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Capitolo III. Diritto alla riservatezza, in Italia

3. Il diritto alla riservatezza nella Costituzione

A differenza della giurisprudenza spagnola ed europea277, la giurisprudenza italiana non si è potuta concentrare sulla lettura di un articolo della Costituzione espressamente dedicato al diritto alla riservatezza, ma ha dovuto realizzare un'operazione creativa per rispondere alle emergenti esigenze della collettività. Per farlo si è basata sulla lettura di plurime disposizioni costituzionali, e non, da cui è emerso proprio il diritto alla riservatezza. Quindi, mentre il Tribunale costituzionale spagnolo ha potuto lavorare su un preciso articolo della Carta fondamentale, ampliando poi il contenuto del diritto in questione rispetto al mero dettato costituzionale e la Corte Europea ha avuto una base normativa su cui sviluppare la propria interpretazione evolutiva

274 Auletta T. A., Riservatezza e tutela della personalità, Giuffrè, Milano, 1978, pp. 92-98.

275 De Cupis A., op. cit., pp. 330 e ss.. 276 Cfr. Scalisi A., op. cit., pp. 388 e ss..

277 Il riferimento è qui ovviamente alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo.

ed estensiva, l'interprete italiano ha dovuto porre in essere un'operazione creativa e creatrice del diritto alla riservatezza o, laddove non si vogliano utilizzare termini tanto audaci, possiamo pacificamente affermare che si è dovuto confrontare con una base giuridica non così solida ed esplicita. Passiamo pertanto all'analisi degli articoli della Costituzione italiana che hanno impegnato l'interprete ai fini della ricostruzione del diritto di nostro interesse. 3a. Articolo 2 Cost.: diritti e doveri inviolabili dell'uomo278.

“L'articolo 2 della Costituzione italiana richiama la personalità dell'uomo per garantirne il rispetto e lo sviluppo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali. La personalità indica qui la titolarità di una somma di diritti inviolabili e di doveri inderogabili che lo stesso art. 2 menziona, e che la Costituzione conferisce direttamente”279. La personalità, tutelata proprio dall'art. 2 Cost., trova la sua tangibile manifestazione nell'identità dell'individuo, quale strumento basilare per distinguere una persona dall'altra. Tra gli elementi d'identificazione della persona figurano il nome (tutelato dall'art. 22 Cost. così come dal codice civile), l'immagine (riconosciuto tanto dal codice civile quanto dalla legge sul diritto d'autore), l'identità sessuale (inteso come diritto a ottenere il riconoscimento del proprio sesso280). Ancora, l'art. 2 configura l'esistenza di un “diritto superpositivo che vincola il Costituente”, come è stato autorevolmente affermato da Barile281, di modo che i diritti espressamente menzionati in Costituzione sono assistiti da una garanzia particolarmente forte, sia laddove vengano

278 Art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

279 Barile P., I diritti dell'uomo e libertà fondamentali, il Mulino, Bologna, 1984. 280 La l. 14/5/1982, n. 164 riconobbe il diritto alla rettifica della qualificazione

contenuta nell’atto di stato civile mediante sentenza. 281 Barile P., op. cit., p. 55.

esercitati singolarmente sia nelle formazioni sociali. Se quanto fin'ora detto è condiviso in dottrina, controversa è la possibilità di estendere questa particolare forza a diritti che non vengono espressamente menzionati nella Carta (tra cui ricade anche il diritto alla riservatezza). In sostanza, l'art. 2 Cost. può essere interpretato come “clausola aperta”? O deve essere letto come “clausola riassuntiva” dei diritti di libertà espressamente menzionati nella Costituzione?282

Seguendo la prima teoria, l'articolo 2 garantirebbe la costituzionalizzazione costante e continua di nuovi diritti connessi alla persona, di libertà che garantiscono lo sviluppo dell'individuo sia come singolo che come membro di gruppi sociali (tra cui il diritto all'obiezione di coscienza, il diritto all'aborto, il diritto alle relazioni omosessuali ma anche e soprattutto il diritto alla riservatezza): l'articolo in parola sancirebbe un generale rispetto della persona umana, dell'uomo in quanto tale, nelle sue eterogenee e molteplici manifestazioni ed espressioni. Tale tesi sembra esser stata accreditata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale283 così come dalla Corte di Cassazione284.

