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Il “terzo contratto” come categoria giuridica: le question

L’interesse relativo ai contratti d’impresa, dopo essersi manifestato quasi a ridosso della lontana avvenuta unificazione dei due codici, si è, dunque, successivamente riproposto a metà degli anni ’80 del secolo scorso137.

Nonostante le riflessioni fin qui apportate138, la dottrina più recente, fa riferimento all’astratta categoria del “terzo contratto”, quale tipologia residuale nella quale vengono fatti rientrare i rapporti contrattuali non riconducibili né al “primo contratto”, ovvero quello concluso tra parti dotate di medesimo potere contrattuale, né al “secondo contratto” stipulato tra consumatore e professionista139.

Di “terzo contratto”140

si può parlare, pertanto, quando parti del relativo rapporto siano due imprenditori, di cui uno risulta essere dotato di maggiore forza contrattuale.

Come precedentemente rilevato, la questione da sempre dibattuta in dottrina è quella se possa essere configurabile, all’interno del nostro

137 L.N

ONNE, Contratti tra imprese e controllo giudiziale, cit., 60. 138

Tra questi E.MINERVINI, Status delle parti e disciplina del contratto, cit., 10, il quale afferma che l’impossibilità di ricostruire detta categoria dipende dal fatto che la stessa verrebbe costruita attorno alla figura dell’imprenditore debole, la cui debolezza dovrebbe venire accertata in concreto.

139 R.F

RANCO, Il terzo contratto: da ipotesi di studio a formula problematica. Profili ermeneutici e

prospettive assiologiche, cit., 54 ss.

140 G.G

ITTI -G.VILLA, Il terzo contratto, cit., 14 ss., in cui si sottolinea che gli indici primari dai quali verrebbe ricavata la presenza , nel nostro sistema giuridico, di tale categoria sarebbero l’art.9 della L. n. 192/ 1998 e la normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex D.lgs. n. 231 del 2002.

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ordinamento, una vera e propria categoria giuridica di “contratti tra imprese”141

.

A tal fine si è reso primariamente necessario verificare se possa rinvenirsi una disciplina volta a regolare tutte le fattispecie contrattuali142 in tal senso, in quanto caratterizzata da una ratio comune143.

Nello specifico, la ricerca di uno statuto unitario dei contratti d’impresa, e la conseguente costruzione di una categoria concettuale riassuntiva di una normativa speciale e della ratio che la sottende, può essere delineata ribadendo l’autonomia del diritto commerciale da quello civile, valorizzando quindi la c.d. autonomia d’impresa, al fine di rendere applicabile, a tali tipologie di contratti, una determinata disciplina144.

Pur se sono, di sicuro, rinvenibili alcuni aspetti omogenei e costanti nella normativa inerente ai contratti d’impresa, quali, ad esempio, il neoformalismo145, la predeterminazione del contenuto del contratto e il controllo esterno sul regolamento, ciò non sarebbe sufficiente, secondo

141 F. C

AFAGGI, Contratti tra imprese nei gruppi e nelle reti: prime riflessioni, cit., 177, il quale si sofferma sulla definizione di terzo contratto. In particolare si chiede se essa possa ricomprendere al suo interno solamente alcune tipologie contrattuali, oppure se possa considerarsi una sorta di definizione trasversale, propendendo alla fine per tale ultima soluzione.

142 Unicamente in tale evenienza sarebbe possibile, attraverso un procedimento di astrazione concettuale, l’applicazione analogica degli strumenti posti a tutela della parte debole, previsti in riferimento a specifiche fattispecie contrattuali, anche ad altre tipologie che abbiano come parte un imprenditore in situazione di debolezza .In questo senso,V.BUONOCORE, Contrattazione d’impresa e

nuove categorie contrattuali, cit., 184.

143 Si pongono tali interrogativi, ad esempio, G.V

ETTORI, Materiali e commenti sul nuovo diritto dei

contratti, cit., 21, il quale si chiede se alcune norme che si riferiscono a tipologie contrattuali

specifiche possano assumere, o abbiano già assunto, carattere generale. In tale modo, norme nate per tutelare determinate categorie di soggetti deboli potrebbero, attraverso la generalizzazione posta in essere dai principi, diventare regola innovativa applicabile ad ogni rapporto in tal senso.

