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Il contratto di subfornitura e la dipendenza economica

La legge n. 192 del 18 giugno del 1998, intitolata “Disciplina della

subfornitura nelle attività produttive”, definisce all’art. 1 il contratto di

subfornitura.

Subfornitore si qualifica, infatti, colui che si impegna ad effettuare, per conto di una impresa committente, lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla committente medesima, o a fornire prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o, comunque, ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica della committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente272

.

La nozione di subfornitura comprende, quindi, due distinte ipotesi, l’una riferita alla lavorazione dei prodotti e l’altra alla fornitura di beni e servizi273.

272 C.M.B

IANCA, Diritto civile. Il Contratto, cit., 399. 273 F.

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Entrambe le tipologie si caratterizzano per la “subordinazione imprenditoriale” del subfornitore al committente che si estrinseca nella circostanza secondo la quale l’attività del subfornitore deve necessariamente conformarsi alle specifiche esigenze del committente, divenendo, conseguentemente, insuscettibile di essere immessa nel mercato della concorrenza274.

Tale disciplina del 1998, dunque, tutela il subfornitore, da un lato, garantendo l’equilibrio sostanziale delle posizioni dei contraenti e dall’altro, assicura il puntuale adempimento degli obblighi del committente275.

Vengono prescritte regole sulla forma del relativo contratto, sul contenuto e sui termini di pagamento e viene sancita la nullità di determinate clausole di tipo vessatorio276.

Secondo l’opinione della dottrina maggioritaria, la previsione normativa di due distinti oggetti della subfornitura, confermerebbe che essa non si qualifica come un “particolare” tipo contrattuale ma, piuttosto, come un tipo contrattuale “generale”, in cui possono, di volta in volta, rientrare i vari tipi di contratto.

La subfornitura verrebbe, dunque, a porsi con carattere di trasversalità rispetto ai tipi negoziali utilizzati nella pratica per la realizzazione di operazioni economiche riconducibili nell’ambito della definizione normativa in questione277.

La ricorrenza della fattispecie della subfornitura implicherà, pertanto, l’applicazione della relativa disciplina e, insieme, quella attinente al tipo

274 R.L

ECCESE, Subfornitura (contratto di), in Dig. Discipline priv., Sez. comm., XI, 238. 275 C.M.B

IANCA, Diritto civile. Il Contratto, cit., 400. 276 A.B

ARBA, La subfornitura nelle attività produttive, Jovene, Napoli, 1998, 313 ss. 277 C.M.B

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contrattuale che, comunque, si richiede non contrasti con quella della subfornitura278.

L’intendimento della subfornitura quale tipo contrattuale “generale”, porta alla conseguenza che essa non potrà identificarsi né nel subappalto279 , né potrà ascriversi alla categoria del subcontratto.

Per quanto riguarda, in particolare, il subcontratto, esso, infatti, presuppone un contratto principale (c.d. contratto-base), al contrario della subfornitura che potrà esaurirsi unicamente nel rapporto con il committente senza che quest’ultimo sia, a sua volta, parte di un altro contratto.

Deve, tuttavia, ammettersi la possibilità che la subfornitura possa dar luogo ad un subcontratto ed un espresso riscontro in tal senso è fornito dalla previsione di cui all’art. 4 della l. 192/98 che espressamente si riferisce alla sub- subfornitura280.

Occorre a tal proposito rilevare come la frequente probabilità che la subfornitura possa far seguito ad un contratto-base, ha fatto sorgere il problema di un accostamento alla figura del collegamento negoziale281.

In realtà, però, il collegamento contrattuale si connota per l’interdipendenza dei relativi rapporti, la quale trova ragione nella connessione funzionale tra i contratti necessari per realizzare un programma unitario.

Al contrario, nell’ipotesi di subcontratto, non sarebbe ravvisabile una connessione funzionale in quanto mancherebbe una causa comune282.

278 Vedi, tra gli altri, F.

BORTOLOTTI, I contratti di subfornitura, cit., 11. 279

C.M.BIANCA, Diritto civile. Il Contratto, cit., 403, dove viene, infatti, precisato che il subappalto si qualifica come uno dei vari tipi contrattuali in cui può riscontrarsi la fattispecie della subfornitura. 280 A.B

ARBA, La subfornitura nelle attività produttive, cit., 123. 281 C.M.B

IANCA, Diritto civile. Il Contratto, cit., 404. 282 V.F

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Ciò non escluderebbe un collegamento volontario, ma a tal fine occorrerebbe uno specifico intento negoziale in tal senso283.

Particolarmente rilevante nella disciplina dello schema generale della subfornitura è l’abuso di dipendenza economica284

.

