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Il D.L n 138/2011 all’art 8, comma 2, elenca

Nel documento Retribuzione e occupazione (pagine 83-85)

le specifiche materie inerenti all’organizzazione del lavoro e della produzione che possono costitu­ ire oggetto delle intese demandate alla contratta­ zione aziendale o territoriale per il raggiungimen­ to delle finalità previste dal comma 1.

Il successivo comma 2­bis introduce la facoltà per le parti sociali di stipulare intese in deroga, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalla convenzioni internazionali sul lavoro, alle disposizioni di legge che disciplinano le materie indicate al comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei Ccnl. La possibilità di deroga da parte delle organizza­ zioni sindacali aziendali o territoriali alle normati­ ve contrattuali nazionali era stata già introdotta dall’accordo interconfederale 28.6.2011, peraltro nei limiti e con le procedure previste dal Ccnl, rafforzando o richiamando la centralità del con­ tratto nazionale. Laddove non previsto dal Ccnl ed in attesa di una futura regolamentazione, l’ac­ cordo interconfederale consente dunque una de­ roga finalizzata alla gestione di situazioni di crisi aziendali o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazio­ nale. Siamo ancora nel solco tradizionale, costante della contrattualistica nazionale, della esclusività sindacale nazionale, salvo le materie derogabili tra le quali non sono ricomprese i minimi salariali applicabili alla generalità dei lavoratori rientranti nell’area applicativa del Ccnl.

L’art. 8 scardina il sistema consentendo di modifi­ care le materie decentrate dal comma 2 anche in deroga alle disposizioni di legge e non solo del Ccnl, nei limiti ivi previsti.

Il nucleo del problema è se le intese abbiano o meno un ambito illimitato o se la elencazione legislativa sia tassativa.

La Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità dell’art. 8, commi 1, 2 e 2­bis promosso dalla Regione Toscana, ha respinto il ricorso, sostenendo (incidentalmente non essendo questo l’oggetto ma solo una delle motivazioni della sentenza) che le specifiche inte­ se non hanno un ambito illimitato e sono circo­ scritte alle sole materie espressamente indicate nell’elenco, avente carattere tassativo (Cost. 4.10.2012, n. 221). A sostegno della propria deci­ sione la Corte assume che le materie indicate dall’art. 8, comma 2, concernono aspetti della disciplina sindacale ed intersoggettiva del rappor­ to di lavoro, riconducibili tutti alla materia dell’or­ dinamento civile rientranti nella competenza legi­

slativa esclusiva dello Stato. Una diversa lettura ed interpretazione delle norma potrebbe però con­ durre tuttavia ad una diversa soluzione.

Tra le materie delegate rientrano infatti (lettera e dell’art. 8, comma 2) anche le modalità di assun­ zione e la «disciplina del rapporto di lavoro»; con riferimento a quest’ultima materia ­ ove e se inte­ sa come complesso delle norme regolanti il rap­ porto di lavoro ­ le genericità della formulazione induce a ritenere che possano esservi ricompresi anche gli aspetti retributivi del rapporto, previsti dall’ordinamento civile (artt. 2094 e 2099 c.c.) e dalla stessa Costituzione (art. 36).

A differenza delle materie indicate nelle lettere a­d, quelle indicate nella lettera e) hanno una connota­ zione «aperta» che per sua natura deve essere resa operativa attraverso l’interpretazione delle parti so­ ciali per il raggiungimento degli obiettivi delineati dalla norma, concernendo anche le materie rubri­ cate alla lettera e) aspetti della disciplina sindacale e intersoggettiva del rapporto di lavoro.

Una diversa interpretazione restrittiva, che pure non manca in dottrina, potrebbe vanificare gli obiettivi perseguiti dal legislatore in caso di crisi aziendali; qualora gli strumenti offerti dalla legi­ slazione di sostegno si dimostrassero inidonei od insufficienti a risolvere la crisi, l’eventuale inter­ vento sulle componenti retributive ­ specie di ca­ rattere temporaneo e limitato al periodo tempora­ le necessario per superare la crisi (la sola che giustificherebbe un intervento settoriale o azien­ dale volto a superare lo stato di crisi) ­, potrebbe costituire il tassello mancante per la salvaguardia dei posti di lavoro.

