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Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi

L'attività di pianificazione è senza alcun dubbio la più importante e critica nella realizzazione di un sistema di gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro. L'organizzazione aziendale, infatti, è tenuta a predisporre tutte le procedure per la continua identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e l'implementazione delle necessarie misure di controllo68.

Tali attività devono essere poste in essere non solo con riguardo alle normali condizioni lavorative, ma anche ad operazioni episodiche, periodiche ed occasionali, come ad esempio quelle relative alla manutenzione degli impianti, alle fasi di start up e shut down, alle modifiche degli impianti, ai lavori effettuati all'interno delle strutture aziendali, e ad altre attività.

Come è stato osservato, «l'estensione del concetto di non

routine activities ha caratterizzato i processi di audit certificativi

in questi anni. È interpretazione comune degli Auditor che l'azienda si sforzi di identificare tutte quelle situazioni non

68 In tal senso F. FORTUNATI, A. RANZONI, Check list. La certificazione

della sicurezza. I sistemi di gestione secondo la norma BS OHSAS 18001, Milano, 2010, p. 84 ss.

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routinarie che possono determinare differenti tipologie di pericoli e/o livelli di rischio»69. Va segnalato, ancora, che la

valutazione dei rischi deve tenere presente di tutti coloro i quali accedono ai luoghi di lavoro ed alle strutture interne agli stessi. L'obiettivo della norma OHSAS è quello di indicare tutti i principi mediante i quali l'organizzazione può stabilire se un determinato pericolo deve essere identificato come effettivamente significativo e se la valutazione dei rischi effettuata risulta essere adeguata oltre che ovviamente sufficiente. Non vengono comunque fornite particolari indicazioni circa le modalità con cui tali attività devono essere svolte70.

Ci sono tuttavia alcuni fattori che devono giocoforza essere presi in considerazione: il comportamento umano e, più in generale, il fattore umano; i pericoli che possono verificarsi all'esterno dei luoghi di lavoro, nelle vicinanze degli stessi, se

possono comunque essere sotto il controllo

dell'organizzazione; le infrastrutture, le attrezzature e i materiali su tutti i luoghi di lavoro; qualunque mutamento occorso all'organizzazione, compresi anche quelli a carattere

69 Ibidem.

70 Cfr. G. CIVRAN, U. FONZAR, L'implementazione di un sistema OHSAS

18001:2007 presso un consorzio per lo sviluppo industriale, in ISL: igiene e sicurezza del lavoro, 3, 2010, p. 3 ss.

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temporaneo; le prescrizioni legali; la progettazione delle aree di lavoro, dei processi, delle installazioni, delle attrezzature, delle procedure operative e di organizzazione dell'attività lavorativa.

Il modello deve poi prevedere una selezione dei rischi, che devono essere disposti in modo gerarchico, dai più pericolosi a quelli meno pericolosi. L'identificazione dei pericoli e dei rischi deve comunque pur sempre tenere conto delle risorse a disposizione.

L'organizzazione, infine, «deve anche considerare il grado e il livello dei controlli pratici che può stabilire, i fattori di ingresso e di uscita associati con i rischi, sia per quanto riguarda le attività svolte normalmente che per quanto concerne particolarmente i processi, i prodotti, i servizi effettivamente erogati»71.

2.2.2. (segue) ... gestione della formazione e

mansioni

Per quanto concerne la gestione dell'informazione e della formazione all'addestramento, ai fini dell'attuazione del

71 F. FORTUNATI, A. RANZONI, Check list. La certificazione della

sicurezza. I sistemi di gestione secondo la norma BS OHSAS 18001, cit., p. 85.

