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Le modifiche ottenute con il D.Lgs numero 156 del 2015

3 Il Principio di capacità contributiva

6.2 Le modifiche ottenute con il D.Lgs numero 156 del 2015

Con le modifiche introdotte da questo decreto legge, la mediazione amplia il proprio spettro di applicazione e diventa applicabile anche a controversie che riguardano l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, gli Enti locali e ai relativi ausiliari, contestazioni riguardanti l’agente incaricato della riscossione e i soggetti iscritti all’albo definiti nell’articolo 53 del D.Lgs numero 446 del 1997294.

Questa scelta di aumentare le istituzioni interessate dal reclamo mediazione è giustificata dal principio di economicità dell’azione dell’Amministrazione definito dall’articolo 97 della Costituzione295, e dal fatto che si è notato un grande potere deflattivo dell’istituto per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate dopo la sua entrata in vigore nel 1992. Dunque il legislatore ha pensato di allargare la sfera di operatività dello stesso, perché ci si trova in presenza di un gran numero di contenziosi tributari di natura generale i quali hanno una durata molto lunga e una definizione a vantaggio dell’Amministrazione non sempre certa. Dopo l’introduzione del

292 G. MARONGIU, Statuto del contribuente. 293

Gli ulteriori elementi di cui può tener conto l’ente impositore nell’effettuare una proposta di mediazione sono: “l’eventuale incertezza delle questioni controverse” e il “grado di sostenibilità della pretesa” e il “principio di

economicità dell’azione dell’amministrativa”.

294 Circolare Agenzia delle Entrate 38/E del 2015. 295

89 D.Lgs numero 156 del 2015, nel rapporto trimestrale del MEF 296 per il periodo da ottobre a dicembre 2016 vediamo una diminuzione dei contenziosi rispetto al 2015297.

Con il nuovo reclamo-mediazione vengono semplificate le modalità di instaurazione del procedimento e non è più necessario presentare prima ricorso e poi reclamo in quanto si legge dal nuovo comma 1 dell’articolo 17 bis del D.Lgs. numero 546 del 1992 che “Per le

controversie di valore non superiore ai ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare”

permettendo così di accelerare lo svolgimento dell’operazione perché la proposizione dell’impugnazione genera agli effetti sostanziali e processuali tipici del ricorso anche quelli del reclamo-mediazione298.

Il procedimento di reclamo mediazione quindi viene introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso sulle stesse ragioni che dovevano essere portate all’attenzione del giudice, prima invece si doveva predisporre istanza di reclamo, e poi vi era in caso la mediazione. Tutto questo avviene perché vi è la mancanza della previgente disposizione che dichiarava esplicitamente applicabili al procedimento di reclamo le norme sulla proposizione del ricorso299.

Con questa nuova struttura il contribuente ha la facoltà di inserire nel ricorso la proposta di rideterminazione dell’ammontare della pretesa tributaria e questo era già possibile farlo nel testo previgente attraverso la presentazione del reclamo300, ora con questa nuova normativa si va a unificare e snellire tutto il procedimento.

La riforma dell’istituto operata dal Legislatore nel 2015 ha comportato due importanti novità, nell’ottica sempre di favorire la definizione delle controversie.

296 Le liti sono pari al 8.39% e il contenzioso con l’agenzia delle entrate si è ridotto del 19.44%, quello contro gli

Enti locali del 22.84%, contro l’agenzia delle dogane e dei monopoli del 31.61%, e quello contro altri enti di è ridotto del 3.36%.

297 S. LOCONTE, G. LO PRESTI, Reclamo mediazione tributaria. 298 Circolare Agenzia delle Entrate 38/E del 2015 al punto 1.7.2. 299 Ibidem.

300

Con riferimento al Reclamo, esso è un effetto automatico del ricorso e quindi è un atto che non vuole andare a incalzare il giudice ma vuole andare a sollecitare l’ente impositore in modo che questi rielabori la pretesa impositiva. Il reclamo quindi lo possiamo definire come quell’istanza che il contribuente fa all’ente affinché questi intervenga con il proprio potere di autotutela e rivaluti l’atto emanato. Cfr. M. LOVISETTI, Gli strumenti

90 In primo luogo, è stata diminuita dal 40% al 35% la sanzione da applicarsi in caso di perfezionamento della mediazione. Secondariamente, viene consentito di poter definire la controversia in conciliazione (con applicazione della sanzione nella misura del 40% in primo grado o del 50% se il gravame è pendente innanzi la Commissione Regionale) pur essendo stato esperito senza successo il procedimento di cui all’articolo 17-bis del D.Lgs. numero 546 del 1992 che sino a quel momento era precluso.

La presentazione del ricorso dà origine ad una fase amministrativa in cui si passa all’analisi del reclamo e della proposta di mediazione, questa fase ha una durata di novanta giorni, ed entro questa finestra temporale deve svolgersi il reclamo-mediazione, questo momento si colloca fra l’avvio dell’azione giudiziaria e l’istituzione dell’eventuale giudizio, ed è finalizzata ad evitare in caso di esito positivo che la causa prosegua di fronte al giudice tributario301.

Con l’introduzione delle novità di cui al citato D.Lgs. numero 156 del 2015, nella fase di istruttoria dell’istituto in oggetto si continuano a seguire le regole della disciplina precedente, e si è dunque ribadito che il soggetto adibito alla valutazione del reclamo e dell’eventuale proposta di mediazione formulata dal contribuente (ovvero alla formulazione di una proposta di mediazione) deve essere diverso dal soggetto che ha redatto l’atto accertativo302

.

Concretamente, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la procedura di cui all’articolo 17-bis è affidata all’Ufficio legale: pur se si tratta di persone differenti da quelle dell’Ufficio accertamento, non si può tacere che si tratta comunque di funzionari soggetti al medesimo Direttore.

Con riferimento ai tributi locali, poi, la previsione per cui il reclamo deve essere valutato da una struttura diversa e autonoma da quella che ha emesso l’atto si applica, come sancisce il comma 4 dell’articolo 17-bis, “compatibilmente con la propria struttura organizzativa”, con la conseguenza che, nella maggior parte dei casi, il funzionario che ha emesso l’atto accertativo sarà lo stesso con cui si instaura il contraddittorio in caso di istanza di accertamento con adesione e, in caso di esito negativo di questo, sarà colui che dovrà valutare il reclamo contenuto nel ricorso.

301 Circolare 38/E dell’Agenzia delle Entrate del 2015. 302

91 La mediazione tributaria è, dunque, una mediazione senza mediatore, perché in essa, a differenza della mediazione del processo civile, non vi è un terzo imparziale, ma comunque una persona facente parte dell’Ente impositore303

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Alla luce di tutto ciò, si può affermare che non siamo in presenza di un istituto giudiziale ma di una forma di autotutela da parte dell’Amministrazione, facendo si che ci sia una più adeguata determinazione del tributo da parte dell’Ente impositore. Esso ha lo scopo di permettere ad ogni Amministrazione di rivedere i propri errori prima che vi sia l’interevento del giudice304.