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La nascita del Servizio Civile in Italia

Il servizio civile nasce come alternativa alla leva militare per gli obbiettori di coscienza che in questo modo potevano comunque contribuire alla difesa della patria ma senza imbracciare le armi. Oggi il Servizio Civile Nazionale (SCN) è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, ed è diventato anche un’opportunità per partecipare attivamente alla vita sociale e civile attraverso l’impegno in progetti di rilevanza sociale che possono contribuire alla crescita personale dei ragazzi e a formare competenze tecniche utili nel mondo del lavoro, ricevendo anche un piccolo compenso per l’attività svolta.

Il primo a parlare di servizio civile fu Aldo Capitini, filosofo italiano della non violenza. Nell’immediato dopo guerra attraverso alcuni articoli propose il servizio civile come alternativa al servizio militare, questo doveva servire all’addestramento della popolazione alle tecniche della non violenza, in modo da lasciare maturare nei cittadini la scelta democratica per uscire definitivamente dell’ideologia ancora diffusa del fascismo. Secondo questa prospettiva il servizio civile appare come uno strumento di democratizzazione della società64.

La prima dichiarazione di obiezione di coscienza in Italia, dopo la seconda guerra mondiale, risale al 1948 quando Pietro Pinna rifiuta di indossare la divisa e per questo verrà prima denunciato e poi condannato, si innescherà in seguito un meccanismo di condanne e vari richiami sotto le armi che porteranno Pinna ad essere condannato più volte per lo stesso reato. Seguiranno altri casi simili che attireranno l’attenzione dell’opinione pubblica. Nonostante si tratti di casi isolati

64 M. CHIURCHIÙ et al., Senza armi per la pace: profili e prospettive del nuovo servizio civile, a cura

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sorge una nuova esigenza sociale ed etica: quella di tutelare la libertà di coscienza di chi rifiuta l’uso delle armi65.

In Parlamento si avvia così una prima discussione intorno a due proposte di legge che cercano in qualche modo di colmare il vuoto legislativo. Tuttavia, queste proposte non raccolgono forza politica sufficiente e restano senza esito. L’obiezione di coscienza resta possibile solo come gesto individuale.

L’allora sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, cercò varie volte di riaccendere il dibattito sulla questione tramite diverse iniziative, come la proiezione di un film all’epoca censurato come “Non uccidere” di Autant Lara. Grazie a queste iniziative il dibattito iniziò a coinvolgere l’opinione pubblica. Furono diversi i personaggi storici della non violenza che si impegnarono a mantenere vivo il dibattito. Due casi, in cui erano coinvolti due preti cattolici, fecero infine scoppiare il caso a livello nazionale, proprio perché fu inusuale che il caso potesse coinvolgerli. Il primo caso coinvolgeva il religioso Ernesto Balducci, che nel 1963 venne condannato per apologia di reato, avendo pubblicamente difeso Gozzini, il primo obiettore di coscienza dichiaratamente cattolico.

Successivamente, nel 1965, stessa sorte toccò a don Lorenzo Milani. Il sacerdote aveva pubblicato una lettera indirizzandola a quei cappellani militari che avevano definito il gesto degli obiettori di coscienza come vile ed estraneo al comandamento cristiano dell’amore. Anch’egli fu condannato per apologia di reato. Diventerà nota la lettera con cui don Milani si difenderà in tribunali, “Lettera ai giudici”, che da quel momento verrà considerata il manifesto dell’obiezione di coscienza in Italia. A distanza di anni questo documento rimane attuale e moderno in maniera impressionante66.

In un periodo influenzato dal clima del sessantotto il tema dell’obiezione di coscienza non era più solo un argomento di dibattito, era diventata una scelta di vita definitiva, quei ragazzi erano disposti ad andare in galera pur di mantenersi fedeli a quello in cui credevano. Col tempo molti iniziarono a prestare servizio

65 Ivi., p.20.

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volontario presso comunità disagiate e si iniziava a percepire un clima più disteso nei loro confronti. Infatti, gli arresti e le denunce iniziarono a diminuire67. Il

servizio civile entra a far parte del linguaggio istituzionale con la legge Pedini del 1996 (N°1033/1966) che disciplina le forme di volontariato all’estero, i giovani che svolgevano servizio civile dopo l’approvazione di questa legge non erano immediatamente esonerati dal servizio militare, ma potevano richiederlo.

