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Il perfezionamento dell’accordo di mediazione

3 Il Principio di capacità contributiva

6.4 Il perfezionamento dell’accordo di mediazione

Il procedimento di reclamo-mediazione si perfeziona con il versamento delle somme definite nell’atto di mediazione, ovvero della prima rata, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, se la controversia ha ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, il pagamento può essere effettuato anche tramite compensazione con il modello F24. Per le

311 Ibidem.

312 Articolo 15 comma 2 septis, D.lgs numero 17 bis del 1992.

313 Agenzia delle Entrate, Reclamo-mediazione, ricorso alla commissione tributaria. 314

95 controversie che hanno ad oggetto i rimborsi la procedura si perfezione con la sola sottoscrizione dell’accordo e vi devono essere indicate le somme dovute e i termini del pagamento. Se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla restituzione delle somme come riportato dal comma 6 dell’articolo 17 bis del D.Lgs numero 546 del 1992 l’accordo ha valore di “titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente”. Così facendo, nel caso di mancato pagamento dell’Amministrazione, tale accordo consente al contribuente di intraprendere un’azione di fronte al giudice. Il procedimento di reclamo- mediazione si perfeziona sempre con la sottoscrizione dell’accordo da parte delle parti quando siamo in presenza di controversie aventi ad oggetto operazioni catastali, e a seguito della mediazione gli atti catastali verranno modificati con i valori risultanti dall’accordo315

.

Il pagamento rateale è si ammesso come previsto dall’articolo 8 al comma 2 del D.Lgs numero 218 del 1997316 “ in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un

massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro”, inoltre

“le rate successive alla prima devono essere versata entro l’ultimo giorno di ciascun

trimestre”, “Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine del versamento della prima rata”317

.

Nel caso di inadempimento nei pagamenti rateli vi è stata una modifica dalla normativa prevista dall’articolo 15 ter comma 2 del D.P.R. numero 602 del 1973, in quanto decadeva il beneficio della rateizzazione qualora veniva meno il pagamento di una delle rate diverse dalla prima318, e venivano iscritte a ruolo le somme ancora dovute a titolo d’imposta interessi e sanzioni, e si applicava la sanzione prevista dall’articolo 13 del D.Lgs numero 471 del 1997 il quale prevedeva che era “aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a

titolo di imposta”319

.

Con la riforma del 2015 la “punizione” viene moderata: ed è applicabile il comma 3 dell’articolo 15 ter del D.P.R numero 602 del 1973, nel quale è esclusa la decadenza del pagamento rateale in caso ci si trovi di fronte ad un “lieve

inadempimento” il quale derivi da:

315 F. TESAURO, Manuale del processo tributario, op.cit., p.141 e ss.

316 In precedenza era ammessa in un massimo di otto rate portate a dodici nel caso di somme che superano i

cinquantamila euro, come stabilito dall’articolo 48 del decreto 546 del 1992 come richiamato dal comma 8 del precedente articolo 17 bis del medesimo articolo.

317 Circolare dell’Agenzia delle entrate 38/E del 2015. 318 Risoluzione agenzia delle entrate 25/E del 2014. 319Circolare dell’Agenzia delle entrate 38/E del 2015.

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 Non sufficiente versamento della rata per un valore che non deve superare il 3% della stessa e non deve in ogni modo superare i diecimila euro;

 Tardivo versamento della prima rata che però non deve superare i sette giorni.

In riferimento al comma 5 dell’articolo 15 ter su citato nel caso in cui il “il lieve

inadempimento” venga integrato da un tardivo pagamento o da un’insufficiente pagamento, si

deve iscrivere a ruolo l’eventuale frazione non pagata della sanzione la quale è adeguata all’importo non pagato o pagato con ritardo e in cui vengono ricompresi i relativi interessi. Questo non viene applicato se il contribuente si ravvede entro il termine di pagamento delle della rata successiva o nel caso di pagamento in un unica soluzione o del pagamento dell’ultima rata, entro i novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per il versamento320.

In ogni caso il mancato versamento delle rate successive alla prima, l'atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di 90 giorni, in caso di mancanza di attuazione della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta321 .

Nel caso della mediazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque percento del minimo imposto dalla legge. Questa misura è più del terzo previsto per l’accertamento con adesione, però meno del quaranta percento previsto per la conciliazione di primo grado. Si può dunque intuire la ratio del Legislatore che sottende la normativa degli strumenti deflattivi i quali hanno diversa riduzione delle sanzioni in base al momento in cui vi è l’instaurazione della controversia e si nota come tanto maggiore è la velocità con cui avviene la remissione della violazione da parte del contribuente e tanto maggiore sarà la “ricompensa”322. In riferimento al comma 6 dell’articolo 17 bis del D.Lgs numero 546 del 1992 per il versamento delle somme “si applicano le disposizione anche sanzionatorie, previste per

l’accertamento con adesione dell’articolo 8 del D.lgs 218 del 1997” in questo modo il

320 Ibidem.

321 Agenzia delle Entrate, Reclamo-mediazione, come quando.

322 A. BONUZZI, La nuova mediazione sconta le sanzioni,<https://www.ecnews.it/la-nuova-mediazione-sconta-

97 legislatore ha uniformato le modalità di pagamento delle somme che sono dovute a seguito dell’accertamento con adesione, del reclamo-mediazione e della conciliazione323

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