Ed indirettamente del principio costituzionale al lavoro.

Non può sottacersi che l'interpretazione estensiva dell’art. 8 potrebbe condurre ad una «balcanizzazio­ ne» del rapporto di lavoro, come paventato da alcuni Autori; ipotesi certamente non irrealistica in relazio­ ne a rapporti di forza e condizioni ambientali, che tuttavia troverebbe pur sempre il limite e la garanzia offerta dall’art. 36 della Costituzione.

Pur non sussistendo un criterio legale per stabilire il rispetto dei principi costituzionali della propor­ zionalità e sufficienza della retribuzione, secondo il costante orientamento giurisprudenziale la retri­ buzione prevista dal contratti collettivi ­ di norma nazionali ­ costituisce parametro di riferimento per il giudice. Eventuali specifiche intese aziendali o territoriali derogative dei minimi retributivi pre­ visti dalla contrattazione collettiva nazionale sa­ rebbero quindi sempre soggette al vaglio giuri­ sprudenziale, così eliminando od attenuando il rischio paventato.

I precedenti giurisprudenziali (da ultimo Cass. 31.1.2012, n. 1415) confortano la tesi della possibili­ tà che i contratti territoriali od aziendali prevedano retribuzioni inferiori a quelli previsti dalla contratta­ zione collettiva nazionale (secondo la Corte i contrat­ ti collettivi costituiscono solo possibili parametri orientativi ai fini della determinazione della giusta retribuzione. Non sussistendo nell'ordinamento un criterio legale di scelta qualora coesistano più fonti collettive, il giudice di merito può fare riferimento al contratto collettivo aziendale anziché a quello nazio­ nale, in quanto rispondente al principio di prossimità all’interesse oggetto di tutela, pur se peggiorativo rispetto al secondo).

Intervento del resto giustificato, tenuto conto della finalità del richiamato art. 8, dallo stato di crisi e come tale di durata necessariamente circoscritta nel tempo e soggetta a controllo o verifica delle stesse parti sociali (è un fatto che nella Spagna la riduzione concordata dei salari abbia comportato­ un aumento dell’occupazione ed inciso positiva­ mente sugli indici economici nazionali).

La giurisprudenza della Corte costituzionale con­ forta la tesi della «temporaneità» ex art. 8 di inter­ venti aziendali (contrattualizzati) sul trattamento retributivo previsto dal Ccnl applicato nell’unità produttiva. Negli anni ’80 la Corte si è pronuncia­ ta più volte sui provvedimenti legislativi indotti dalla profonda crisi di quel periodo che incideva sulla stessa finanza pubblica e sull’economia na­ zionale, confermando la legittimità di interventi volti al contenimento delle retribuzioni, specie se di carattere temporaneo ed emergenziale in una logica temporanea e non strutturale (per un ampia rassegna G. Ricci, Il Diritto alla retribuzione ade­ guata. Tutele costituzionali e crisi economica, Tori­ no, 2012).

Non può certo escludersi che l’accordo «riduttivo» possa essere oggetto di una censura individuale del lavoratore che ritenga violato il principio della irri­ ducibilità della retribuzione acquisita. Senza entra­ re, per economia di discorso, sulla tematica del diritto quesito al trattamento minimo assicurato dal contratto nazionale rispetto a quello definito a livel­ lo aziendale, il costante orientamento giurispruden­ ziale ammette la possibilità che la contrattazione collettiva, anche di secondo livello, possa incidere sui diritti quesiti in presenza di specifico mandato o di successiva ratifica (da ultimo Cass. 1.7.2014, n. 14944). E non è ipotizzabile che eventuali accordi peggiorativi siano stipulati senza il coinvolgimento dei rappresentati. Tra due interessi tutelati ­ diritto alla retribuzione/diritto al lavoro ­ non può che prevalere il secondo, specie in una fase emergen­ ziale quale è quella odierna.

Nel documento Retribuzione e occupazione (pagine 83-85)