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Capitolo II. Diritto al rispetto della vita privata e familiare,

4. Limitazione dei diritti

Come abbiamo avuto modo di vedere nel capitolo I, quando si tratti del riconoscimento e della tutela dei diritti umani, un tema che non può esser tralasciato è quello attinente la limitazione dei medesimi. L'art. 8, in particolar modo, svolge la funzione fondamentale di protezione dell'individuo contro invasioni della sfera privata perpetrate dai poteri pubblici o dai privati174. L'articolo in parola richiama, testualmente, le “interferenze statali” e protegge gli individui proprio da tali misure limitative del diritto. Ricadono nel novero delle “interferenze” tanto atti quanto condotte, imputabili all'autorità pubblica, che siano volte a limitare l'esercizio del diritto in questione175: ci riferiamo quindi a un ampio spettro di attività statali quali atti legislativi, amministrativi e condotte materiali.

Sennonché il diritto alla vita privata e familiare non è un diritto assoluto e, pertanto, è suscettibile di limitazione. La misura limitativa del diritto deve possedere requisiti tipizzati affinché sia ammissibile ed è lo stesso articolo 8, al suo secondo comma, a definire gli elementi che giustificano l'interferenza. Il discorso può essere esteso, in generale, a qualsivoglia tipologia di diritto176: affinché sia ammissibile la limitazione del medesimo, realizzata a seguito di un'ingerenza imputabile allo Stato, è necessaria la presenza di determinati requisiti tipizzati dal legislatore. Dunque, nel momento in cui la Corte Edu sia chiamata a sentenziare sull'ammissibilità della misura limitativa adottata dallo Stato convenuto, dovrà chiedersi in primis se sia prevista

174 Lo Stato, ricordiamo, non è sottoposto a soli obblighi negativi ma anche positivi. Per approfondimenti vedasi Mowbray A., The Development of Positive

Obligations Under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights, Hart Publishing, Oxford, 2004; Clapham A., The Drittwirkung of the European Convention, in Macdonald R., Matscher F. e

Petzold H. (a cura di), The European System for the Protection of Human Rights, Nijhoff, Dordrecht, 1993, pp. 163-206.

175 Sulla nozione di interferenza la dottrina è pacifica. Vedasi, a titolo esemplificativo, Bartole S., De Sena P., Zagreblesky V., op. cit., p. 303.

una norma che legittimi l'ingerenza, in secondo luogo se lo Stato stia perseguendo uno scopo legittimo e, infine, dovrà sottoporre l'intervento statale al test di proporzionalità, non potendo quindi prescindere dall'analisi del caso concreto.

Il primo dei requisiti è l'espressa previsione per legge della misura limitativa del diritto adottata dallo Stato177; avvertiamo che il termine legge prescinde dalla connotazione da questo assunto nel nostro ordinamento: il requisito della legalità viene soddisfatto laddove esista una generica norma in vigore nell'ordinamento nazionale178. Affinché sia soddisfatto questo primo requisito non è sufficiente, però, la sola esistenza della “norma”, ma è necessario che l'atto raggiunga un determinato standard qualitativo. Dato il legame che intercorre tra la legalità e le esigenze di certezza del diritto, si richiede che l'atto non soltanto sia pubblico, ma che possegga altresì le caratteristiche di accessibilità e prevedibilità179. Una norma redatta secondo questi criteri consente infatti ai consociati di prevedere le conseguenze alle quali andranno incontro nel caso pratico e, rispetto all'art. 8 in particolar modo, permette loro di conoscere se la misura limitativa del diritto sia ammissibile o meno.

Seconda condizione da soddisfare è la presenza di uno scopo legittimo che giustifichi la misura limitativa. Solitamente tali scopi vengono illustrati dalla stessa Convenzione e gli articoli di riferimento vengono interpretati restrittivamente180. Riportiamo qui la classificazione offerta

177 Adoperando le due lingue ufficiali della Convenzione, “prévue par la loi” o “in

accordance with the law” o “prescribed by law”.

178 C. Eur. Dir. Uomo, 10/11/2005, ricorso n. 44774/98, causa Leyla Şahin c. Turchia.

La Corte Edu adopera nozioni autonome che prescindono dai significati che i vari Stati attribuiscono a determinati termini.

179 L'accessibilità presuppone che il cittadino disponga di informazioni sufficienti sulle norme giuridiche da applicarsi a un determinato caso concreto. Le norme devono dunque essere adeguatamente portate a conoscenza dei destinatari. La prevedibilità richiede la determinatezza nella tecnica di redazione e formulazione della disposizione e nella sua interpretazione.

180 A titolo esemplificativo, tali scopi sono: la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, i diritti e le libertà altrui, ecc..

da Bartole S., De Sena P., Zagreblesky V.181: possiamo identificare l'esistenza di tre categorie concettuali all'interno delle quali racchiudere gli scopi che legittimano la limitazione del diritto. La prima si riferisce alla tutela degli interessi dello Stato (ad esempio la sicurezza nazionale, l'imparzialità del potere giudiziario); la seconda si rivolge alla protezione di interessi della collettività (vi rientrano la salute pubblica e la prevenzione della criminalità); la terza, infine, è inerente alla tutela degli interessi privati (ad esempio i diritti dei terzi). L'art. 8 indica tassativamente le finalità legittime dell'interferenza: “sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, benessere economico del paese, difesa dell’ordine e prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Infine abbiamo il requisito della proporzionalità; avendo già precedentemente parlato del principio di proporzionalità182, è sufficiente qui richiamare i tre elementi che vanno a comporre il medesimo: adeguatezza, necessità e proporzionalità in senso stretto. Soltanto nell'ipotesi in cui venga superata tale rigorosa verifica, la misura risulterà ammissibile. Trattando qui della Convenzione Europea è però necessario completare il richiamo al principio di proporzionalità parlando del cosiddetto margine di apprezzamento, categoria di creazione giurisprudenziale la cui applicazione è stata bersaglio di una profonda critica183. La discrezionalità degli Stati trova minor o maggiore spazio in funzione del margine di apprezzamento: questo va infatti a delineare i confini della discrezionalità del potere statale, quando lo Stato sia chiamato a realizzare operazioni di bilanciamento tra diritti e interessi contrapposti. Di fatto, con lo strumento del margine di apprezzamento, la Corte Europea esercita un controllo più o

181 Cfr. op. cit. p. 306. 182 Vedasi capitolo I.

183 Vedasi, fra i molti, Tanzarella P., Il margine di apprezzamento, in Cartabia M. (a cura di), I diritti in azione, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 149 e ss..

meno invasivo sull'attività statale184. Il margine di apprezzamento varia al variare di determinati fattori, quali la natura del diritto, l'obiettivo che si intende perseguire, l'importanza del diritto per l'individuo185, ma l'indice di variabilità più importante è certamente costituito dalla presenza del consensus europeo. L'esistenza del consensus normativo tra gli Stati membri, definibile come una sorta di accordo e di uniformità di disciplina su un determinato aspetto, comporta la riduzione del margine di apprezzamento e, conseguentemente, della discrezionalità degli Stati.