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IL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO E L’IMPORTANZA DELLA

Il ruolo della formazione

Negli ultimi anni il servizio civile è diventato uno strumento, che contribuisce in maniera rilevante alla formazione dei giovani. Quest’ultima è diventa un fattore costitutivo della proposta fatta ai giovani volontari, infatti il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale valuta molto attentamente sia che gli enti abbiano mezzi e risorse adeguate allo svolgimento dei progetti e sia che questi ultimi possano effettivamente far acquisire ai volontari nuove competenze. Gli enti del terzo settore che intendo diventare enti presso cui svolgere il servizio civile devono seguire un percorso di accreditamento e iscrizione all’albo del Servizio Civile Universale secondo quanto stabilito dalla circolare del 3 agosto 2017: “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione”.

La nascita di un progetto e la sua attuazione avviene dopo varie fasi, e dopo un’attenta valutazione, che di seguito vedremo più nel dettaglio.

Il percorso per l’attuazione di un nuovo progetto prevede varie fasi:

• Accreditamento: l’ente che intende partecipare attivamente al sistema del servizio civile, deve accreditarsi presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, in modo tale da dimostrare di avere le caratteristiche e requisiti per l’iscrizione all’albo del servizio civile, fondamentale per poter presentare i progetti.

• Progettazione: dopo l’accreditamento e l’iscrizione all’albo l’ente può presentare il proprio progetto di servizio civile, nel quale una parta va dedicata espressamente alla formazione sia generale, che specifica definendo il numero di ore e i contenuti.

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• Monitoraggio: nel momento in cui il progetto viene realizzato vengono messe in atto delle procedure di monitoraggio per verificare l’effettiva realizzazione dei percorsi formativi e il loro effetto sui partecipanti108.

Il procedimento di iscrizione all’ Albo degli enti del servizio civile

universale

Secondo la circolare del 3 agosto 2017 “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” gli enti che vogliono far parte del sistema del SCU devono avviare il processo di accreditamento. L’ente avvia il procedimento presentando la richiesta di iscrizione, adeguamento o modifica dell’iscrizione all’Albo al Dipartimento presentando la documentazione specifica109. L’iscrizione

all’Albo è fondamentale per gli enti perché solo chi è iscritto ha la possibilità di presentare i progetti.

L’Albo del servizio civile è stato istituito dall’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è tenuto dal Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale ed è quest’ultimo che provvede alle iscrizioni e agli aggiornamenti110.

L’Albo prevede diverse sezioni:

1. sezione nazionale, alla quale sono iscritti amministrazioni centrali dello Stato, amministrazioni pubbliche, e organizzazioni private con una articolazione di almeno cento sedi di attuazione operanti in almeno due regioni e/o all’estero, comprese sia le eventuali sedi all’estero che le sedi di enti di accoglienza;

2. distinte sezioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, l’iscrizione è possibile a quelli enti che operano esclusivamente in un’unica regione o provincia autonoma e che hanno un’articolazione minima di

108 C.DE LUCA et alia, op.cit., p.131.

109 DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, Circolare 3 agosto 2017

“Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione”, p. 10.

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trenta sedi di attuazione, comprese le eventuali sedi di enti di accoglienza111.

Sono diversi anche i settori per i quali l’ente si può iscrivere e per i quali può presentare i progetti: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità italiane all’estero.

Modalità di iscrizione

Se l’ente che vuole partecipare al sistema di SCU, ha i requisiti che abbiamo appena visto può inoltrare la propria candidatura esclusivamente per via telematica al Dipartimento sia che si tratti di richieste di iscrizione, di adeguamento e/o di modifica dell’iscrizione esclusivamente per via telematica, mediante apposita istanza firmata digitalmente, a pena di nullità, dal legale rappresentante dell’ente o da un suo delegato, redatta secondo il modello previsto112.