Abbracciando invece il concetto di “clausola riassuntiva”, potremmo dotare della superposizione sancita dall'articolo 2 soltanto i diritti espressamente menzionati nella Costituzione stessa e diritti da questi direttamente derivati ovvero sia, con le parole della Corte costituzionale, i diritti “necessariamente conseguenti a quelli

282Sul punto vedasi Modugno F., I “nuovi diritti” nella giurisprudenza

costituzionale, Torino, 1995, pp. 107 e ss.. Grossi P. F., I diritti di libertà ad uso di lezioni, vol. I, 1, II ed., Torino, 1991, pp. 175 e ss.. Pace A., Libertà e diritti di libertà, in Antonio D'Atena (a cura di), Studi in onore di Pierfrancesco Grossi,

Giuffrè, Milano, 2012.

283 Ad esempio, con la sentenza n. 120/2001, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 299, comma 2 c.c. per incompatibilità con l'art. 2 Cost. La Corte, pronunciandosi sul diritto al nome, ebbe modo di acclarare la sua riconducibilità ai diritti della personalità e, più in particolare, all'art. 2 Cost.

284 La Cassazione si è pronunciata, nel 1998, sul diritto alla riservatezza, qualificandolo come uno dei diritti inviolabili riconducibili all'art. 2 Cost. (sent. Cass. civ., sez. III, 8/6/1998, n. 5658, in Foro it., 1998, I, 2387).

costituzionalmente previsti”285. Secondo questa seconda visione, potendo estendere il concetto di diritto inviolabile fino a ricomprendervi fattispecie non espressamente regolamentate dal Costituente, purché direttamente derivanti dal dettato costituzionale, non si impedirebbe la realizzazione di un'interpretazione estensiva. Concordato che tal tipologia d'interpretazione è consentita da entrambe le teorie, permangono deboli dubbi sulla possibilità di ricomprendere il diritto alla riservatezza nel catalogo dei diritti costituzionali: la riservatezza, quale “diritto a mantenere riservato, salva espressa dichiarazione di volontà in senso contrario, quegli aspetti della propria vita privata, che attengono a fatti personalissimi […]”286, può essere insomma qualificato a pieno titolo come diritto costituzionale, riconosciuto e tutelato anche nell'ordinamento italiano287, a prescindere dalla tesi dottrinale che si voglia seguire.

Le conclusioni cui siamo giunti hanno trovato convinti oppositori: Grisolia288, ad esempio, esclude totalmente la possibilità di ricondurre la riservatezza nel novero dell'articolo in questione a causa della vaghezza della formula “diritti umani”. La formula è indubitabilmente vaga, ma l'opposizione potrebbe esser superata ricordando che la Costituzione è una norma programmatica destinata a ricevere specificazione, integrazione e implementazione tramite il lavoro quotidiano del legislatore e dell'interprete.

Se poi ci spingessimo oltre, fino ad accostare all'art. 2 l'art. 3 Cost., valorizzando il principio di “pieno sviluppo della persona umana”, otterremmo come risultato un obbligo di tutela della persona tout court

285 Sent. Corte cost. n. 98/1979. 286 Caretti P., op. cit., p. 293.

287 A identiche conclusioni saremmo potuti giungere tramite il richiamo dell'art. 8 Cedu, pur non potendosi configurare il diritto alla riservatezza come diritto costituzionale. Sul valore della Cedu in Italia e sul diritto alla vita privata e familiare vedasi il capitolo II.

288 La critica è stata esposta in Grisolia G., Libertà di manifestazione del pensiero e

sia negli aspetti fisici, corporali e materiali sia e soprattutto negli aspetti morali, spirituali ed etici. I diritti inviolabili dell'uomo verrebbero quindi visti come strumenti per lo sviluppo della persona umana, dovendosi così prendere, come punto di partenza dell'intero ragionamento, non il dettato costituzionale, quanto piuttosto le esigenze di tutela avvertite dalla persona: fra queste è noto esser presente anche il bisogno di non subire indebite ingerenze nella propria vita privata, tutelato attraverso il diritto alla riservatezza.