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sistema di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro, il Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSGS (Responsabile del sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro) e il RSPP ed in base alle risultanze della valutazione dei rischi, è tenuto alla predisposizione di un piano annuale di informazione, formazione ed addestramento in tema di SSL. Il piano “dovrà essere aggiornato in occasione di: aggiornamento del DVR; nuove valutazioni di rischio; mutamenti organizzativi, introduzione di nuove sostanze e/o preparati, introduzione di nuove attrezzature/impianti, trasferimenti e/o cambiamenti di attività e ruoli, variazioni di sedi, introduzione o variazione delle normative”. Il Datore di Lavoro nel perseguire tali obiettivi è tenuto ad attenersi, in collaborazione con il RSPP e/o RSGS, a quanto emerge nella riunione periodica, coinvolgendo, in ragione delle rispettive attribuzioni e competenze, il RLS ed il responsabile della formazione aziendale.

L’Azienda è tenuta all'istituzione di un registro delle attività di informazione e formazione svolte all'interno del quale devono essere indicati i nominativi dei lavoratori che vi partecipano, il giorno dello svolgimento e la sua durata, la tipologia di intervento e l’ente/struttura che ha erogato l'intervento stesso. Inoltre l’Azienda sarebbe tenuta a provvedere, nelle modalità considerate maggiormente consone, all'accertamento

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dell’efficacia degli interventi formativi effettivamente posti in essere. Inoltre, l'Azienda è tenuta alla predisposizione e al conseguente aggiornamento del libretto di informazione e formazione personale del lavoratore all'interno del quale vengono indicate tutte le attività alle quali il lavoratore ha partecipato72.

In particolare «l’azienda deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: sui rischi per la sicurezza connessi all’attività dell’Azienda; sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta (sostanze chimiche, macchine, impianti....); sulle procedure aziendali che riguardano l’emergenze ed il primo soccorso; sulla composizione del Servizio di Prevenzione e Protezione; sul SGSL adottato e i suoi aggiornamenti”. Le attività di informazione possono essere attuate attraverso vari strumenti. Ad esempio: “incontri informativi con i lavoratori; consegna di

72 Cfr. N. BENEDETTI, Formazione e informazione del lavoratore

nell'utilizzo di macchine complesse, in ISL: igiene e sicurezza del lavoro, 1, 2015, p. 31 ss.

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materiale di supporto o di opuscoli informativi; vie di comunicazione multimediali”»73.

Per quanto concerne, nello specifico, la formazione dei lavoratori, essa deve essere eseguita al fine di tenere conto dei rischi generali e di quelli specifici che vengono individuati nella valutazione dei rischi; delle caratteristiche degli ambienti in cui si svolge l'attività lavorativa; degli obblighi che derivano dalle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di quanto eventualmente sia emerso da precedenti attività di formazione, all'esito delle verifiche di efficacia della formazione esercitata.

La formazione dei lavoratori, in definitiva, risulta essere attività fondamentale per il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

2.2.3. (segue) ... la consultazione del personale e

del loro rappresentante

Un modello organizzativo efficace deve necessariamente coinvolgere il personale. L'impegno dei dipendenti, la conoscenza e l'esperienza dei lavoratori rappresentano infatti

73 INAIL MARCHE, Guida operativa per l’implementazione di un Sistema di

Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL), consultabile su www.puntosicuro.it., 4 ottobre 2013.

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una risorsa indispensabile per lo sviluppo di un sistema di gestione della sicurezza e della salute all'interno dell'ambiente di lavoro.

L'azienda, infatti, dovrebbe definire tutte le modalità più adeguate ed opportune per coinvolgere i lavoratori ed i loro rappresentanti74, soprattutto al fine di raggiungere due diversi

