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Novità del ravvedimento operoso 2020

3 Il Principio di capacità contributiva

4.6 Novità del ravvedimento operoso 2020

Novità che arriva nel 2020 e collegata all’articolo 10 bis della legge di bilancio D.l. numero 124 del 2019, in cui vi è l’eliminazione dell’art. 13 comma 1 bis del D.Lgs. numero 472 del 1997, a seguito di questo il ravvedimento lungo può essere applicato a tutti i tributi. Il legislatore in questo modo aumenta le possibilità di utilizzare questo strumento deflattivo perché è nell’ottica di favorire la regolarizzazione spontanea del contribuente.

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73 Prima dell’entrata in vigore di tale decreto le problematiche riferite ai tributi locali, potevano essere sanate in autonomia solo entro la data di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui era stato commesso l’errore o l’omissione, superato questo momento il contribuente doveva aspettare la rilevazione dell’irregolarità e poi procedere al pagamento di quando dovuto. Tutto ciò era dovuto alla presenza dell’articolo 1 bis dell’articolo 13 del D.Lgs numero 1997 il quale permetteva di utilizzare il ravvedimento lungo esclusivamente per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

Con questa nuova normativa il contribuente può sanare la propria posizione, anche nei confronti di IMU e TASI per i quali il termine previsto per la presentazione della dichiarazione sia passato, le nuove regole essendo norme procedurali permettono di essere utilizzate anche per anni pregressi, in cui vi siano violazioni non ancora rimediate ne accertate alla data di entrata in vigore del decreto.

In ogni caso per le imposte locali il ravvedimento è possibile solamente se non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche da parte degli enti preposti. Per quei tributi che vengono “gestiti” dall’Agenzia come più volte è stato ribadito possono essere ravveduti anche durante le verifiche o anche a seguito di ispezioni, sempre però prima della notifica dell’atto impositivo e prima dell’esito del controllo automatizzato delle dichiarazioni232

.

Possiamo quindi notare che in base al tempo che intercorre fra la violazione e la sua successiva spontanea regolarizzazione, vi sono diverse tipologia di ravvedimento, le quali hanno vari gradi di riduzione delle sanzioni questo perché il meccanismo premiale che sta alla base della ratio del ravvedimento permette al contribuente e all’Amministrazione di arrivare prima alla conclusione della vicenda in essere senza dover ricorre in lunghi e non sempre vantaggiosi contenziosi, dunque il contribuente prima si ravvede e maggiore sarà il suo beneficio.

Con l’eliminazione delle cause che non permettevano di utilizzare il ravvedimento, oltre ad aumentare il campo di applicazione si attua una modifica anche alla ratio dell’istituto in esame, il quale era nato con il compito di premiare il contribuente che di sua volontà ravvedeva i propri errori ma con le modifiche apportate si adegua anche esso alla ratio degli altri istituti deflattivi i quali premiano il contribuente che volontariamente anche se non in

232 A. CARLESIMO, Ravvedimento lungo esteso ai tributi comunali, <https://www.ecnews.it/ravvedimento-

74 maniera spontanea confermi i rilievi formulati in sede di verifica dell’Agenzia delle Entrate e non vada in contenzioso.

5 Accertamento con adesione

5.1 Ratio ed evoluzione storica dell’istituto

L’accertamento con adesione è un istituto deflattivo del contenzioso tributario233

, il quale permette la non formazione del contenzioso fra ufficio e contribuente, consentendo di arrivare ad una determinazione concordata e più equa della pretesa che il fisco vanta nei confronti dei contribuenti, come potrebbe risultare dai processi verbali di constatazione o dagli avvisi di accertamento.

L’accertamento con adesione, denominato in passato come concordato era stato soppresso dalla riforma tributaria del 1971-1973, ma poi è stato reintrodotto dagli articoli 2 bis e 2 ter del D.l. del 30 settembre 1994 numero 564, convertito con legge numero 656 del 30 novembre 1994, poi la sua disciplina è stata nuovamente rivista con il D.Lgs. numero 218 del 19 giugno 1997 ed esso viene definito agli articoli da 1 a 13 di tale D.lgs.

L’accertamento è visto come uno strumento d’imposizione in attuazione del principio di collaborazione tra fisco e contribuente234, ed è utilizzato per semplificare il processo di accertamento, riducendo gli adempimenti richiesti al contribuente e consentendo di aumentare l’attività di controllo sostanziale dell’Amministrazione235

.

