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Capitolo 4. Principali aspetti normativi

4.5 Il D.Lgs 25/2002

Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n.25, che attua la direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, introduce nell’ambito del quadro giuridico nazionale significative innovazioni in merito alla individuazione dei valori limite di esposizione professionale che completano le disposizioni attualmente in vigore tramite il D.Lgs.277/91. La presente norma, nel recepire la Direttiva Comunitaria 98/24/CE fa riferimento con l’art.72-ter decies, in particolare per quanto riguarda i valori limite, alle disposizioni dell’Art.3 della stessa, in cui viene descritta, e quindi formalmente ribadita nell’ambito del nuovo quadro giuridico di tutela dei lavoratori dall’esposizione agli agenti chimici, la procedura che la Commissione ha da tempo adottato per la definizione dei valori limite e che quindi è da considerare quale procedura di riferimento per tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea.

L’altro aspetto importante del presente decreto, sono le modifiche e le aggiunte al Titolo VII del D.Lgs. 626/94 e l’aggiunta ex novo, del Titolo VII bis, avente l’intestazione “Protezione dagli agenti chimici”.

Il campo di applicazione di quest’ultimo riguarda:

1. Agenti chimici presenti durante il lavoro a qualsiasi titolo (impiego, deposito trasporto etc.);

2. Agenti chimici cha a qualsiasi titolo derivino da una attività lavorativa, quale risultato di un processo (saldatura, combustione, sintesi chimiche, stampaggio a caldo di materie plastiche, impiego di motori diesel ed a benzina, etc.);

3. Agenti cancerogeni e mutageni.

Il decreto definisce agente chimico, tutti gli elementi o composti chimici che, sia da soli che nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, sono utilizzati o smaltiti mediante qualsiasi attività lavorativa. Secondo la norma, si parlerà di agente chimico pericoloso, qualora la sostanza o il preparato in questione rientra nella classifica ai sensi del D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 65/2003 che abroga il precedente D.Lgs. 285/98.

Gli agenti chimici pericolosi sono classificati in:

Ö

Molto tossici;

Ö

Tossici;

Ö

Nocivi;

Ö

Irritanti;

Ö

Sensibilizzanti;

Ö

Tossici per il ciclo riproduttivo.

Le altre definizioni della norma riguardano quella di sostanze e preparati non classificati ai sensi della normativa vigente in materia di immissione sul mercato comunitario, ma dotati di etichettatura provvisoria del costruttore, quella di sostanze e preparati che corrispondono ai criteri di classificazione della normativa vigente (escluse le sostanze classificate pericolose per l’uomo e per l’ambiente), quali i cosmetici, i medicinali ad uso umano e veterinario, i prodotti fitosanitari, le munizione, gli esplosivi, etc. Un’altra definizione è quella di agenti chimici che pur non essendo classificabili come pericolosi

possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza, a causa delle proprietà chimico-fisiche e tossicologiche e delle modalità con cui sono utilizzati e presenti nel luogo di lavoro.

Un’attività che comporta l’esposizione ad agenti chimici, è quella attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici oppure se ne prevede l’utilizzo, durante le fasi di produzione, di manipolazione, di immagazzinamento, di trasporto, d’elimina zione e di trattamento dei rifiuti.

4.5.1 Titolo VII bis del D.Lgs. 626/94

Come visto precedentemente, il D.Lgs. 25/2002 modifica il Titolo VII della “626” e aggiunge alla presente legge il Titolo VII bis, completando così il “gap” normativo riguardo alcuni aspetti della valutazione del rischio chimico114.

Con questa aggiunta alla “626”, si introduce il concetto di rischio moderato, con il quale viene stabilito che se a seguito della valutazione, si osserva il non superamento della soglia di riferimento, il datore di lavoro applica le misure e i principi generali di prevenzione indicati nella norma115, mentre in caso contrario, applica le misure specifiche di tutela116. Le misure specifiche riguardano la prevenzione e la protezione, le disposizioni in caso di incendi o emergenze, la sorveglianza sanitaria e l’approntamento delle cartelle sanitarie e di rischio. Ad esempio, per quel che concerne le visite presso il medico del lavoro, nel caso di un ambiente lavorativo con rischio chimico non moderato, i dipendenti oltre alle visite di routine (spirometria, pressione sanguigna, etc.), devono eseguire il controllo degli indicatori biologici (IBE), atti a valutare la presenza degli agenti chimici tal quali o dei loro metaboliti, nel sangue o nei tessuti.