144

P.SIRENA, La categoria dei contratti d’impresa e il principio della buona fede, in Riv. dir. civ., 2006, 426, sottolinea come la ricomposizione unitaria del diritto contrattuale, basata sul nesso costitutivo con il mercato, porterebbe ad una riscoperta del codice civile, in quanto custode dei valori e della razionalità del sistema.

145 F.A

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la dottrina maggioritaria, ad avallare la configurazione di una astratta ed indipendente categoria in tal senso146.

Gli strumenti di tutela concessi agli imprenditori deboli, infatti, verrebbero ad essi attribuiti non in quanto facenti parte di tale categoria,

147

ma ,piuttosto, perché sarebbero dei contraenti deboli tout court.148 Seguendo tale linea interpretativa, dunque, si ritiene che non sia possibile parlare di “terzo contratto”149 se non per finalità meramente descrittive.

L’orientamento in questione appare, inoltre, maggiormente convincente se si mettono in evidenza determinate circostanze.

In primis occorre rilevare che i rapporti d’impresa si differenziano

notevolmente da quelli intercorrenti tra consumatore e professionista150. Quest’ultimi, infatti, sono il risultato di una contrattazione caratterizzata della assenza di trattative tra le relative parti e dalla predisposizione unilaterale del regolamento da parte del professionista (c.d. “asimmetria informativa”).

Diversamente, nei contratti tra imprese vi sarebbero trattative precontrattuali ma si qualificherebbero per la c.d. “asimmetria economica” esistente tra i due imprenditori protagonisti della vicenda contrattuale151.

146 V.R

OPPO, Il contratto del duemila, Utet, Torino, 2005, 53 ss. 147

F.MACARIO, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti tra imprese: verso una nuova

clausola generale?, in Riv. dir. civ., 2005, 701.

148 R.Q

UADRI, “Nullità” e tutele del “contraente debole”, in Contr. e impr., 2001, 1143 ss., mette in

rilevo la difficoltà di fornire una definizione di contraente debole. 149

E.MINERVINI, Status delle parti e disciplina del contratto, cit., 14. 150G.D’A

MICO, La formazione del contratto, in AA.VV. Il terzo contratto, Il Mulino, Bologna, 2008, 74 ss., il quale sottolinea come non si possano accorpare, in un’unica categoria, il secondo ed il terzo contratto, dal momento che i modi e le tecniche di tutela si differenziano tra loro.

151 E. N

AVARRETTA, La complessità dei rapporti fra interessi e rimedi nel diritto europeo dei

contratti, in La nuova giur. civ. e comm., 2007, 418, il quale esclude che, sul piano operativo, possa

verificarsi l’estensione della disciplina dettata a tutela del consumatore a qualunque contratto stipulato tra soggetti con diverso potere contrattuale. Il contratto asimmetrico, dunque, non può qualificarsi

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Altra parte della dottrina, al contrario, favorevole all’esistenza di un’autonoma categoria di contratti d’impresa152, fa riferimento alla caratterizzazione della causa presente in tale tipologia contrattuale153.

In particolare, secondo quest’ultima tesi, occorrerebbe fare riferimento al ruolo svolto dall’imprenditore come parte peculiare di questa contrattazione154.

Tale tipologia di contraente, dunque, permetterebbe di superare lo schema formale di contratto e la logica astratta sottesa alla nozione generale di parte contrattuale al fine di dare rilievo all’operazione economica, alla cui realizzazione è funzionale l’accordo tra i contraenti155.

come categoria omogenea, in quanto sono differenti le ragioni che inducono a dare rilevanza alle situazioni di disparità.

152 G.O

PPO, Note sulla contrattazione d’impresa, cit., 629 ss. 153 L.N

ONNE, Contratti tra imprese e controllo giudiziale, cit., 66. 154 G.D

E NOVA, Il tipo contrattuale, Cedam, Padova, 1974, 101 ss. 155 E.G

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CAPITOLO III

I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Sommario: 1. Ambito di applicazione. – 2. Transazioni tra imprese. – 3. Transazioni tra imprese e PA. - 4. Gli interessi moratori e la loro rinunciabilità. - 5. Nozione di “grave iniquità”, criteri di valutazione e rimedi.