Nel 1968 in occasione del terremoto del Belice, possiamo ricordare un episodio rilevante per la storia del servizio civile, molti giovani chiesero di essere assegnati ai servizi per la ricostruzione validi anche dal punto di vista dell’adempimento militare, non arrivò loro nessuna risposta ufficiale, ma di fatto questi ragazzi non ricevettero la cartolina di precetto68.

Il 15 dicembre 1972 verrà emanata la legge 772 che ha fatto diventare l’obiezione di coscienza un istituto riconosciuto nell’ordinamento dello Stato.

Il Servizio Civile Nazionale prima della riforma

Come abbiamo visto per il terzo settore, prima di arrivare a parlare della legge delega del 2016, è opportuno vedere come nel corso del tempo si è evoluto il concetto di servizio civile e quali sono state le tappe più importanti. Anche in questo caso si tratta di un percorso alla ricerca di un’identità ben definita che lo possa far diventare uno strumento di crescita e occupabilità per i giovani. Numerosi inoltre sono anche i riferimenti normativi all’aspetto della formazione che rappresentano l’altra faccia della medaglia.

Nel 1972 come ricordato precedentemente il Governo approva la legge n. 772 "Norme in materia di obiezione di coscienza", che sancisce il diritto all'obiezione per motivi morali, religiosi e filosofici ed istituisce il servizio civile, sostitutivo del servizio militare e quindi obbligatorio.

Nel 1989 la Sentenza della Corte Costituzionale parifica la durata dei due servizi, militare e civile, incrementando la domanda di adesione al servizio civile

67 Ivi., p. 22.

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obbligatorio da parte di associazioni locali del terzo settore, comuni, università, unità sanitarie locali.

Nel 1998 con la legge n. 230 del 1998 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" abroga la legge n. 772 del 1972 e riconosce l'obiezione di coscienza quale diritto del cittadino, istituisce la Consulta Nazionale per il Servizio Civile, organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto e nasce l’Ufficio nazionale per il servizio civile. Da questo momento il servizio civile cessa di essere competenza del Ministero della Difesa e viene affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel 2000 la legge 331 del 2000 "Norma per la istituzione del servizio militare professionale" fissa al 1° gennaio 2007 la data di sospensione della leva obbligatoria che viene in seguito anticipata al 1° gennaio 2005 (legge 23 agosto 2004 n. 226).

Nel 2001 è approvata la legge 64/01 "Istituzione del servizio civile nazionale" che decreta la nascita del Servizio Civile Nazionale: un servizio volontario destinato ai giovani dai 18 ai 26 anni, aperto anche alle donne, che intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l'esperienza umana di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale.

Nel 2005 viene sospeso il servizio di leva, cessa il servizio civile sostitutivo (legge n. 230 del 1998) e resta solo il Servizio Civile Nazionale (Legge 64/01).

Inizia la nuova era del Servizio Civile Nazionale.

Nel 2006, anno che segna la storia del servizio civile, entrano in vigore le disposizioni del decreto legislativo del 5 aprile 2002, n°77 relative al trasferimento delle competenze gestionali del SCN alle regioni e province autonome, tenute ad istituire l’albo degli enti aderenti del proprio territorio. Nello stesso anno ricordiamo la circolare del 2 febbraio su “Norma sull’accreditamento degli enti del servizio civile nazionale”. La determina del 4 aprile sulle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”. La circolare sul “Monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale”.

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Ed infine il decreto ministeriale del 3 agosto “Approvazione del prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi”69.

Nel 2013 con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, all’articolo 1, comma 253, prevede l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace. Tale disposizione è volta a dare ulteriore attuazione ai principi ispiratori del Servizio civile nazionale. Il contingente sarà impegnato in azioni di pace non governative in aree a rischio di conflitto o in caso di emergenze ambientali.