74 Cfr. AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL

LAVORO, La partecipazione dei lavoratori nell'ambito della sicurezza e della salute sul lavoro. Una guida pratica, Roma, 2012, p. 12, secondo cui «un modo efficace per ricevere pareri e coinvolgere i lavoratori nelle dinamiche in materia di salute e sicurezza è fare affidamento sui loro rappresentanti e, contemporaneamente, promuovere la partecipazione diretta dei lavoratori stessi. Il ruolo del rappresentante dei lavoratori consiste nel garantire che questi ultimi possano contribuire al processo decisionale in corso a livello di management quando vengono adottate misure preventive e protettive, dando voce alle loro idee, opinioni e preoccupazioni. Questo ruolo è diverso da quello di dipendenti quali i supervisori, il cui profilo professionale prevede mansioni di supporto alla gestione della salute e della sicurezza. I diritti e le responsabilità dei rappresentanti dei lavoratori sono stabiliti dalla legislazione nazionale. Tra i diritti accordati si annoverano permessi retribuiti per svolgere le funzioni di rappresentanza e il diritto ad una formazione.Un’azienda potrebbe dotarsi di un comitato paritetico interno per la sicurezza, composto da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. I comitati per la sicurezza fungono da forum di discussione e da organo consultivo per le decisioni aziendali. Un comitato per la sicurezza offre ai rappresentanti dei lavoratori, ai consulenti in materia di salute e sicurezza, al management e ai supervisori l’opportunità di incontrarsi e discutere gli aspetti di salute e sicurezza, oltre che di incidere, di comune intesa, sulle attività di salute e sicurezza svolte in azienda. Anche in questo caso, la legislazione e gli orientamenti vigenti a livello nazionale stabiliscono le modalità per la costituzione e il funzionamento di tali comitati. Questi ultimi dovrebbero essere composti da un numero equilibrato di rappresentanti dei lavoratori e

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obiettivi: consultarli in maniera preventiva già nella fase di individuazione dei rischi e delle misure preventive degli stessi; organizzare delle riunioni periodiche che devono essere effettuate ad una prestabilita cadenza temporale, tenendo conto delle disposizioni vigenti.

Sostanzialmente, quindi, «i datori di lavoro devono innanzitutto promuovere una cultura della salute e della sicurezza che incentivi la partecipazione dei lavoratori. Ma i lavoratori non dovrebbero limitare la loro partecipazione a una collaborazione passiva e all’osservanza delle norme in materia di sicurezza. Per poter ottimizzare la protezione della propria salute e sicurezza, i lavoratori devono invece sfruttare appieno le opportunità di partecipazione che vengono loro offerte sul lavoro»75.

del management e dovrebbero discutere le questioni più strategiche e le problematiche più significative. I rappresentanti dei lavoratori potrebbero essere anche sindacalisti. I sindacati svolgono un ruolo prezioso nel supportare e formare i propri rappresentanti e nel fornire informazioni indipendenti in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Spesso collaborano con i datori di lavoro a una serie di progetti volti a risolvere i problemi individuati a livello di salute e sicurezza.

75 Ivi p. 11. Si legge ancora che: «tra le modalità che sono a disposizione

dei lavoratori per esprimere le proprie opinioni e partecipare in maniera attiva si annoverano le seguenti: fare domande, sollevare aspetti problematici e fornire suggerimenti nel corso di riunioni, discussioni di squadra, sessioni formative, scambi diretti con supervisori o dirigenti; partecipare a eventuali attività di consultazione, per esempio contribuendo alla compilazione di sondaggi o griglie di consigli oppure prendendo parte a

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Nella nuova legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro il lavoratore ha oggi dunque un ruolo attivo, essendo il primo responsabile di sé stesso e della propria incolumità in azienda.

É di tutta evidenza, in definitiva, la discontinuità tra il d.lgs. n. 626/1994 e il Testo Unico del 2008: al lavoratore sono stati attribuiti una serie di obblighi che è tenuto ad osservare. Rilevano, tra gli altri, quello di utilizzare in modo adeguato le attrezzature, collaborare con il datore di lavoro, segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi condizione di pericolo, non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza. La trasformazione del ruolo del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro testimonia la volontà del legislatore di

concorsi sulla sicurezza; partecipare a test, ad esempio per la selezione di dispositivi di protezione individuale; offrirsi di partecipare ad attività di sicurezza e salute sul lavoro nell’ambito di gruppi di lavoro; riferire infortuni, infortuni mancati o qualsiasi altro evento che ritengono poco sicuro o che rappresenta un ostacolo all’attività lavorativa, ma anche proponendo idee per eventuali miglioramenti; parlare con i propri rappresentanti, se presenti nell’organizzazione, e partecipare alle attività organizzate da costoro (riunioni, sondaggi ecc.); valutare l’opportunità di candidarsi al ruolo di rappresentanti dei lavoratori; contribuire alla diffusione di notizie sulla salute e sicurezza mediante articoli da pubblicare nella newsletter aziendale; applicare le conoscenze acquisite durante i corsi di formazione nelle attività di lavoro».

