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2. I documenti di bilancio previsti dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e le

2.4 Il prospetto del conto economico complessivo

I principi contabili internazionali concedono ampia libertà anche nella strutturazione del prospetto di conto economico, lasciando ai soggetti redigenti la possibilità di scegliere lo schema ritenuto più consono a rappresentare la performance aziendale. La normativa si limita, infatti, ad elencare un contenuto informativo minimo che deve essere necessariamente riportato nel prospetto; eventuali voci addizionali, ulteriori intestazioni e risultati parziali sono presentati solo se espressamente richiesti oppure se si ritiene utile la loro presenza per esprimere al meglio i risultati raggiunti dall’azienda. Si può affermare quindi che la configurazione del prospetto si modella in base alla

volontà dei manager, i quali possono incrementare il livello di dettaglio informativo

sottolineando alcuni risultati parziali piuttosto che limitandosi all’evidenziazione di un solo risultato totale. Le informazioni minime richieste dallo IAS 1 (par. 82) sono:

a) Ricavi di vendita; b) Oneri finanziari;

c) Quota dell’utile o perdita derivante dalla valutazione, secondo il metodo del patrimonio netto, delle partecipazioni in società collegate o joint venture; d) Oneri tributari;

e) Utili o perdite, al netto delle imposte, rilevate in seguito all’alienazione di attività o all’estinzione di passività attribuibili ad attività destinate a cessare;

f) Utile o perdita dell’esercizio;

g) Ciascuna voce del prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo classificato secondo natura;

h) Quote delle partecipazioni in società collegate o joint venture valutate con il metodo del patrimonio netto comprese nel prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo;

i) Totale del conto economico complessivo.

Il legislatore richiede, inoltre, che nel conto economico complessivo vi sia indicazione dell’utile (o perdita) d’esercizio e del risultato complessivo di conto economico associati ai soci della controllante separati da quelli di pertinenza delle minoranze.

L’alternativa contabile ritenuta maggiormente significativa nella strutturazione del prospetto economico riguarda la possibilità di poter scegliere fra modalità differenti di

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esposizione delle voci reddituali; infatti queste ultime possono essere raccolte in un unico prospetto, chiamato Statement of Comprehensive Income (ossia un unico

prospetto di Conto Economico complessivo) o in due prospetti differenti, un primo contenente le componenti economiche che formano il risultato netto, chiamato

Separate Statement of Comprehensive Income, e un secondo, lo Statement of Comprehensive Income, che parte dal reddito netto facendolo variare poi in base a tutte

le altre componenti di conto economico complessivo.

Tale opzione contabile è riportata al paragrafo 10A dello IAS 1 come segue:

“An entity may present a single statement of profit or loss and other comprehensive income, with profit and loss and other comprehensive income presented in two sections. The sections shall be presented together, with the profit or loss section presented first followed directly by the other comprehensive income section. An entity may present the profit and loss section in a separate statement of profit or loss. If so, the separate statement of profit or loss shall immediately precede the statement presenting comprehensive income, which shall begin with profit or loss.”

L’alternativa contabile in esame è probabilmente la più analizzata dagli studi della letteratura precedente, in quanto essa ha spinto numerosi esperti a ricercare su quali possono essere i fattori e i motivi che portano il redattore del bilancio a scegliere una configurazione rispetto all’altra. Si lascia alla discrezione del manager la possibilità di riunire tutti i cambiamenti economici avvenuti nel periodo in un unico prospetto, raccogliendo non solo tutti i costi e i ricavi del periodo, ma anche tutti quei valori che sono maturati anche se non ancora realizzati; o in alternativa, optare per una separazione delle informazioni individuando un primo prospetto che racchiude i meri risultati economici e un secondo prospetto che, partendo dalla sintesi dei valori economici, riconosce le altre variazioni reddituali avvenute nel periodo escluse dal reddito netto, ricostruendo così il risultato economico complessivo.