Leggi sul servizio civile

1972 Legge n. 772/1972 “Norme in materia di obiezione di coscienza” 1989 Parificazione tra servizio civile e militare

1998 Nasce la consulta nazionale per il servizio civile 2000 Istituzione del servizio militare professionale 2001 Istituzione del servizio civile nazionale 2005 Sospensione leva militare

2006 Nuove disposizioni per gli enti del SCN e nuove diposizioni sulla formazione dei volontari 2013 Istituzione dei corpi civili di pace

2016 Riforma del terzo settore e disciplina del servizio civile universale

Concetto e definizione di Servizio civile

Nel 2001 nasce il Servizio Civile Nazionale con l’approvazione della legge 64/01, viene istituito come un servizio volontario inizialmente, destinato ai giovani dai 18 ai 26 anni, per effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso un’esperienza di solidarietà e cooperazione alla tutela del patrimonio nazionale. I giovani coinvolti da questa iniziativa, va ricordato che possono essere impiegati solo presso enti pubblici e organizzazioni no profit, al fine di evitare situazioni di sfruttamento, visto che le organizzazioni presso cui è

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possibile svolgere il servizio civile godono già di un vantaggio nel costo di erogazione dei servizi70.

Il servizio civile

Contribuisce alla tutela del

patrimonio sociale e culturale Per i ragazzi dai 18

ai 28 anni

Strumento di cittadinanza attiva

Non è un lavoro Durata dagli 8 ai 12

mesi

Formazione e crescita individuale per i giovani Alternativa alla difesa armata della

patria

Si può svolgere all’estero

Aperto anche ai giovani stranieri

Il concetto del servizio civile non è una prerogativa solamente italiana infatti a livello internazionale e anche dal punto di vista terminologico l’espressione più utilizzata è quella di Civic service della quale possiamo dare due interpretazioni principali. La prima, è un modo per intendere la cittadinanza attiva e uno strumento per costruire la pace anche attraverso un’educazione non formale. La seconda, invece indica un periodo organizzato di considerevole impegno a favore della comunità, sia essa locale, nazionale o mondiale, quest’impegno è riconosciuto e valorizzato con un compenso monetario minimo per i partecipanti71.

Il servizio civile va considerato secondo due dimensioni: una interna e una esterna. La prima dimensione esterna al servizio civilista parte dal volontario e si muove verso la comunità in cui viene svolto il servizio, la prima parte dell’articolo 1 della legge 64/2001 sul servizio civile si riferisce alla difesa della patria con mezzi non militari, alla realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà, alla promozione della solidarietà, alla cooperazione tra popoli a vari livelli e la partecipazione alla tutela del patrimonio nazionale. Questa dimensione sottolinea l’utilità sociale di

70 S. BERALDO et al., “Servizio Civile Nazionale, non profit e Mezzogiorno: riflessioni a partire da una

analisi delle

motivazioni dei volontari”,Rivista economica del Mezzogiorno, fascicolo III, settembre 2012, p.495.

71 F. CROCE, Servizio civile: un bene comune, Civic service: a common good, Plus- University press,

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servizio, di difesa della Patria ed è l’eco del percorso storico e della lotta decennale che è stata sostenuta affinché questo fosse riconosciuto con la stessa dignità e al pari del servizio armato. In questo modo si concretizza una nuova idea di Patria non più legata ai suoi confini e al territorio, ma alla comunità e ai valori fondanti che la costituiscono e che meritano di essere salvaguardati e difesi con strumenti non armati e nonviolenti72.

In questa prospettiva il SCU può essere considerato uno strumento di

empowerment e community development. Questo tipo di iniziative hanno lo scopo

di aumentare e valorizzare l’emancipazione sociale nelle comunità con processi partecipativi, che coinvolgono, in questo caso, i giovani della comunità, in reti associative più inclusive e che quindi vanno a contribuire alla crescita del valore sociale e culturale della comunità73.