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responsabilizzare il lavoratore in una materia così delicata, onde tutelare allo stesso tempo anche il datore di lavoro76.

Negli ultimi anni, tuttavia, la sicurezza sul lavoro sembra essere stata tralasciata dal legislatore, ponendosi spesso al di fuori dell'agenda governativa, la quale si è impegnata soprattutto nella necessità di garantire la crescita dell'occupazione e di valorizzare la produttività e la competitività aziendale.

Invero, proprio la necessità di favorire la competitività aziendale, si è risolta, negli ultimi anni, nella decisione di allentare i vincoli a carico dei datori di lavoro, con il rischio di produrre un nocumento alla sicurezza sul lavoro. Si ha quasi l'impressione, in particolare, che la normativa posta a tutela del lavoratore sia considerata una sorta di fastidioso orpello giuridico che deve essere compresso.

A ciò bisogna aggiungere che l'intervento penalistico nel diritto del lavoro, da molti auspicato per garantire ulteriormente il lavoratore nei confronti di datori di lavoro senza scrupoli, non riceve un consenso unanime in dottrina, in quanto molti studiosi guardano con preoccupazione all'invasione del diritto penale in ambito lavoristico.

76 Cfr. M. TUCCI, SGSL: dalla costrittività organizzativa alla partecipazione.

Relazione al Convegno "Il benessere sul lavoro attraverso la valutazione dello stress lavoro-correlato", Firenze, 12 febbraio 2010, in Igiene e sicurezza del lavoro, 5, 2010, p. 275 ss.

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2.2.4. (segue) ... individuazione e gestione delle

emergenze

In conclusione, il datore di lavoro è tenuto ad individuare le emergenze che possono verificarsi, adottando le misure più opportune. In particolare, egli deve designare in maniera preventiva i lavoratori destinati alla gestione della prevenzione di eventuali incendi e del primo soccorso all'interno dell'organizzazione lavorativa.

Per quanto riguarda, invece, tutti gli altri lavoratori presenti all'interno della struttura lavorativa, essi sono tenuti a seguire le indicazioni provenienti dal summenzionato personale, i cui nominativi devono essere messi a disposizione di tutti ed in bella vista.

L'art. 18 del d.lgs. n. 81/2008 dispone che Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e in particolare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle

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dimensioni dell’azienda/unità produttiva e al numero delle persone presenti77.

Il d.p.r. n. 246/1993, poi, ha stabilito che «la sicurezza antincendio è finalizzata alla salvaguardia dell’incolumità delle persone e alla tutela dei beni e dell’ambiente, mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi primari: riduzione al minimo delle occasioni di incendio; stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso degli occupanti; limitata produzione di fuoco e fumi all’interno degli edifici e limitata propagazione del fuoco agli edifici vicini; possibilità che gli occupanti lascino gli edifici indenni; possibilità per le squadre di soccorso di operare in sicurezza»78.

Per quanto riguarda, infine, il primo soccorso, l'art. 45 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che Il Datore di Lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il Medico Competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e

77 Cfr. J.F. PEREZ, C. FALASCO, F. MARGARITELLI, Il welfare aziendale.

Dallo stress lavoro correlato allo sviluppo della qualità, Roma, 2013, specialmente p. 66 ss.

78 Cfr. sul punto M. DI NICOLA, I nuovi procedimenti di prevenzione incendi

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stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati79.

Pare evidente, in definitiva, che la gestione delle emergenze potenzialmente verificabili nei luoghi di lavoro è parte integrante del modello di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, specialmente per quanto concerne l'attività di prevenzione degli incendi e quelle di gestione del primo soccorso, in quanto emergenze in qualche modo più "prevedibili".

79 Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti

del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388(N) e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

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