Nonostante lo IAS 1 faccia trasparire la sua preferenza verso il one statement approach, il Board dovrebbe procedere in modo più definitivo ed eliminare la scelta concessa in modo tale da garantire la piena comparabilità dei dati esposti. Lo IASB sembra essersi mosso verso questa soluzione già dal maggio 2010 attraverso la pubblicazione

57 dell’exposure draft ED 2010-5, Presentation of Items of Other Comprehesive Income60, la quale propone di introdurre l’obbligatorietà di riportare un solo schema di conto economico, eliminando così la possibilità di utilizzare due prospetti61. Inoltre, essa

prevede la necessità di esporre le altre componenti del conto economico complessivo in due sub-categorie a seconda della loro possibilità di essere riclassificate o meno nel reddito netto. In tal modo gli utilizzatori del bilancio riusciranno ad individuare, non solo la ricchezza realizzata da operazioni che non coinvolgono i soci, ma anche a valutare l’importanza delle singole voci racchiuse negli OCI (Other comprehensive income) e quali fra queste avranno una conversione economica, influenzando così il reddito netto dei prossimi esercizi. Infine l’ED richiede, qualora i valori degli OCI siano rappresentati al lordo dell’effetto fiscale, di contrapporre l’effetto tributario complessivo alle due sub- sezioni delle altre componenti del conto economico complessivo.

La giustificazione che il Board espone nella sua volontà di introdurre un unico prospetto, eliminando l’opzione del two statements approach, riguarda la capacità di avere una maggiore trasparenza, comparabilità e significatività nei dati esposti. Inoltre l’eliminazione della option consentirebbe un’agevolazione anche nel calcolo degli indici di bilancio. Gli oppositori di tale soluzione ritengono che con un solo prospetto di conto economico la figura del reddito netto verrebbe ad essere sottovalutata, divenendo un mero sub-totale del conto economico complessivo, il quale presenterebbe come risultato totale il comprehensive income. Ad ogni modo, questa innovazione nella presentazione dei dati, non vuole eliminare la figura del net income quale indicatore della performance aziendale, infatti la sua presenza viene comunque richiesta come base necessaria per il calcolo degli utili per azione62.

Al paragrafo 92 e seguenti dello IAS 1 viene discusso il tema del reclassification

adjustments, il quale permette di distinguere gli elementi che transitano nel reddito

60 http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Statement-Presentation/Phase-B-

OCI/Exposure-Draft/Documents/ED_OCIMay10.pdf

61 La proposta avanzata nell’ED non è stata approvata in quanto essa scatenò una serie di commenti non

favorevoli da parte del pubblico esterno, in particolar modo da parte dei redattori dei bilanci. Il Board ha deciso dunque di mantenere l’opzione contabile concessa nella strutturazione dei prospetti del conto economico.

62Nonostante le richieste avanzate nell’Exposure Draft del maggio 2010, l’ultimo emendamento approvato

sullo IAS 1 (giugno 2011) non ha accolto l’obbligatorietà del one-statetement ma solamente la suddivisione tra le voci soggette alle rettifiche di riclassificazione e quelle che non lo sono.

58 netto di esercizio da quelli che non lo influenzano. Solo alcuni valori63, infatti, troveranno

una riclassificazione nel reddito netto dopo essere stati inseriti nella sezione delle altre componenti del conto economico complessivo. Precisamente soltanto i valori che, dopo essere stati inseriti negli OCI in quanto utili/perdite non realizzate, troveranno un

realizzo economico verranno inseriti nel prospetto di profit or loss. La loro

riclassificazione nel prospetto del conto economico separato richiede di procedere con una sottrazione del loro valore nel prospetto degli OCI, in modo da evitare di essere conteggiati doppiamente. La distinzione fra quali variazioni possono influenzare il risultato economico e quali, invece, le riserve patrimoniali trovano interpretazioni differenti. Secondo alcuni l’imputazione delle plusvalenze da fair value, nel patrimonio netto o nel conto economico, dipende dal fatto che l’attività sottostante sia corrente o non corrente: si rileverà un’imputazione a riserva quando la plusvalenza è relativa ad attività non correnti, in caso contrario invece l’imputazione è attribuita nel conto economico64. Secondo un’altra interpretazione invece, la classificazione dovrebbe