Più dettagliatamente, la subfornitura costituisce una tipica situazione di dipendenza economica in quanto l’attività del subfornitore è organizzata in funzione delle specifiche esigenze del committente e le prestazioni destinate a quest’ultimo, di conseguenza, non hanno possibilità di avere altri sbocchi nel mercato285.

Lo stato di dipendenza economica, ai sensi dell’art. 9 comma I della legge sulla subfornitura, rileva quando vi è la possibilità, per l’impresa dominante, di determinare nei rapporti commerciali con la controparte un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi, tenendo anche conto della reale possibilità, per l’impresa dipendente, di reperire sul mercato alternative altrettanto soddisfacenti286.

Il secondo comma della medesima disposizione riporta un elenco di ipotesi esemplificative di “abuso” di dipendenza economica che attengono al rifiuto di vendere o di comprare, all’imposizione di condizioni contrattuali gravose o discriminatorie e all’interruzione volontaria delle relazioni commerciali in atto287.

La prima ipotesi è stata interpretata dalla dottrina come il rifiuto di intrattenere rapporti commerciali con un’impresa cliente o fornitrice.

Tale norma avrebbe permesso di compensare una lacuna ordinamentale, rilevata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che

283 D.M

ANTUCCI, Profili del contratto di subfornitura, Esi, Napoli, 2000, 23 ss. 284 F.P

ROSPERI, Il contratto di subfornitura e l’abuso di dipendenza economica: profili ricostruttivi e

sistematici, Esi, Napoli, 2002, 35 ss.

285 C.M.B

IANCA, Diritto civile. Il Contratto, cit., 404. 286 C.M.B

IANCA, Diritto civile. Il Contratto, cit., 404. 287 S.P

AGLIANTINI, Abuso di dipendenza economica, in G. Vettori (a cura di), Squilibrio e usura nei

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invocava l’interpretazione estensiva dell’art. 2597 c.c., in tema di obbligo a contrarre per il monopolista legale, a tutti i casi in cui si fosse ravvisata una posizione di privilegio a favore di una parte contrattuale, dalla quale fosse disceso per la controparte, l’impossibilità di trovare alternative soddisfacenti sul mercato288.

Per quanto attiene all’ipotesi di imposizione di condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie, la dottrina l’ha qualificata come “abuso di sfruttamento”, in cui l’impresa più forte costringe la controparte “dipendente” a trasferire o a rinunciare ad utilità economiche289.

Infine, in riferimento all’interruzione volontaria delle relazioni commerciali in atto, essa può consistere nella disdetta del contratto a tempo determinato, in comportamenti dilatori tenuti nel corso delle trattative o in inadempimenti contrattuali290.

In riferimento ai rimedi, l’art. 9 comma III, prevede la tutela aquiliana, la nullità di protezione e l’inibitoria.

Una delle questioni maggiormente dibattute in dottrina e, soltanto di recente, delineato quasi in maniera definitiva dalla giurisprudenza, attiene all’ambito di applicazione del divieto di abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. 192/98291.

Il I comma della disposizione medesima ha, infatti, sin da subito lasciato spazio ad interpretazioni discordanti circa la sua applicazione ai

288 C.M.B

IANCA, Istituzioni di diritto privato, cit., 428 ss. 289

A. PALMIERI, Rifiuto (tardivo) di fornitura, vessazione del proponente ed eliminazione delle

alternative: un caso limite di dipendenza economica, in Foro it., 2002, 2179.

290 C.M.B

IANCA, Istituzioni di diritto privato, cit., 428 ss. 291 G.A

LPA -A.CLARIZIA (a cura di), La subfornitura: commento alla Legge 18 giugno 1998, n. 192, Giuffrè, Milano, 1999, 46 ss.

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soli contratti di subfornitura, oppure, secondo l’interpretazione estensiva, a tutti i contratti stipulati tra imprese292.

Secondo l’orientamento dottrinale o giurisprudenziale maggioritario, la circostanza secondo la quale la norma in questione farebbe riferimento all’impresa “cliente” e non vi sarebbe alcun riferimento puntuale al contratto di subfornitura, costituirebbero un argomento più che convincente per poter considerare l’abuso della dipendenza economica una clausola generale dell’ordinamento giuridico da potere applicare a qualsiasi contratto tra imprese caratterizzato da un regolamento asimmetrico293.

Di contro, l’orientamento oggi minoritario, ritiene applicabile il divieto di abuso di dipendenza economica ai soli contratti di subfornitura in quanto tale norma è inserita nell’ambito di una specifica norma di settore, qual’ è quella disciplinante il contratto in questione.

Inoltre, secondo tale minoritario orientamento, un’applicazione estensiva della norma di cui all’art. 9 causerebbe un’inammissibile disparità di tutela tra consumatore e imprenditore debole a favore di quest’ultimo294

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