3b. Articolo 13 Cost.: libertà personale289.

Intorno al diritto ex art. 13 Cost. ruotano numerosi dubbi che possono essere sintetizzati in una domanda: quali sono i confini della libertà personale? Secondo parte della dottrina la libertà personale dovrebbe coincidere con la libertà fisica, escludendosi così totalmente la possibilità di ricondurre il diritto alla riservatezza nel novero dell'art. 13 Cost.; secondo altri l'articolo in parola si estenderebbe fino a tutelare la dignità sociale; infine, secondo altra parte della dottrina, la libertà personale ricomprenderebbe non soltanto gli aspetti fisici o corporei della persona ma anche la libertà morale290.

Al di là dell'idea che si voglia condividere, certo è che il concetto di

289 Art. 13 Cost.: “La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”. 290 Esponenti delle tre fazioni sono rispettivamente: Amato, Barbera e Barile.

Amato sostiene la prima delle teorie (Amato G., Commento all'art. 13 Cost., in Branca G. (a cura di), Comm. cost., Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma, 1977), Barbera ricomprende nell'articolo anche la dignità sociale (Barbera A., I

principi costituzionali della libertà personale, Giuffrè, Milano, 1967) e, infine,

libertà personale è particolarmente problematico soprattutto laddove si cerchi di stabilirne i limiti; la difficoltà è dovuta principalmente alla natura polivalente della libertà personale, che può essere interpretata tanto come una “libertà-situazione” quanto come la cosiddetta “libertà dagli arresti”291. La libertà dagli arresti rappresenta il nucleo tradizionalmente protetto dall'art. 13 Cost., volto alla tutela della persona fisica da esercizi illegittimi del potere pubblico in sede di arresto o, più in generale, nello svolgimento del processo penale. Se la tutela della persona fisica è pacificamente ricondotta nel novero dell'articolo in parola, discussa è invece la possibilità di estendere la tutela offerta a diritti della personalità ulteriori e slegati dalla manifestazione corporea dell'individuo. Fra siffatti diritti della personalità richiamiamo il diritto al domicilio, alla libertà e segretezza della corrispondenza, alla libertà di circolazione, soggiorno ed espatrio; se, però, i diritti appena citati trovano espresso riconoscimento nella Carta costituzionale, il diritto alla riservatezza non ha avuto la stessa fortuna. Può quindi essere ricondotto nel novero dell'articolo 13? Non esiste una risposta universale e certa. Ci sentiamo qui di escludere la riconducibilità del diritto alla riservatezza nel concetto di “libertà-situazione” se non altro poiché esistono ulteriori articoli della Costituzione che meglio si prestano ad accogliere il diritto in questione.

3c. Articolo 14 Cost.: libertà domiciliare292.

Mentre l'articolo 13 Cost. tutela la persona in quanto tale, l'articolo

291 Tali termini sono stati usati da Caretti (Caretti P., I diritti fondamentali. Libertà e

diritti sociali, Giappichelli, Torino, 2011).

292 Art. 14 Cost.: “Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”.

successivo si occupa di quella che è la sua proiezione spaziale, ovvero sia del domicilio. L'articolo 14 si apre con la dichiarazione dell'inviolabilità del domicilio, seguendo poi con la fissazione di una riserva di legge e di giurisdizione293, da osservarsi necessariamente laddove si voglia limitare l'esercizio del diritto. Infine, nell'ultimo inciso, aggiunge una deroga alla riserva di giurisdizione, consentendo l'ingresso nel domicilio per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali. Tralasciando la puntuale disamina dell'articolo, ci concentreremo sugli aspetti strettamente connessi al diritto alla riservatezza. Già sappiamo, che domicilio e riservatezza intrecciano un legame peculiare e profondo: la vita privata e familiare trova nel domicilio un ambiente naturale e fondamentale di sviluppo. L'individuo incontra infatti nel domicilio un luogo privato, intimo, posto al riparo dagli occhi della società in cui vivere la propria vita e godere della propria sfera privata con il privilegio della riservatezza. Il diritto alla libertà del domicilio non vuole tutelare la proprietà o altro diritto reale sul bene, ma vuole offrire protezione al rapporto che la persona sviluppa con l'ambiente, creandosi così una sorta di diritto a uno spazio proprio, intimo e riservato, nel quale è lo stesso titolare a decidere liberamente se voler esser osservato o meno dai terzi294. Alcuni autori si sono spinti oltre, fino a parlare di un vero proprio diritto alla riservatezza domiciliare, da intendersi come “diritto alla esclusività di conoscenza di ciò che attiene alla sfera privata domiciliare”295. Quanto detto non deve spingerci a sovrapporre i diritti