I requisiti

Per riuscire a iscriversi all’albo gli enti e le organizzazioni devono dimostrare di avere i requisiti richiesti dall’articolo 3 della legge 64/2001 e dall’articolo 11 del decreto legislativo 40/2017. Tra i requisiti più importanti ricordiamo

• assenza scopo di lucro

• capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile universale

• corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’art.1 della legge n. 64/2001 e all’art. 2 del decreto legislativo n. 40/2017

111 Ibidem.

112 DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, Circolare 3 agosto 2017

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• svolgimento di una attività continuativa da almeno tre anni nei settori di intervento scelti in fase di iscrizione all’albo, fra quelli elencati all’art. 3 del decreto legislativo 40/2017113.

Oltre ai requisiti viene valutata la capacità organizzativa e la possibilità di impiego degli enti in modo che questi abbiano le risorse adatte per fornire una formazione e un’esperienza adeguata ai volontari. Questa è valutata con riferimento alla sede di attuazione del progetto nella quale si svolgeranno le attività previste dal progetto e in base alle risorse umane e strumentali di cui l’ente è dotato per lo svolgimento delle attività.

Valutazione della capacità organizzativa

Per quanto concerne la capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti devono dimostrare il possesso dei livelli minimi specificati nel decreto legislativo n. 40/2017, consistenti in114:

a) un’articolazione organizzativa di cento o trenta sedi di attuazione, in relazione alla sezione dell’albo prescelta, ivi incluse eventuali sedi all’estero e sedi di enti di accoglienza, aventi i requisiti di cui all’art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 40/2017;

b) personale qualificato e in possesso di titoli di studio adeguati o esperienza biennale nelle relative funzioni o che abbia svolto dei corsi specifici di formazione in particolare115:

• Coordinatore Responsabile del servizio civile universale: deve essere in possesso del diploma di scuola media di II grado, che abbia avuto esperienze dirette di almeno due anni del SCN o che abbia frequentato i corsi direttamente organizzati dal Dipartimento. L’incarico è assegnato su delibera dei 4 organi decisionali dell’ente. Il suo compito è quello di responsabile del servizio civile in tutte le sue articolazioni e manifestazioni.

113 Ivi., p.6.

114 Ivi., p.6.

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• Responsabile della formazione e valorizzazione delle competenze: deve essere in possesso di una laurea in scienze della formazione, dell’educazione o equivalente; esperienza di almeno due anni nell’ambito della formazione, che abbia frequentato un corso sulla formazione e sulla valorizzazione delle competenze organizzato dal dipartimento. Coordina le politiche formative dell’ente e delle varie sedi di attuazione che ne fanno parte. L’incarico di Responsabile della formazione e valorizzazione delle competenze può essere ricoperto anche da due persone diverse in relazione alla formazione e alla valorizzazione e certificazione delle competenze.

• Responsabile della gestione degli operatori volontari: deve avere la laurea in: giurisprudenza, economia e commercio, scienze dell’amministrazione o equipollente; oppure esperienza di due anni nella gestione del personale o che abbia svolto specifici corsi di formazione nelle materie suddette. Coordina tutte le attività mirate alla gestione degli operatori volontari impegnati nella realizzazione dei programmi di intervento e progetti da realizzarsi in Italia e all’estero.

• Responsabile dell’informatica: persona in possesso del diploma di laurea in informatica o ingegneria informatica; oppure che abbia avuto esperienza diretta nel campo di almeno due anni. Coordina il sistema informatico dell’ente, con particolare riferimento ai collegamenti con il Dipartimento e con le sedi di attuazione, nonché la gestione delle banche dati e del sito internet.

• Responsabile della sicurezza: in possesso di laurea in materie tecniche, che abbia frequentato almeno un corso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, oppure che abbia esperienza di almeno due anni nel campo della sicurezza. Coordina le attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro concernenti tutte le sedi di attuazione di progetto dell’ente.

• Responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale: persona in possesso di laurea in: Giurisprudenza,

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Sociologia, Economia e Commercio, Scienze dell’Amministrazione, Scienze Politiche, Statistica o equipollenti; o che abbia lavorato per almeno due anni nel controllo e la verifica di attività, anche del servizio civile, e della valutazione di interventi nelle politiche sociali ed educative, o abbia frequentato corsi al riguardo tra cui quelli organizzati dal Dipartimento. Coordina tutte le attività mirate al controllo e alla verifica della realizzazione dei progetti nonché alla valutazione degli stessi.

Tutte le figure previste dal sistema servizio civile, sia per quanto riguarda l’iscrizione all’albo, la progettazione e la formazione sono incompatibili con lo status di volontario.

Le amministrazioni centrali dello Stato devono dimostrare unicamente i requisiti di cui alla lettera b)116.

Inoltre, possono considerarsi ulteriori condizioni per l’iscrizione:

• ubicazione della sede legale dell’ente richiedente, nell’ambito del territorio italiano;

• sottoscrizione, da parte del responsabile legale dell’ente richiedente della “Carta di impegno etico del servizio civile universale”;

• dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, di certificazione in materia di antimafia con riferimento agli enti privati no profit.

I requisiti per l’iscrizione, qui individuati, devono essere mantenuti dall’ente, anche a seguito dell’iscrizione all’albo. Il venir meno anche di uno dei prescritti requisiti comporta la cancellazione dall’albo, questi ultimi verranno verificati tramite controlli o ispezioni a campione. L’ente deve comunicare qualsiasi variazione al Dipartimento che potrà valutare la persistenza dei requisiti o meno117.

116 Ivi., p. 6.

82 Esito del procedimento

Il Dipartimento, a seguito delle richieste provvede ad accogliere o a respingere le domande di iscrizione, di adeguamento o modifica, comunicandolo tempestivamente agli interessati.

Nel caso di esito positivo, il Dipartimento accoglie l’istanza dell’ente di iscriversi ad una delle sezioni dell’albo con possibilità per l’ente di presentare programmi di intervento in relazione ai settori prescelti.

Nel caso di esito negativo il Dipartimento ha respinto la richiesta di iscrizione a causa dell’assenza di uno dei requisiti previsti118.

Iscrizione all’Albo Modalità di richiesta Via telematica

Requisiti

• assenza scopo di lucro

• capacità organizzativa adeguata

• corrispondenza tra i propri fini istituzionali e quelli previsti dalla normativa del SCU

• aver svolto un’attività continuativa di almeno tre anni nel settore in cui si è scelto di candidarsi

Valutazione capacità organizzativa

• articolazione organizzativa di 100 o 30 sedi di attuazione in base in base alla sezione prescelta dell’albo

• presenza di personale qualificato per svolgere i progetti di SCU

Esito del processo Positivo  Iscrizione all’ albo

Negativo  Assenza di uno dei requisiti richiesti

Presentazione dei progetti di SCU

La fase successiva all’iscrizione all’albo e quella della presentazione e valutazione dei progetti, infatti non è sufficiente solamente essere iscritti all’albo per potere

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mettere in atto questi ultimi, questi devono poi essere approvati e rispettare standard precisi. Per assicurare ai giovani partecipanti una formazione di qualità e delle attività che permettano loro di acquisire nuove competenze anche questi vengono attentamente valutati e infine approvati per poi essere messi in pratica. Presentazione progetto

La modalità di presentazione dei progetti di SCU è esclusivamente online e gli enti ricevono una ricevuta dalla PEC del Dipartimento e un documento che attesa l’inserimento sul portale HELIOS con la relativa documentazione119. Gli enti che

sono iscritti alla sezione nazionale dell’Albo devono presentare i loro progetti al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Gli enti invece iscritti alle sezioni regionali o provinciali dovranno presentare la domanda ai relativi uffici regionali o provinciali. Per i progetti da realizzare all’estero a prescindere dalla sezione dell’albo a cui è iscritto l’ente vanno presentati al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con le stesse modalità previste per gli altri120.

Limiti e requisiti dei progetti

Come ricordato i progetti possono essere presentati solamente dagli iscritti all’albo e per le sedi di attuazione già accreditate, con figure già accreditate e per un solo settore d’intervento.