La seconda dimensione attraverso cui possiamo leggere l’esperienza del servizio civile è interna al volontario, infatti è un’esperienza di servizio che si muove verso il giovane e che riguarda come quest’ esperienza possa arricchire il giovane, egli non è quindi solamente una risorsa per la comunità, ma anche il destinatario di un percorso di formazione.

Sempre lo stesso articolo 1, ricorda quanto anche la dimensione della formazione e della crescita personale sia parte fondamentale di questa opportunità74.

Un’importante occasione di formazione, che come mostrano i dati attira un numero sempre crescente di giovani. Se nel caso del servizio sostitutivo civile degli obiettori, la formazione, era solo un elemento accessorio adesso diventa un elemento costitutivo della proposta ai giovani. La proposta formativa si articola su tre diversi livelli:

72 C. DE LUCA et al., Il servizio civile tra Stato e regioni: bilancio e prospettive a cinque anni dalla

legge n. 64/2001, a cura di P. Consorti et al., Plus-Pisa University, Pisa 2007, pp.136-137.

73 S. FIORILLO, A. AIELLO, Resilienza di comunità e dinamiche di empowerment del servizio sociale,

Dinamiche di comunità e servizio sociale, a cura di A. Salvini, Pisa University Press, Pisa, 2016, p. 56.

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• accreditamento l’ente che vuole partecipare al sistema del servizio civile deve dimostrare di avere una serie requisisti tecnici ed organizzativi per dimostrare come verrà attuata la formazione;

• progettazione nel momento in cui l’ente presenta il suo progetto di servizio civile dovrà esserci una parte dedicata alla formazione generale ed una alla formazione specifica definita dall’ente;

• monitoraggio infine è prevista una procedura di monitoraggio al fine di verificare l’effettiva realizzazione dei programmi formativi75.

Al di là di quelle che possono essere le varie definizioni è importante tenere viva l’attenzione dei giovani sul Servizio Civile, perché probabilmente rappresenta l’ultima scuola di cittadinanza attiva nel nostro paese.

Queste diverse dimensioni ne costituiscono la cultura e lo differenziano dal volontariato, dalle esperienze di lavoro e dalla formazione scolastica curriculare. Con il SCN quindi le organizzazioni e gli enti di pubblica amministrazione si arricchiscono di questa nuova figura che è il volontario del servizio civile. Si tratta di una figura ibrida, a metà tra l’essere un volontario puro e un dipendente retribuito, infatti i ragazzi stipulano con lo Stato un vero e proprio contratto a cui attenersi per quanto riguarda le ore di lavoro che devono essere svolte e la remunerazione monetaria che ad esse è associata76.

Quale ruolo può essere associato nell’ambito del settore non profit al servizio civilista?

A questo proposito è bene vedere quali sono le differenze nelle motivazioni dei volontari puri e dei serviziocivilisti. Possiamo parlare di due modelli di lavoro volontario da un lato il “modello del consumo” dall’altro il “modello dell’investimento”. Secondo il “modello del consumo” il volontario trae soddisfazione, dall’aver aiutato gli altri e aver fatto il proprio dovere, warm glow

effect, in questo caso si parla di motivazione intrinseca ed è il tipo di motivazione

che muove i volontari puri. Nel “modello di investimento” il volontario trae

75 Ivi., pp.130-131.

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soddisfazione dai potenziali guadagni futuri che potrà ottenere da quell’esperienza, anche se appunto si tratta di esperienza non sempre remunerata, la motivazione è estrinseca, si è disposti ad investire il proprio tempo per acquisire competenze utili in futuro, questo tipo di motivazione è quella che spinge i ragazzi verso il SCN77. Proprio su questo modello di motivazione sembra

far leva la legge che ha conferito al SCN la valenza di esperienza formativa e quindi l’adesione al SCN, non sarà uguale in tutta Italia, ma avrà un impatto maggiore nelle regioni con maggiore tasso di disoccupazione giovanile, in quanto negli ultimi anni si è configurata come una forma di politica attiva per il lavoro. Il SCN si può definire quasi un’esperienza a metà tra volontariato e apprendistato, dato il pagamento previsto per l’attività svolta78.

