3 Il Principio di capacità contributiva
7.2 Le varie tipologie di conciliazione
La conciliazione ha subito una profonda trasformazione con all’articolo 9 del D.Lgs numero 156 del 2015, e sono stati inseriti nell’articolo 48 del D.Lgs numero 546 del 1992 gli articoli 48 bis e 48 ter334.
La conciliazione può essere utilizzata dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs numero 156 del 2015 sia in primo che in secondo grado, in quanto è stato eliminato il riferimento al limite temporale entro cui la conciliazione poteva essere attuata. Invero, il previgente articolo 48, comma 2, individuava come limite la prima udienza del primo grado di giudizio.
A seguito della modifica normativa, è dunque possibile conciliare nel primo grado di giudizio anche in udienze successive alla prima, ovvero nel grado di appello.
Ancora una volta, è possibile avere un riscontro del fatto che il legislatore tende comunque a favorire la più rapida definizione della controversia attraverso l’abbattimento delle sanzioni connesso al perfezionamento della procedura. Invero, qualora la conciliazione venga perfezionata nel primo grado di giudizio, le sanzioni sono applicate misura del 40 percento dei minimi editali; viceversa, qualora la conciliazione si perfeziona davanti alla Commissione tributaria regionale, la sanzione è dovuta nella misura del 50 percento del minimo335.
Un’altra novità, come sopra anticipato, è rappresentata dalla possibilità di conciliare anche le controversie che sono oggetto di reclamo-mediazione disciplinate dall’articolo 17-bis del D.Lgs numero 546 del 1992.
334 Per un approfondimento si veda la circolare numero 38/E del 2015; 335
102 Non meno importante è la possibilità di sottoscrivere una conciliazione parziale, limitatamente a solo una parte delle doglianze oggetto del contendere, e proseguire il contenzioso relativamente alle materie non definite.
Il decreto, con l’inserimento dei nuovi commi, prevede due tipi di conciliazione336
:
Una conciliazione fuori udienza;
Una conciliazione in udienza.
7.2.1 Conciliazione in udienza (articolo 48-bis del D.Lgs numero 546 del 1992)
Quando le parti definiscono la controversia mediante la conciliazione direttamente in udienza, l’accordo viene inserito nel verbale redatto durante l’udienza, riportando in questo i termini della conciliazione.
Tale ipotesi si concretizza quando una delle parti, entro dieci giorni liberi prima dell’udienza di trattazione, presenta un’istanza di conciliazione totale o parziale della controversia.
Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente del collegio e dalle parti e il perfezionamento della conciliazione avviene con la redazione del processo verbale, comma 2 dell’articolo 48 del D.Lgs numero 546 del 1992.
Nel caso di conciliazione parziale, il processo prosegue per la restante parte non definita in conciliazione. In tal caso, considerato che il comma 3 dell’articolo 35 del D.Lgs numero 546 del 1992 dispone che nel processo tributario non sono consentite sentenze non definitive, e che, quindi, la Commissione tributaria deve effettuare un’unica sentenza, questa verrà emessa solo al termine del giudizio, dando atto dell’avvenuta conciliazione di una parte della pretesa e riportando la decisione nel merito ciò che non è stato conciliato parzialmente337.
Il giudice durante la conciliazione deve verificare sia la legittimità formale – cioè il rispetto delle norme di legge sotto il profilo dell’iter seguito per giungere alla definizione della controversia – sia la legittimità sostanziale, cioè che vi sia l’ammissibilità dell’accordo.
336 Circolare Agenzia delle Entrate, numero 17/E del 2016. 337
103 Il Giudice non può e non deve esprimere alcuna valutazione sul merito dell’intesa raggiunta e gli errori che vengono commessi dal giudice possono essere fatti valere in sede di impugnazione338.
7.2.2 Conciliazione fuori udienza (articolo 48 comma 5 del D.Lgs numero 546 del 1992)
Viene disposto che “L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero
fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della Commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3.”
Il legislatore ha dato la possibilità alle parti di definire la controversia prima che vi sia la trattazione della stessa.
Il contribuente quindi, su invito dell’Ente impositore o di sua iniziativa, si reca all’ufficio per verificare che vi sia la possibilità della definizione bonaria della lite e in questa sede viene redatta la proposta conciliativa.
La proposta può essere depositata fino alla data di trattazione in camera di consiglio oppure fino alla discussione in pubblica udienza e vi si deve indicare al suo interno: la commissione tributaria a cui si riferisce, i dati delle parti, la volontà di conciliare in cui vi deve essere l’indicazione degli elementi che sono oggetto della proposta, l’ammontare economico della conciliazione, la liquidazione dell’imposta degli interessi e delle sanzioni concordate, la motivazione dell’ufficio per l’effettuazione della conciliazione, le modalità di pagamento, l’accettazione incondizionata del contribuente alla proposta, la data la sottoscrizione delle parti339.
Raggiunto l’accordo, la conciliazione fuori udienza deve essere omologata dal giudice se la proposta è depositata prima della fissazione della data di trattazione della controversia si avrà il rito presidenziale. Il Presidente della Commissione nel momento in cui sussistano i presupposti e le condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto la conclusione del processo per cessata materia del contendere e lo comunica alle parti le quali devono provvedere al
338 Ibidem.
339
104 pagamento di quanto dovuto entro venti giorni dalla comunicazione, nel caso in cui si ritenga la conciliazione inammissibile il giudice fissa la data di trattazione della controversia con decreto da depositare entro dieci giorni dalla presentazione della proposta conciliativa340. Se invece la proposta conciliativa è depositata entro l’ultimo giorno fissato per la trattazione della controversia si avrà il rito collegiale uguale a quello della conciliazione in udienza e, nel caso di inammissibilità dell’accordo, la prosecuzione del giudizio.
Il versamento delle somme dovute va eseguito in un'unica soluzione oppure in forma rateale con il modello F24 per le imposte dirette, imposte sostitutive, IRAP o IVA e l’F23 per le altre imposte indirette.
La circolare del MEF numero 235 del 1997, affermava che in presenza di conciliazione pre- concordata, gli uffici nel caso in cui rilevino il mancato pagamento delle somme dovute dopo la comunicazione del decreto presidenziale di estinzione del giudizio, devono presentare reclamo secondo le modalità previste dall’articolo 28 del D.Lgs numero 546 del 1992 rimuovendo gli effetti estintivi del processo341.
Tale precisazione è oggi priva di valore, posto che – a seguito della novella normativa – la conciliazione si perfeziona oggi con la sottoscrizione dell’atto conciliativo.