento sia al bilancio di esercizio sia al bilancio consolidato. L’obbligo riferito al bilancio di esercizio delle società quotate vuole evitare comportamenti difformi rispetto al bilancio consolidato delle controllate, semplificando anche l’onere amministrativo per il necessario raccordo. Con riferimento ai bilanci delle banche, invece, motivazioni legate alla vigilanza bancaria hanno fatto preferire regole omogenee per tutte le banche, quotate

231 Trabucchi A., Manguso G., Decorrenza delle nuove regole di determinazione del reddito dei soggetti “IAS

142 e non quotate.

Per completezza, appare importante anche conoscere la posizione assunta in merito all’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che ha il compito, tra l’altro, di guidare le imprese italiane nell’applicazione dei principi contabili internazionali, suggerendo altresì eventuali modifiche alle disposizioni legislative, civilistiche e fiscali.

Con riferimento al Regolamento n. 1606/02 ed alla Legge n. 306/03, l’OIC ha ritenuto che l’utilizzo di principi contabili uniformi nella redazione dei bilanci individuali e consolidati di una medesima società sia circostanza essenziale per l’intelligibilità dell’informazione.

Il legislatore, con l’art. 25 della Legge n. 306/03, ha condiviso l’opinione dell’OIC di estendere l’applicazione degli IFRS ai bilanci individuali delle società quotate, capogruppo e non capogruppo. L’estensione è giustificata dal fatto che la rappresentazione con criteri differenti di medesimi fatti nel bilancio consolidato e nel bilancio individuale produce risultati tra loro diversi, anche in misura significativa, dal punto di vista patrimoniale e reddituale. Tale circostanza, oltre a complicare i raccordi tra le informazioni contenute nei due documenti, rende necessariamente più complessa l’interpretazione degli andamenti economici, patrimoniali, finanziari dell’impresa e del gruppo. Pertanto, l’utilizzo di principi contabili uniformi nel bilancio consolidato e individuale contribuisce alla semplificazione dei processi amministrativi delle società del gruppo e concorre al risparmio di costi e alla minimizzazione degli errori.

Per le società quotate non capogruppo, l’estensione dell’utilizzo degli IAS è suggerita dall’esigenza di consentire la rappresentazione degli aspetti patrimoniali e finanziari e delle performance di tutte le imprese quotate secondo criteri e parametri uniformi. La comparabilità dei dati tra le imprese è infatti considerata condizione essenziale per favorire l’efficienza dei mercati finanziari.

Per quanto riguarda le banche diverse da quelle di cui sopra, è auspicabile che le stesse assimilino la diversa cultura contabile sottostante ai principi internazionali: la scelta relativa al passaggio dai principi contabili nazionali a quelli internazionali

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viene effettuata in base alla convenienza, dopo avere effettuato un’analisi costi benefici. Tuttavia, una volta esercitata la facoltà di applicare gli IFRS, l’applicazione deve essere in blocco e con scelta irrevocabile. Quest’ultimo aspetto è di particolare importanza, in quanto evita applicazioni mirate, a seconda della convenienza, di singoli principi contabili internazionali. Peraltro, l’applicazione degli IFRS ai bilanci di esercizio richiede alcune modifiche alle disposizioni civilistiche, nonché alle disposizioni tributarie232.

Tra le principali differenze attualmente presenti tra principi contabili internazionali e le disposizioni civilistiche in merito alle valutazioni di bilancio, rilevante è quanto riguarda le partecipazioni e, soprattutto, i titoli in genere. Da queste differenze, dovute principalmente all’approccio più finanziario che caratterizza gli Ias/Ifrs, sono derivate specifiche disposizioni fiscali per le banche, le quali, nei loro bilanci, applicano i principi contabili internazionali233.

1.2. L’impossibilità del perseguimento contestuale concomitante tra neutralità