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Il giocatore contrattualmente vincolato ad altra società

CAPITOLO 2: PROFILI GESTIONALI E CONTABILI DELLE SOCIETA’ D

2.5 Il costo di acquisto

2.5.1 Il giocatore contrattualmente vincolato ad altra società

Il trasferimento a titolo definitivo di un giocatore, prima della scadenza del relativo contratto, comporta il pagamento di un prezzo concordato tra le parti, a favore della società titolare in quel momento dei diritti alle prestazioni sportive. Da un punto di vista strettamente contabile, questa operazione impone di svolgere una serie di approfondimenti inerenti ai seguenti aspetti:

1. l’identificazione del momento temporale a cui riferire contabilmente l’operazione;

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3. le modalità attraverso le quali è regolata finanziariamente la compravendita dei DPC, a cui dedicherò uno specifico paragrafo.

Per quanto attiene il primo punto, i trasferimenti dei calciatori sono assoggettati dalle norme federali ad una particolare procedura, la cui osservanza è fondamentale sia per la validità del trasferimento che per l’identificazione del momento dal quale l’accordo inizia a produrre effetti.

Le Norme Organizzative Interne della FIGC identificano gli aspetti peculiari che devono essere rispettati al fine di poter considerare conclusa definitivamente l’acquisizione dei DPC e procedere alla conseguente appostazione in bilancio.

L’iter normalmente seguito per il trasferimento di un calciatore può essere ricondotto a tre fasi distinte, tutte potenzialmente significative per identificare il momento temporale a cui riferire la rilevazione contabile:

- la stipula del contratto di acquisto dei DPC;

- il deposito del contratto presso la Lega, che deve avvenire entro 5 giorni dalla stipula;

- il rilascio del visto di esecutività (73), che attribuisce efficacia al trasferimento.

La corretta determinazione del momento in cui procedere alla rilevazione dei DPC è argomento alquanto dibattuto in dottrina e ha dato spazio, soprattutto in passato (74), a comportamenti piuttosto difformi nella prassi operativa.

La soluzione al problema in esame non è questione di poco conto se si considera che, dall’individuazione di tale istante, iniziano a decorrere gli effetti derivanti dalla compravendita del DPC per entrambe le società coinvolte nel trasferimento. La società cedente, infatti, dovrà rilevare lo storno del valore contabile netto del DPC ceduto e il relativo effetto reddituale positivo o negativo in conto economico (75). Nel bilancio della società cessionaria, invece, l’effetto principale si osserva nello stato patrimoniale

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La Lega è tenuta a verificare la compatibilità dell’impegno assunto dalla società acquirente con la propria situazione economico – finanziaria. Qualora il controllo dia esito positivo, la stessa Lega procederà al rilascio del provvedimento che attribuisce esecutività all’accordo di trasferimento, il c.d. “visto di esecutività”.

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Cfr. BIANCHI L. A., CORRADO D., I bilanci delle società di calcio, op. cit., pag. 44-45.

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Trattandosi di cessione di una immobilizzazione, l’effetto in conto economico si sostanzia nell rilevazione della corrispondente plusvalenza o minusvalenza derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita e il corrispondente valore contabile netto del giocatore ceduto.

73 attraverso l’iscrizione del costo sostenuto per l’acquisto del nuovo giocatore all’interno della voce “B.I.8) Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori”.

Sia le NOIF, che la Raccomandazione Contabile n. 1, fanno decorrere la validità del trasferimento, non tanto dalla data della stipula dell’accordo tra le società coinvolte, quanto dalla data del deposito del contratto, subordinata però al rilascio del visto di esecutività della Lega (76). Pertanto, la stipula del contratto ed il relativo deposito presso la Lega costituiscono titolo per procedere ad una rilevazione dell’impegno contrattuale nei conti d’ordine delle rispettive società. La contabilizzazione della cessione, invece, dovrà essere posticipata, in ogni caso, alla data del rilascio del visto di esecutività.

Per quanto riguarda i contratti stipulati da società italiane con società iscritte a federazioni estere o direttamente con giocatori stranieri, il visto di esecutività è sostituito dalla data di rilascio, da parte della stessa FIGC, del certificato internazionale di trasferimento (c.d. “transfert”).

Passando adesso ad esaminare la determinazione del valore originario di iscrizione dei DPC, il criterio generale per l’individuazione del costo di acquisto delle immobilizzazioni è quello riportato al n. 1 dell’art. 2426 dove si legge che “le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori” (77).

Nel caso dei DPC, il valore originario da iscrivere in bilancio è dato dal prezzo sostenuto dalla società che acquisisce i diritti alle prestazioni sportive, a cui dovranno essere aggiunti gli oneri accessori rappresentati, principalmente, dalle somme riconosciute a favore di eventuali soggetti che hanno curato l’attività di intermediazione per il trasferimento del calciatore (78).

Di conseguenza, il costo complessivo dell’operazione per la società sportiva si compone, oltre che del valore del calciatore, rappresentato dal prezzo di scambio da riconoscere alla società cedente, anche di una percentuale di tale importo che la società

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L’importanza del visto si desume anche dal comma 4 dell’art. 39 NOIF, laddove si evidenzia che “L’utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto di esecutività è punito con la sanzione dell’ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave a termine del Codice di Giustizia Sportiva”. Al contempo, la Raccomandazione Contabile afferma che i contratti stipulati fra società italiane iscritte alle Leghe nazionali professionistiche diventano vincolanti per i contraenti solamente dopo il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega.

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È ormai parere condiviso che siano da considerarsi accessori soltanto gli oneri di diretta imputazione che consentono di disporre dell’immobilizzazione nel luogo e nelle condizioni adatte al suo utilizzo, mentre non possono essere considerati capitalizzabili i costi non strettamente correlati all’acquisizione o, sebbene correlati, non misurabili in maniera attendibile.

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Il riferimento, ovviamente, va alla quota di competenza del costo dei procuratori sportivi che curano questi rapporti in nome e per conto degli atleti professionisti.

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cessionaria versa al procuratore come commissione per l’attività di mediazione svolta nell’ambito della transazione.

Nel costo di acquisto potrebbero inoltre essere ricompresi anche altri eventuali oneri accessori, quali ad esempio tasse per la registrazione degli atti, onorari notarili, che rivestono comunque un ruolo di secondaria importanza nella determinazione del valore di iscrizione in bilancio, visto l’esiguo ammontare che assumono rispetto agli altri elementi del costo di acquisto.

2.5.2 Le modalità attraverso le quali sono regolate finanziariamente le transazioni