I progetti di servizio civile devono avere durata annuale e non possono essere presentati progetti con durate differenti. Per quello che riguarda le ore di attività dei volontari queste non devono essere inferiori alle 30 ore settimanali, che equivalgono ad un monte di ore annuo di 1400 ore a cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito. Nel caso in cui si scelga la soluzione del monte di ore annuo, i volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno 12 ore a settimana, rimanendo invariati i giorni di servizio previsti per i singoli progetti. Per tutelare la salute e la sicurezza dei volontari, le attività previste dal progetto devono essere svolte nel rispetto della normativa in materia e sicurezza del lavoro,

119 http://www.serviziocivile.gov.it/main/area-enti-hp/progetti-di-scn/faq/

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in base al settore in cui operano, secondo il decreto amministrativo 81/2008 e dalla sua integrazione 106/2009121.

Valutazione dei progetti

Dopo un’accurata valutazione della documentazione e valutazione di merito, ai progetti rimanenti vengono assegnati dei punteggi in base ad una scala di valutazione che tiene in considerazione questi parametri:

• caratteristiche dei progetti: questa dimensione tende a valutare quali sono le principali caratteristiche dei progetti in termini di capacità progettuale in senso stretto, come il contesto territoriale, gli obiettivi da raggiungere, le attività previste e il numero di volontari, nonché la rilevanza e coerenza;

• caratteristiche organizzative: a questo livello viene valutato il progetto dal punto di vista della capacità organizzativa, come le modalità attuative, controlli e monitoraggio, attività di promozione e sensibilizzazione e risorse finanziarie impegnate;

• caratteristiche delle conoscenze acquisibili: viene valutato come il progetto proposto possa fare acquisire ai volontari conoscenze in termini di formazione generale e specifica, conoscenze certificabili e valide, in modo che queste possano essere riconosciute come tirocini o titoli validi per il curriculum vitae o comunque certificabili122.

Esito sulla valutazione del progetto

Alla fine del processo di valutazione, in base ai punteggi che sono stati assegnati da ogni progetto, viene costituita una graduatoria provvisoria che viene pubblicata sul sito del Dipartimento. Contemporaneamente il Dipartimento e gli uffici competenti ne danno tempestiva comunicazione agli enti, sia che il progetto sia stato approvato, sia che sia stato rifiutato perché valutato negativamente.

121 DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE, “Prontuario contenente le

caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”, maggio 2016, pp.5-6.

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A seguito della pubblicazione, gli enti posso presentare entro 15 giorni le proprie eccezioni motivate. Entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, tenuto conto delle eccezioni il Dipartimento approva la graduatoria definitiva che viene pubblicata sul sito dell’Ufficio assieme al provvedimento di approvazione123.

Presentazione dei progetti SCU Presentazione

progetto

• Possono presentare progetti solo gli enti iscritti all’Albo • Solo per via telematica

Limiti e requisiti previsti

• I progetti devono avere durata di un anno

• Limiti per il monte ore in cui sono impiegati volontari

• Le attività devono svolgersi nel rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro

Valutazione dei progetti

• Caratteristiche dei progetti • Caratteristiche organizzative

• Caratteristiche delle conoscenze acquisibili

Esito della valutazione

• Il risultato sia negativo che positivo viene tempestivamente comunicato all’ente

• Pubblicazione sul sito del Dipartimento della graduatoria provvisoria

• Dopo 20 giorni, pubblicazione della graduatoria definitiva con decreto di approvazione

La formazione dei volontari

La formazione nel SCU è un elemento strategico, indispensabile per consolidarne l’identità di “istituzione deputata alla difesa della Patria”, da intendersi come dovere di salvaguardia e promozione dei valori costituzionali fondanti la comunità dei consociati e, quindi, di difesa della Repubblica e delle sue istituzioni, così come disegnate ed articolate nella Costituzione.