La ratio di questo istituto è quella della definizione concordata delle imposte nei casi in cui vi siano dubbi sulla pretesa; l’istituto in oggetto non dovrebbe essere utilizzato nei casi di illegittimità della pretesa, perché in tal caso dovrebbe essere azionato l’istituto

233 L’istituto qui in esame è rivolto a tutti i contribuenti, persone fisiche, società di persone, associazioni

professionali, società di capitali, enti; essi possono utilizzare l’istituto sia per questioni che riguardano il proprio carico tributario sia quando abbiamo situazioni in cui vi sono sostituti d’imposta. Cfr. V. CAPOZZI, Fondazione

nazionale dei commercialisti, in Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario, atti del convegno di Siena, 21

settembre 2015, p. 9.

234 Articolo 10 della L. numero 212 del 2000. 235

75 dell’autotutela236. Altro caso in cui non dovrebbe essere utilizzato l’accertamento con

adesione è nei casi in cui la pretesa del fisco sia pienamente legittima237.

L’istituto dell’accertamento con adesione è stato inquadrato da parte della dottrina come un atto bilaterale non negoziale238, non mancano pero i casi di chi lo considera in termini privatistici come una mera transazione239.

La definizione più convincente, a giudizio di chi scrive, è quella che vede lo stesso come un atto di accertamento unilaterale, pur essendo il risultato di un accordo con il contribuente, perché esso ha sempre la sostanza di un avviso di accertamento tranne per il fatto che il soggetto passivo dell’imposta ha fornito la sua adesione240

. La visione dell’accertamento con adesione in ottica unilaterale trova fondamento sul principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria; in tale ottica, alcuni studiosi241

riconducono l’accertamento con adesione all’esercizio più ampio del potere di autotutela, altri vedono invece le informazioni che l’Amministrazione riesce ad acquisisce nell’ambito del contradditorio con maggior rilevanza perché queste consentono di determinare l’obbligazione tributaria più vicina alla verità242.

La visione di tale istituto in ottica transattiva presuppone, invece, che lo stesso costituisca una deroga al principio dell’indisponibilità in quanto è un accordo fra ufficio e contribuente e non ha effetto se non vengono pagate le somme in esso concordate, secondo tale impostazione il legislatore non definisce un metodo per determinare nel modo più accurato il tributo realmente dovuto, ma un procedimento premiale che permette al reale imponibile di emergere243.

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Sul punto si rinvia a quanto già esposto al paragrafo 2 di questo capitolo.

237 V. CAPOZZI, op. cit., p. 7.

238 P. RUSSO, Diritto e processo nella teoria dell’obbligazione tributaria, Giuffrè, Milano, 1969, p. 388 e ss.. 239

F. GAFFURI, voce Concordato tributario, in Dig., disc., priv., sez. comm. III, troino, 1988, p. 289.

240 F. BATTISTONI FERRARA, Accertamento con adesione (diritto tributario), in Enc. dir., Aggiornamento,

II, Milano, 1998, p.27 e ss.; per un approfondimento si veda anche : E. MARELLO, L’accertamento con

adesione, Giappichelli, Torino 2000; M. T. MOSCATELLI, Moduli consensuali e istituti negoziali nell’attuazione del tributo,Giuffrè, Milano, 2007 ; M. VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributari, contributo allo studio dell’accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale,Giuffrè, Milano,

2001.

241 S. LA ROSA, Principi di diritto tributario,Giuffrè, Milano,2020, p. 426 e ss. 242 M. VERSIGLIONI, Accertamento con adesione, op. cit., p.7.

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76 Anche se l’atto di adesione non viene però elaborato unilateralmente dall’Amministrazione finanziaria, ma è il risultato di un accordo con il contribuente, lo stesso resta in ogni caso una forma di esercizio del potere impositivo; pertanto, non si è in presenza di un atto di diritto privato, in quanto la definizione dell’accordo non avviene con le consuete forme privatistiche ma con un provvedimento impositivo accetto dal contribuente244.

L’atto di adesione è un atto consensuale di determinazione del presupposto del tributo ma non negoziale, perché si individua con una adeguata motivazione la soluzione del contrasto interpretativo che sia conforme alla legge e i risultati che derivano dell’atto di adesione non discendono quindi dalla volontà delle parti ma dalla legge245.