293 La riserva di giurisdizione prevede la possibilità di limitare il diritto in questione sulla base di un atto motivato dal giudice. Una volta ottenuta l'autorizzazione giudiziaria si può procedere a ispezioni, perquisizioni domiciliari e sequestri secondo quanto disposto dagli artt. 246, 250 e 253 e ss. c.p.p.. L'elenco, presente nel secondo comma dell'art. 14, ha carattere meramente esemplificativo e non tassativo così come è stato precisato dalla Corte costituzionale in occasione della sent. n. 135/2002, dove si è occupata di misure limitative del diritto quali le riprese visive all'interno del domicilio a fini investigativi.

294 Questa è la concezione del domicilio fatta propria dalla giurisprudenza di merito. Sent. Trib. Roma, 13/11/1985, in Foro it., 1986, 502.

in questione: domicilio e riservatezza sono due beni giuridici distinti e autonomi, seppur inscindibilmente connessi. Gli stessi autori che hanno parlato di un diritto alla riservatezza domiciliare hanno avuto premura di distinguere il domicilio dalla riservatezza, individuando nel primo una “esclusività fisico-spaziale” e nel secondo una “esclusività conoscitiva-spaziale”296. Sappiamo infatti che l'esercizio del diritto alla riservatezza non comporta necessariamente il godimento del domicilio, e viceversa, e che la violazione del diritto alla libertà del domicilio non sottintende automaticamente la violazione del diritto alla riservatezza, e viceversa, pur potendosi prospettare casi in cui si verifica la lesione congiunta e simultanea dei due diritti297.

Chiarito ciò dobbiamo chiederci quale sia la nozione di domicilio. L'art. 14 si limita a tutelare l'abitazione o si spinge fino a ricomprendere luoghi diversi e ulteriori? Leggendo i lavori preparatori si evince l'intenzione del Costituente d'identificare nel domicilio non soltanto l'abitazione o altro luogo di privata dimora, ma anche la sede principali degli affari e degli interessi della persona (rispettivamente sono questi il concetto penale e civilistico). La giurisprudenza di merito ha poi finito per consacrare tal ampia interpretazione della nozione di domicilio, grazie soprattutto al richiamo degli art. 614 e 615-bis c.p.298, finendo con l'adottare la nozione penalistica: il domicilio è il luogo in cui la persona svolge le attività della propria vita privata, dal commercio allo studio, dallo svago al lavoro. Gli articoli in questione puniscono infatti, in quanto violazione del domicilio, anche il “procacciamento o rilevazione o diffusione di notizie o immagini attinenti alla vita privata che ivi si svolge”, identificando così una nozione di domicilio non necessariamente

296 Mantovani F., op. cit., p. 416.

297 Si rimanda il lettore al capitolo I, dove sono presenti esempi in merito e un'analisi maggiormente approfondita.

298 Nonostante tale operazione sia stata oggetto di critica in dottrina. Vedasi, ad esempio, Barile P., op. cit..

ancorata al luogo e alle attività domestiche. Il domicilio deve pertanto intendersi come “ogni luogo di cui il soggetto abbia legittimamente la disponibilità a titolo privato per lo svolgimento di attività connesse alla vita privata e dal quale egli intende escludere i terzi”299 o, volendo ricorrere alle parole della Corte di Cassazione, come “qualsiasi luogo dove taluno si sofferma per compiere, anche in modo contingente o transitorio, lecitamente atti della propria vita privata, quali manifestazioni dell'attività individuale per i motivi più diversi”300. Così interpretata, la nozione si estende fino a ricomprendere ambienti quali il luogo di lavoro, le sedi di associazioni e, più in generale, ogni luogo in cui si realizzi la vita privata e familiare dell'individuo301; se già non fosse evidente il legame che intercorre tra domicilio, inteso nel suo senso più ampio, e riservatezza, tramite le citazioni riportate abbiamo dissolto qualsivoglia perplessità in merito.