Il Servizio civile dopo la Riforma

A seguito della riforma del terzo settore e con l’entrata in vigore del decreto legislativo 40/2017, “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma

dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106” anche il Servizio civile subisce dei

cambiamenti. Negli anni il servizio civile ha mutato la sua funzione, se inizialmente lo scopo era quello di dare la possibilità agli obiettori di coscienza di contribuire ugualmente alla difesa della Patria, ma senza imbracciare le armi, adesso invece il SCN si configura più come uno strumento di formazione per giovani, affinché questi possano sviluppare il loro capitale umano e la loro coscienza civica.

Il servizio civile dopo la riforma

Possibilità di svolgere alcuni mesi all’estero

Servizio civile universale

Agevolazioni per giovani svantaggiati Ridefiniti gli ambiti in cui è

possibile svolgerlo

Aperto ai cittadini stranieri

Standard qualitativi più alti per gli enti ospitanti

Ore settimanali da 30 a 25 Durata minima 8

mesi Più enfasi sulla formazione

77 Ivi., p. 503.

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Con la riforma il Servizio Civile Nazionale diventa Servizio Civile Universale, perché i giovani volontari hanno la possibilità di svolgerlo non più solamente in Italia, ma anche all’estero, sia nell’Unione Europea che fuori. Questo era già possibile con il Servizio Civile nazionale, ma la volontà di cambiarne la denominazione sottolinea, l’importanza di fornire ai giovani una formazione sempre più globalizzata. La riforma pone una particolare attenzione alle problematiche dei giovanili, considerando il fatto che essi rappresentano una delle categorie più colpite dalla crisi economica, a sottolineare tale volontà non possono non essere citati i progetti realizzati in collaborazione con Garanzia Giovani. Tra gli obiettivi di questo provvedimento c’è quello di coinvolgere maggiormente i giovani con minori opportunità. Questi, data la loro situazione di svantaggio, avranno maggiori occasioni di partecipazione agli interventi di servizio civile, anche in considerazione della previsione di meccanismi che prevedono dei premi a favore di quelli enti che realizzeranno degli interventi con l’impiego di questi giovani.

La riforma ridefinisce gli ambiti in cui è possibile svolgerlo, che sono: a) assistenza;

b) protezione civile;

c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; d) patrimonio storico, artistico e culturale;

e) educazione e promozione culturale e dello sport;

f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;

g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Il nostro paese sta cambiando e la nostra società è sempre più multietnica e multiculturale, questo cambiamento ha avuto effetti anche sul SCU.

Ci sono stati vari casi in cui ragazzi stranieri, residenti in Italia da molti anni, hanno fatto ricorso ai tribunali per chiedere di essere ammessi al servizio civile, ritenendo ingiusto che si potesse essere ammessi solo se cittadini italiani. La sentenza della

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Corte Costituzionale n. 119 del 2015 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 1 del D.lgs. 77/2002 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana per l’ammissione allo svolgimento del servizio civile nazionale79, la modifica attuata con la riforma ha definitivamente chiarito la

questione. Adesso possono diventare operatori del servizio civile: • i cittadini italiani;

• i cittadini dei paesi appartenenti all’Unione Europea;

• gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, senza distinzione di sesso, che al momento della presentazione della domanda abbiano tra i 18 e i 28 anni, presentando regolare domanda all’apertura del bando.

Come ricordato in precedenza, il servizio civile si sta allontanando dalle radici storiche da cui è nato, infatti la formazione e l’attenzione ai giovani diventano la funzione principale di questo nuovo progetto. I cambiamenti che sottolineano questa volontà sono:

• la possibilità, in alcuno casi, di svolgere un periodo di tre mesi all’estero o in alternativa si può usufruire di un tutoraggio per facilitare l’ingresso nel modo del lavoro;

• la durata del servizio civile varia, per venire incontro alle esigenze dei giovani, può avere una durata dagli 8 ai 12 mesi, di conseguenza vengono ridotte anche le ore settimanali da 30 a 25;

• sono state introdotte forme di agevolazione per i giovani che vivono in

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