dipendere dal fatto che l’attività che genera la plusvalenza partecipi al processo produttivo65. Se il beneficio deriva in modo diretto da un elemento patrimoniale

posseduto dall’impresa con lo scopo di sfruttarne la dinamica dei valori nel tempo, allora il valore che ne consegue è riconosciuto nel reddito; qualora la variazione derivi dall’utilizzo di diversi elementi dell’attivo la cui detenzione non ha come obiettivo quello di sfruttare la dinamica dei valori, allora tale variazione non transita nel reddito ma si rileva direttamente nelle riserve patrimoniali. Quindi non solo non c’è una regola che permetta di stabilire con certezza quali elementi siano da inserire nel reddito del periodo e quali invece debbano essere inseriti tra le altre componenti del reddito complessivo, ma non vi è nemmeno un criterio preciso che permetta di distinguere i valori che verranno riclassificati come componenti del reddito netto da quelli che rimarranno negli OCI. L’assenza di una normativa stringente fa sorgere uno dei problemi più profondi e non ancora risolto derivante dalle libertà concesse dallo IAS 1 nella redazione del

63 Al par. 96 si elencano le categorie di valori per le quali il meccanismo del recycling non è permesso, esse

sono: le rivalutazioni di beni immobili e gli aggiustamenti dei piani pensionistici a benefici definiti; tali variazioni infatti vengono solo inserite negli OCI influenzando il risultato complessivo senza mai incidere sul reddito netto del periodo.

64 Dezzani; Principi civilistici e principi IAS/IFRS. Sistemi alternativi per la redazione del bilancio d’esercizio;

Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale; num.5/6; 2006

65 Lionzo; Il postulato della competenza nel contesto dei principi contabili internazionali; Franco Angeli;

59 bilancio d’esercizio, facendo ricadere al redattore la scelta nella classificazione degli elementi reddituali.

Esempi di valori certi (ossia maturati e realizzati) che influenzano il reddito del periodo sono:

a) Variazioni da fair value su investimenti immobiliari;

b) Variazioni da fair value su partecipazioni in imprese controllate; c) Variazioni da fair value su attività biologiche;

d) Variazioni da fair value su attività detenute per la negoziazione.

Esempi di valori che partecipano alla formazione del reddito allargato pur essendo incerti, in quanto maturati ma non ancora realizzati, sono:

a) Variazioni da fair value su immobilizzazioni materiali e immateriali; b) Variazioni da fair value su attività disponibili per la vendita;

c) La parte efficace delle variazioni da fair value su strumenti finanziari di copertura nell’ambito di un cash flow hedge;

d) Utili e perdite attuariali da fair value su piani pensionistici a benefici definiti; e) Utili e perdite su cambi derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione

estera.

Il conto economico redatto secondo la versione aggiornata dello IAS 1, denominato

Statement of Profit or loss and Others Comprehensive Income, comprende al suo interno

sia i valori reddituali realizzati che quelli non ancora realizzati seppur maturati nel periodo, al fine di ottenere un risultato economico complessivo quale indicatore della performance conseguita dall’impresa. Per questi ultimi si procede ora ad esporne una definizione66.

a. Variazioni da fair value su immobilizzazioni materiali e immateriali

Le immobilizzazioni materiali e immateriali possono essere valutate in bilancio seguendo il metodo del costo o in alternativa il metodo della rideterminazione del valore. Secondo

66 Si veda: Agostini, Marcon, Santesso; La presentazione del bilancio. Analisi e guida all’applicazione dello

IAS 1; Il Sole 24 Ore; 2013

Non vengono considerate le voci che verranno ricomprese tra le altre componenti del conto economico complessivo a partire dal 1° Gennaio 2018 con l’attuazione delle disposizioni previste dal IFRS 9.