Elemento significativo per differenziare domicilio e riservatezza viene alla luce in materia di titolarità dei relativi diritti. Mentre titolare del diritto alla riservatezza non potrà che essere la persona fisica302, titolari del diritto alla libertà del domicilio sono non soltanto le persone fisiche ma anche soggetti diversi, quali enti, associazioni, persone giuridiche. Ciò che connota la titolarità della libertà domiciliare è il legame che intercorre tra il soggetto e lo spazio, legame che consente alla persona di decidere chi possa fare il proprio ingresso nello spazio privato.303

299 Caretti P., op. cit., p. 309.

300 Sent. Cass. pen., sez. VI, 23/1/2001, n. 10095, in Giust. civ., 2001, I, 2425. Sentenza concernente le differenze tra intercettazioni ambientali e telefoniche. 301 Dibattuta è la possibilità di qualificare l'automobile alla stregua di una delle

concrete manifestazioni del domicilio. Mentre la Corte di Cassazione, nella sentenza del 2001 sopra citata, ha escluso che l'automobile abbia caratteristiche tali da poterla ricondurre alla nozione di domicilio, la Corte costituzionale ha manifestato l'orientamento opposto (Sent. Corte cost. n. 88/1987). La stessa giurisprudenza della Cassazione non è tuttavia assestata, come ha dimostrato in plurime occasioni successive.

302 Il tema è già stato affrontato approfonditamente nel capitolo I. Riteniamo che le conclusioni a cui siamo lì giunti non debbano essere limitate all'ordinamento spagnolo ma abbiano validità universale e generale.

3c.1. (segue) Tutela penale della vita privata.

La vita privata, laddove si svolga nel domicilio, può esser oggetto di ingerenza sia tramite la sua illegittima apprensione da parte di terzi non autorizzati, sia tramite la diffusione e rivelazione di ciò che i terzi hanno conosciuto della sfera privata dell'individuo.

La prima forma d'ingerenza ricade nel novero del primo comma dell'art. 615-bis c.p.304, comma che configura il reato d'indiscrezione. Affinché la condotta sia penalmente rilevante è necessario che l'indiscrezione sia realizzata attraverso l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora (trattasi di mezzi tecnologici capaci di invadere la sfera privata persino all'insaputa del titolare); esulano invece dalla fattispecie descritta le acquisizioni realizzate tramite mezzi non tecnologici, quali l'origliare, il fare domande a portieri o domestici, prendere visione di documenti, sbirciare attraverso fessure, ecc.. L'indiscrezione deve altresì avvenire indebitamente. Sull'avverbio si è aperto un profondo dibattito che sembra essersi concluso con l'attribuzione al termine del significato di “assenza di scriminanti generali” ex art. 50 e ss. c.p.305. Per quanto riguarda l'oggetto della tutela, ci si riferisce alle sole notizie o immagini attinenti la vita privata che si svolgano nel domicilio e che non abbiano alcun interesse sociale. Se il secondo punto non presenta problemi interpretativi ha,

la proprietà dell'immobile: è sufficiente infatti una situazione di fatto, quale il possesso, per poter parlare di titolarità del diritto.

304 Art. 615-bis c.p.: “Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

305 E, in particolare, ci si riferisce all'assenza della scriminante dell'esercizio del diritto e dell'adempimento del dovere.

invece, destato dubbi la limitazione della protezione prevista ai soli comportamenti che si tengano nel domicilio. La limitazione infatti da origine alla lacuna nella tutela offerta alla persona, che non trova alcuno strumento di protezione rispetto a ingerenze che, pur avendo le caratteristiche richieste dall'articolo in parola, siano carenti di quest'ultimo requisito. Pensiamo all'ipotesi dell'utilizzo di micro trasmettitori installati sul corpo della persona o posizionate sui suoi indumenti: si avrebbe in questo caso la captazione della voce dell'individuo, con conseguente apprensione delle notizie inerenti la vita privata del medesimo, senza la possibilità, paradossalmente, di