114

Confronta il Paragrafo 4.1 ed il Paragrafo 4.6.2.5.2

115

D.Lgs. 25/2002 Art.72 quinquies – Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi, Comma 1

116

D.Lgs. 25/2002 Art.72 sexsies, septies, decises, undicies – Misure specifiche di protezione e di prevenzione, Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze, Sorveglianza sanitaria, Cartelle sanitarie e di rischio

La soglia di passaggio da un rischio moderato ad un rischio non moderato, non è stabilita dal decreto, che rimanda invece alla norma tecnica UNI EN 689 del 1997 (Paragrafo 4.6). Questa stabilisce che per ogni agente chimico, il limite di “moderazione” è pari ad 1/10 del valore limite di soglia dello stesso, su un turno di lavoro, oppure di 1/4 del valore limite di soglia, su 3 turni117.

4.5.2 Obblighi del datore di lavoro

Il titolo VII del D.Lgs. 626/94, così come viene modificato dal decreto numero 25, prevede l’obbligo fondamentale da parte del datore di lavoro di valutare il rischio chimico presso la propria attività.

Deve individuare eventuali rischi chimici presenti durante il lavoro, eseguendo un’analisi dettagliata del ciclo produttivo, delle sostanze in ordine di importanza quantitativa e qualitativa, del tempo di esposizione e del numero dei lavoratori esposti.

Tali considerazioni devono sempre essere avvalorate da misurazioni ambientali e personali (campionamenti).

Sono strumenti per l’effettuazione della valutazione del rischio, l’etichetta del prodotto, la scheda di sicurezza, gli eventuali disturbi legati all’uso dei prodotti, studi, bibliografia, linee guida etc.

Una volta individuato il rischio, il datore di lavoro adotta tutte le misure di prevenzione e protezione e cioè di tutti quegli interventi tecnici, procedurali ed organizzativi necessari a ridurre nei limiti consentiti l’esposizione degli addetti agli agenti chimici pericolosi.

La prevenzione primaria ha lo scopo di eliminare il rischio attraverso la sostituzione delle sostanze pericolose con altre meno aggressive, l’adozione di impianti a ciclo chiuso, l’automazione delle lavorazioni, etc. La prevenzione secondaria, è invece quella in grado di ridurre i livelli di esposizione entro limiti accettabili, attraverso la bonifica dei componenti

degli impianti, lavorazioni protette, adozione di impianti di aspirazione localizzata alla fonte, adozione di processi e modalità operative non inquinanti, sorveglianza sanitaria, etc. Qualora il rischio non possa essere eliminato del tutto devo essere adottate delle misure atte a proteggere l’operatore dai rischi connessi con l’esposizione agli agenti chimici, attraverso DPC (dispositivi di protezione collettiva), quali ad esempio l’aerazione e la ventilazione forzata dell’ambiente di lavoro, la verifica dell’efficienza dei ricambi d’aria etc., e attraverso DPI (dispositivi di protezione individuale), come le protezioni oculari, quelle per il corpo intero (tute), e quelle per le vie respiratorie (maschere, respiratori, etc.).

Le misure di protezione sono anche riportate sulle schede di sicurezza di ogni singolo prodotto118.

Il nostro ambito di ricerca rientra pienamente nel campo di applicazione del D.Lgs. 25/2002. Infatti le attrezzature portatili emettono agenti chimici pericolosi durante il loro funzionamento, quali risultato di un processo che è appunto la combustione119. Purtroppo però di rado si osservano imprese boschive o di manutenzione del verde, che tengono conto nel proprio documento di valutazione dei rischi, del rischio di esposizione agli inquinanti aerodispersi in esame.