60 questo ultimo criterio si iscrive nel prospetto contabile il valore corrente dell’immobilizzazione, al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni. Il metodo della rideterminazione del valore è applicabile solo se il fair value del bene può essere misurato attendibilmente. Solitamente il valore di mercato si ricava da una perizia di stima tranne che per casi particolari, come per esempio, quello di un immobile che ha una natura specifica e che quindi, non avendo un vero e proprio mercato di riferimento, il suo valore deve essere stimato in base ai flussi di cassa futuri che si andranno a realizzare dal suo utilizzo o in base al costo di sostituzione ammortizzato. Nel caso delle immobilizzazioni immateriali si deve considerare che il fair value è determinabile solo se esiste un mercato attivo, ossia se sussistono le seguenti condizioni: vengono commercializzati elementi omogenei, acquirenti e venditori sono disponibili a scambiare i prodotti in qualsiasi momento e i prezzi sono disponibili al pubblico. Gli incrementi di valore che si trovano in seguito ad una rideterminazione delle immobilizzazioni sono iscritti nelle altre componenti del conto economico complessivo, richiedendo in contropartita la creazione di una riserva di rivalutazione nel patrimonio netto. Tuttavia, nel caso in cui tale incremento annulli una perdita di valore precedente, esso dovrà essere registrato nel prospetto di conto economico. I decrementi individuati in sede di rideterminazione del valore, invece, sono imputati direttamente in conto economico; solamente nella fattispecie in cui si era creata in precedenza una riserva di rivalutazione, derivante da incrementi di valore passati, la perdita individuata nel periodo deve essere prima compensata con il valore della riserva patrimoniale e solo, per parte eccedente, verrà sostenuta nel reddito netto. Nei casi di cessione o dismissione di immobili, impianti o macchinari la riserva patrimoniale verrà trasferita alla voce utili portati a nuovo, senza passare quindi per il conto economico.

b. Variazioni da fair value su attività disponibili per la vendita

Lo IAS 39 individua quattro categorie di attività finanziarie che si riportano di seguito: - Gli strumenti finanziari al fair value rilevato a conto economico detenuti con

scopi di negoziazione;

- Investimenti posseduti fino alla scadenza (held to maturity), ossia attività con pagamenti fissi o determinabili a scadenza fissa, che un’entità ha oggettiva intenzione di possedere fino al termine;

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- Finanziamenti e crediti, ossia attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi

o determinabili che non sono quotati in un mercato attivo;

- Attività finanziarie disponibili per la vendita (available for sale) le quali rappresentano una categoria residuale raccogliendo tutte le attività non comprese nelle classi precedenti. Queste attività possono essere cedute in qualsiasi momento anche se non sono detenute con finalità di negoziazione né con l’intento di essere possedute fino a scadenza. In sostanza si comprendono in tale categoria gli strumenti finanziari non detenuti per scopi di negoziazione, diversi da partecipazioni in società controllate, collegate o a controllo congiunto e diversi da strumenti di debito a scopo speculativo.

Le attività disponibili per la vendita vengono rilevate al fair value, il quale normalmente corrisponde al costo sostenuto per l’acquisto nella data della loro prima iscrizione a bilancio; nel caso in cui la negoziazione non fosse avvenuta alle normali condizioni di mercato si devono aggiungere o sottrarre eventuali oneri o proventi al costo sostenuto. Le variazioni del fair value rilevate in tale categoria di attività finanziarie sono incluse negli other comprehensive income, passando nel reddito netto solo nel momento in cui l’attività viene eliminata. Nel momento in cui lo strumento finanziario giunge a scadenza

o viene trasferito infatti, gli utili e le perdite derivanti dalle valutazioni al fair value

precedentemente maturate ed iscritte negli OCI, si riclassificano nel reddito netto dell’esercizio. Le variazioni di fair value positive iscritte negli OCI trovano, ancora una volta, in contropartita la creazione di una riserva di rivalutazione che verrà ad essere intaccata nel momento in cui si registreranno eventuali perdite nel valore dell’attività finanziaria. Se le riduzioni di fair value sono dovute ad un peggioramento del merito creditizio e difficilmente recuperabili nel futuro, esse vengono rilevate nel reddito netto solo dopo aver assorbito l’importo stanziato precedentemente nella riserva di rivalutazione. Vengono identificati almeno due motivi che spiegano perché le variazioni sulle attività disponibili per la negoziazione sono inserite direttamente nel conto economico, mentre le variazioni sulle attività disponibili per la vendita vengono registrate tra le altre componenti del conto economico complessivo. Innanzitutto la

finalità dello strumento è differente mentre le attività disponibili per la negoziazione

mirano ad accrescere il valore dell’azienda imputando dunque utili e perdite direttamente nel reddito netto del periodo, le attività disponibili per la vendita non