La formazione diventa uno strumento necessario per:

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• fornire ai giovani strumenti per vivere correttamente l’esperienza servizio civile;

• sviluppare all’interno degli enti la cultura del servizio civile; • assicurare il carattere nazionale e unitario del servizio civile; • promuovere i valori ed i diritti universali dell’uomo.

Le Linee guida per la formazione generale, tracciate dal Dipartimento, non possono configurarsi come un sistema formativo completo, ma rappresentano quei principi ai quali devono ispirarsi tutti gli enti, nazionali e regionali. Lo stesso Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e le regioni devono basarsi su questi quando organizzano i relativi corsi di formazione124.

I volontari del SCU hanno l’obbligo di frequentare sia i corsi di formazione generale e sia quelli specifici per ogni progetto. Nel caso di assenza dovranno obbligatoriamente provvedere al recupero delle lezioni perse125.

La formazione serve a sottolineare il legame storico culturale che lega il servizio civile all’obiezione di coscienza, quest’ultimo lo caratterizza e lo differenzia dalle altre forme di intervento ed impegno sociale126.

Il servizio civile è anche un’opportunità per sviluppare nei volontari un maggiore senso civico. Pertanto, è importante che parte della formazione si basi anche sui principi della nostra Costituzione, come quadro di riferimento indispensabile per costruire il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli dei propri diritti e doveri. Per il volontario diventa un’occasione unica per imparare ad esprimere sé stesso, acquisire il senso di appartenenza alle diverse comunità e tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta costituzionale127.

I formatori

Una delle figure più importanti e rilevanti è senza dubbio la figura del formatore. È possibile accreditare come formatore (per la parte generale), un dipendente

124 DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE, “Linee guida per la formazione

generale dei giovani in servizio civile nazionale”, p. 1.

125 Ivi., p. 2.

126 Ivi., p. 3.

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dello stesso ente di SCU, un dipendente a contratto o altro personale volontario. Questi devono essere in possesso di titolo di studio di istruzione superiore ed esperienza in ambito formativo di almeno:

• tre anni (minimo 50 giornate di formazione annue risultanti dalla media aritmetica delle giornate di formazione effettuate nei tre anni previsti), di cui uno nell’ambito specifico del servizio civile non inferiore alle 50 giornate;

• 1200 ore di formazione negli ultimi sei anni, di cui 200 nell’ambito specifico del servizio civile.

In tutte e due i casi l’esperienza del servizio civile può essere sostituita dalla frequenza di un percorso formativo organizzato dall’Ufficio nazionale o dalla Regione o Provincia autonoma competente, che va considerato in aggiunta ai tre anni o alle 1200 ore di esperienza formativa prevista.

Per garantire la qualità della formazione, i formatori devono partecipare, almeno ogni due anni, a corsi di aggiornamento organizzati, dall’Ufficio nazionale o dalle Regioni e Province autonome. Quando l’ente presenta il progetto al Dipartimento nella scheda deve essere indicato chiaramente quale modulo verrà trattato dal singolo formatore per permette ai relativi uffici di verificare l’effettiva competenza del formatore indicato128.

Operatore locale di progetto (OLP)

Un’ altra figura importante e che accompagna i giovani nella loro esperienza di SCU è l’operatore locale di progetto. Può essere un volontario, un dipendente o altro personale a contratto, con capacità e professionalità specifiche inerenti alle attività e gli obiettivi previsti dal progetto. Deve essere capace di fungere da coordinatore e responsabile delle attività dei volontari, con caratteristiche tali cioè da poter essere “maestro” al volontario. È il referente per i partecipanti alla realizzazione del progetto relativamente a tutte le tematiche legate all’attuazione del progetto ed è disponibile

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in sede per almeno 10 ore a settimana. L’operatore deve essere in possesso di un

titolo di studio attinente alle attività svolte129.

Requisiti:

• titolo di studio attinente alle attività specifiche previste dal progetto o titoli professionali evidenziati da un curriculum

• almeno due anni di esperienza nelle attività specifiche

• esperienza di servizio civile, anche ai sensi della L. 230/98, o preparazione specifica tramite un seminario di almeno un giorno organizzato dall'UNSC

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