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Il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tri este, dott. Frezza, in occasione di un intervento ad un incontro di studi, ha sintetizzato con molta chiarezza alcuni tra i principali ostacoli e problemi della cooperazione giudiziaria e di polizia. Segnatamente, in alcuni casi non c’è alcuna possibilità da parte delle autorità investigative di ottenere dall’estero “qualcosa di diverso di quello che ci viene fornito”, come per il caso in cui sia stato effettuato un accertamento tecnico non ripetibile privo delle garanzie del diritto alla difesa che, certo, non potrà essere utilizzato in un processo italiano (e non solo italiano) ma che, nonostante ciò, potrà servire ad orientare la prosecuzione delle indagini350.

Sono in particolare le indagini dinamiche, ovvero quelle indagini che consistono nel seguire un fenomeno criminale nel momento in cui si sta compiendo, a necessitare una cooperazione ed una circolazione di informazioni, dati e prove “di pari dinamicità, vale a dire non impastoiata in formalismi e nel rispetto delle regole che, in quella fase, non hanno alcuna rilevanza. Se poi questa si chiama ‘scambio spontaneo di informazioni, o se la riteniamo tipica delle forze di polizia ed estranea all’attività propriamente giurisdizionale, poco importa; quello che importa è che la cooperazione ci sia, ed è impensabile che il PM non sia coinvolto. (…) In sostanza, quello che voglio dire è che l’indagine non è il processo e non deve seguire tutte le regole del processo (…). A mio avviso, compito del PM è quello di assicurare l’effettiva efficacia dell’azione repressiva e, quindi, di puntare ad un risultato non esclusivamente cartaceo”.

Partendo dalle riflessioni proposte dal dott. Frezza, si osserva che, oltre alla volontà di cooperare tra gli Stati e le autorità giudiziarie e di polizia , è necessario il coinvolgimento di personale che sia in grado di gestire

349 Tali indicazioni provengono dalla decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del noto caso Marper v. United Kingdom del 4 dicembre 2008.

350 Federico FREZZA 6/8 giugno 2005 intervenuto nell’incontro di studio sul tema “Criminalità

organizzata transnazionale: strumenti di contrasto e forme di cooperazione giudiziaria” riportato in nota

15 pag. 172 di F. CAJANI – G. COSTABILE – G. MAZZARACO Phishing e furto d’identità digitale, Giuffrè 2008.

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efficacemente le procedure. Infatti, lo sviluppo della cooperazione necessita certamente dello sviluppo tecnologico351 ma anche di persone formate ad hoc.

Come ha avuto modo di sottolineare in più occasioni il d ott. Cajani Francesco, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, sezione reati informatici352, se l’infrastruttura tecnologica può essere un valido supporto alle attività, non bisogna mai dimenticare lo human factor cioè il fattore umano, l’intelligenza umana, che è un elemento determinante in ogni circostanza.

Questo concetto trova spazio anche nel testo della Convenzione di Budapest, in particolare nell’art. 35 laddove, nell’intento di sviluppo delle procedure di cooperazione per i reati informatici si richiede la predisposizio ne di accorgimenti tecnici funzionali allo scopo dell’attività, ma anche il training di personale idoneo per la gestione di queste procedure, in grad o di comprendere la richiesta avanzata, di fare un controllo preventivo di legittimità e di attivarsi, quando necessario, per il coordinamento delle autorità coinvolte.

Il problema rappresentato dalla limitatezza delle conoscenze è espresso, sebbene in modo marginale e limitato ad una singola vulne rabilità, anche nella Decisione quadro del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione. Nel punto 1.3 della citata Decisione, dedicato alla necessità di informazioni accurate e statistiche, si fa riferimento ad una indagine effettuata negli Stati Uniti d’America nel 1999353 da cui emerge che, a causa della conoscenza ed esperienza limitata degli amministratori e degli utenti di sistema, molte intrusioni non vengono individuate. Ancora in questa Decisione COM(2002) 173 definitivo, al punto 1.4, il Consiglio indica la formazione come uno dei modi più efficaci per affrontare i problemi di criminalità informatica e proteggere i sistemi d’informazione, le telecomunicazioni ed i dati raccolti.

Il Programma comunitario denominato Tecnologie della Società dell’Informazione (TSI)354 fornisce un quadro per lo sviluppo delle capacità di fronte alle sfide della nuova tecnologia.

La formazione del personale impegnato nelle attività di cooperazione non deve essere limitata alla mera conoscenza del funzionamento delle infrastrutture.

351 Lo sviluppo tecnologico trae la propria linfa anche da una collaborazione più stretta tra pubblico e provato, tra le autorità e le industrie. Sul punto si rinvia al paragrafo 6.1.

352 Il riferimento, in particolare, è all’intervento compiuto dal dott. Francesco Cajani in occasione di un convegno svoltosi a Barcellona il 26-27 maggio 2011 dal titolo “The use of new technologies in criminal

proceedings”.

353 Il Computer Security Institute ed il Federal Bureau of Investigation producono un’indagine annuale sulla criminalità e sulla sicurezza informatica che viene pubblicato agli inizi di ogni anno. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.gocsi.com.

354

Il gruppo TSI è gestito dalla Commissione europea. Per maggiori informazioni si invita alla consultazione del sito internet ww.cordis.lu/ist.

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La Commissione europea il 19 marzo 2010 ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per l’istituzione di un’agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia de ll’informazione su larga scala n el settore della libertà, della sicurezza e della giustizia dello spazio europeo355, ma anche questo progetto non prescinde dalla necessaria preparazione de l personale addetto alla cooperazione. La conoscenza richiesta è molto vasta ed abbraccia non solo l’ambito informatico-telematico, ma anche quello giuridico, delle garanzie da salvaguardare e delle norme in materia di cooperazione e relative procedure attuabili. Le diposizioni volte al migliore funzionamento degli strumenti utilizzati per la cooperazione sono funzionali ad assicurare un flusso di informazioni efficace ed ininterrotto. Risulta altresì necessario che il personale controlli i soggetti richiedenti che vogliano accedere a dati, informazioni e prove e, contemporaneamente, valuti se sussistono i requisiti oggettivi e di contenuto delle interrogazioni promosse. L’indagine sulla sussistenza delle esigenze sociali, sulla proporzionalità degli obiettivi e sulla pertinenza delle giustificazioni addotte non può che essere il prodotto del lavoro di personale scelto e formato a questa attività, conoscitore della materia, dei diritti ed interessi fondanti.

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