62 cercano di sfruttare la dinamica dei valori in quanto non hanno obiettivi speculativi. La seconda giustificazione si collega al grado di realizzabilità dei valori: solo per gli strumenti detenuti per la negoziazione gli utili o le perdite sono di prossima realizzazione e quindi sono in grado di concorrere alla formazione del reddito del periodo.

c. La parte efficace delle variazioni da fair value su strumenti finanziari di copertura nell’ambito di un cash flow hedge

Lo scopo delle operazioni di copertura è quello di neutralizzare le perdite rilevate su una certa posizione attraverso la negoziazione di strumenti finanziari derivati che presentano un andamento simmetricamente opposto a quello della posta oggetto di copertura. Lo IAS 39 prevede che tali strumenti siano sempre valutati al fair value. Si rilevano tre tipologie di copertura:

Fair value hedge: che ha l’obiettivo di ridurre le avverse variazioni di valore delle

attività e passività già iscritte nello stato patrimoniale, come ad esempio le coperture sui titoli azionari o sulle materie prime;

Cash flow hedge: sono delle coperture sui flussi finanziari futuri, come ad

esempio una copertura sul rischio di variazione degli interessi che un’azienda deve pagare nel rimborso di un mutuo a tasso variabile (interest rate swap);

Hedge of a net investment in a foreign entity: che ha lo scopo di eliminare le

perdite sui cambi che derivano dalla traduzione del bilancio delle gestioni estere. La prima tipologia di copertura individuata consente di compensare le variazioni di fair

value dell’elemento coperto con l’opposta variazione di fair value del derivato. La

contabilizzazione dello strumento finanziario coperto segue quindi quella del derivato, infatti le variazioni di valore equo dell’elemento coperto sono inserite a conto economico, compensate dalle variazioni di fair value del derivato, anch’esse inserite nel prospetto economico.

La seconda categoria individua come oggetto di copertura dei flussi di cassa futuri. Pertanto a fine esercizio non si ha uno strumento finanziario coperto da poter valutare al fair value in modo tale da poter compensare le variazioni del derivato. Lo IAS 39 prevede che non venga effettuata alcuna scrittura a bilancio dei flussi di cassa futuri, si procederà ad iscrivere solamente le variazioni del valore del derivato, ancora una volta

63 valutato al fair value. Le variazioni di valore efficaci per compensare il rischio di variazioni dei flussi di cassa futuri sono contabilizzate negli OCI (si deve creare una riserva patrimoniale in contropartita) mentre l’eventuale parte inefficace viene inserita direttamente a conto economico. La copertura si definisce efficace se, dal momento in cui è posta in essere, i cambiamenti del fair value o dei cash flow della posta coperta sono compensati dai cambiamenti del fair value o dei cash flow dello strumento di copertura. In particolare la copertura è efficace se il rapporto tra la variazione del fair

value o dei flussi dello strumento di copertura e dell’elemento coperto è compreso tra

125% e 80%. A man mano che vengono rilevati i costi e ricavi collegati all’elemento coperto, la riserva patrimoniale verrà riclassificata nel reddito netto per compensare tali variazioni economiche. Nel caso in cui l’oggetto di copertura sia un’operazione futura altamente probabile, le modalità con cui la riserva affluisce al reddito netto variano a seconda della tipologia dell’operazione che è stata programmata. Infatti, se la transizione consiste nell’acquisto di materie prime o nella vendita di prodotti finiti, la riserva patrimoniale viene riclassificata per intero nel momento in cui si manifestano i risultati economici delle operazioni. Nel caso in cui l’operazione determina l’iscrizione di attività o passività finanziarie nello stato patrimoniale, queste vengono valutate al fair

value e non vi alcun storno della riserva di rivalutazione. Quest’ultima andrà a confluire

nel reddito netto gradualmente negli esercizi in cui vengono rilevati interessi attivi o

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