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comunitaria di prova digitale

1.1 Il dato come elemento costitutivo della prova digitale

Dalla ricostruzione del concetto di prova digitale è emersa una visione, per così dire, datocentrica che riconosce il dato come elemento costitutivo di questa tipologia di prova.

Gli studiosi, i tecnici e gli operatori del diritto riconducono l’attività di ricerca di tracce elettroniche al recupero, all’a nalisi, alla conservazione, alla documentazione e alla validazione di informazioni e di dati informatici, dotati di un fondamento di immaterialità ed alterabilità206: il riferimento concreto è all’attività di computer forensics, intesa come la materia che si occupa dell’utilizzo di principi, prassi e mezzi tecnici tipici dell’ambito scientifico, al fine di recuperare gli elementi di prova digitale all’interno di un supporto informatico e telematico.

204 Questi rilievi si devono all’intervento effettuato da M. GERCKE in occasione del seminario di studi tenutosi a Barcellona il 27-28 maggio 2011 dal titolo “The use of new technologies in criminal

proceedings”.

Il relatore, inoltre, ha indicato dei dati significativi che attestano inconfutabilmente l’incremento smisurato di produzione di dati in formato elettronico. In particolare, nel 1981 si riscontrava una media di circa 10 MB di dati archiviati, nel 1990 di 676 MB, nel 1996 di 10.000.000 MB, nel 2000 di 70.000.000 MB e nel 2009 di 2.000.000.000 MB.

Sicuramente oggi è molto più economico copiare una quantità ingente di dati in formato digitale, piuttosto che su supporto fisico.

205 Tale nozione viene qui indicata concordemente con quanto sostenuto da G. COSTABILE Scena

criminis, documento informatico e formazione della prova penale in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 2005, pag. 532.

206 Conformemente a quanto espresso si vedano le fonti bibliografiche già citate in nota nel paragrafo 1 e, più specificamente, si rinvia alla lettura di S. ATERNO La computer forensics tra teoria e prassi:

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L’acquisizione delle impronte elettroniche ha come oggetto principale il flusso dei dati in formato digitale207. La prova digitale, come meglio precisato dalla dottrina nordamericana, può riguardare i dati contenuti in un computer statico e quelli presenti in un ambiente dinamico quale la rete.

La Convenzione di Budapest del 2001, all’art. 1, definisce la nozione di dati informatici come “ogni rappresentazione di fatti, di informazioni, di concetti in una forma che si presta a un trattamento informatico, incluso un programma adatto a far sì che un sistema informatico esegua una funzione”.

In questa più ampia e generale cornice semantica s’inseriscono la nozione di dati relativi al traffico, quali dati inerenti una comunicazione attraverso un sistema informatico e relativi all’origine, alla destinazione, all’itinerari o, all’ora, alla data, alla misura, alla durata della comunicazione o al tipo di servizio sotteso; nonché la nozione di dati relativi al contenuto della comunicazione e di dati relativi agli abbonati208.

Il dato digitale è costituito da una successione di 0 e 1 che, qualora trasferita su una base cartacea, è soggetta ad una operazione di codifica ASCII o di altro tipo. Questa attività è caratterizzata da un procedimento che convenzionalmente associa ad una successione di 0 e 1 un simbolo da riportare su un supporto.

Quando si analizza la digital evidence si pone l’attenzione sui dati conservati o trasmessi dalle cosiddette apparecchiature digitali, in base al fenomeno sociale dell’era moderna che ha portato ad un irreversibile passaggio dalla carta ai bits209.

La Corte di Cassazione penale italiana, in una sentenza risalente al 1999, ha chiarito, in estrema sintesi, il collegamento tra tecnologia informatica, tra dato e informazione, precisando che i supporti informativi di nuova tecnologia sono caratterizzati “dalla registrazione (o memorizzazione), per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit) numerici (…) in combinazione diversa: tali dati, elaborati automaticamente dalla macchina, generano le informazioni, costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l’utente”210.

Il collegamento e l’accostamento dei dati, second o il volere del soggetto che li genera, determinano il significato di una informazione oppure di una comunicazione.

Secondo la definizione data all’art. 2 della Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, in tema di tra ttamento

207 Si veda L. CUOMO – R. RAZZANTE La disciplina dei reati informatici, Giappichelli, 2007. 208 Il riferimento, per queste definizioni, è all’art. 1 della Convenzione di Budapest.

209

In questi termini G. COSTABILE op.cit., pag. 532.

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dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, per comunicazione si deve intendere “ ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico”211.

In Francia, pur non esistendo una definizione ufficiale di prova elettronica, esiste una definizione dell’aggettivo “digitale” ( numérique) che spesso viene utilizzato per descrivere anche l’ e-evidence, presente in un regolamento del 22 dicembre 1981 e che così recita: “in contrapposizione con il termine analogico, questo termine si riferisce alla rappresentazione di dati o quantità fisiche per mezzo di caratteri – generalmente numerici – come di sistemi, supporti o metodi che utilizzano questo mezzo di rappresentazione. Lo stesso testo definisce il dato come una rappresentazione di un’informazione in una forma convenzionale al fine di permettere la facilitazione del trattamento.212

Il concetto stesso di prova digitale racchiude in sé una pluralità di forme di rappresentazione, dai dati (come i dati relativi all’indirizzo IP, al mittente, al destinatario, all’oggetto, al dato esterno di traffico, alla data e all’ora di trasmissione, al tempo di trasmissione o di durata della co municazione, alle celle di geolocalizzazione) ai documenti, dalle immagini alla videoconferenza, dalle intercettazioni ai filmati.

Il primo ostacolo che deve affrontare l’autorità investigativa, in questo coacervo di dati e supporti digitali, è proprio la scelta e il sezionamento soltanto del materiale utile e pertinente.

Indipendentemente dalla forma che può assumere una prova elettronica, quello che interessa è che la prova sia stata raccolta e archiviata ritualmente, sia genuina e dunque utilizzabile nel processo penale ai fini della decisione.

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L’art. 2 della menzionata Direttiva definisce, assieme al concetto di comunicazione, quello di utente, di dati relativi al traffico, di dati relativi all’ubicazione, di chiamata, di consenso, di servizio a valore aggiunto, di posta elettronica. Questa Direttiva si pone lo scopo espresso al secondo considerando di rispettare i diritti fondamentali, con specifico riferimento alle garanzie offerte dagli art. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, preso atto dello sconvolgimento sociale generato dall’introduzione e sviluppo della rete Internet, fornitrice un’infrastruttura mondiale comune, e dall’accresciuta capacità di memorizzazione e trattamento dei dati delle nuove tecnologie.

Per completezza di definizione, la Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, all’art. 2 fornisce la definizione della locuzione “servizio di com unicazione elettronica”, circoscrivendolo ad ogni servizio fornito a pagamento, consistente esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi servizi di telecomunicazioni e servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva.

212 Il regolamento del 22 dicembre 1981 è relativo all’arricchimento del vocabolario dell’informatica, pubblicato sul Journal officiel in data 17 gennaio 1982 ed è consultabile all’indirizzo internet: http://www.culture.gouv.fr:80/culture/dglf/terminologie/repertoireJO220900/A2200004.htm (consultato in data 28 maggio 2011).

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