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Il rapporto con l’ingiustizia dell’evento

3. Il bene giuridico tutelato: lo svolgimento dell’attività

3.2. Il rapporto con l’ingiustizia dell’evento

La formulazione attuale della norma incriminatrice impone poi una considera- zione ulteriore, relativa alla realizzazione dell’evento ingiusto, sia esso di danno o di vantaggio. Ai fini della consumazione del reato è infatti necessaria anche la presenza effettiva di un evento materiale, consistente nell’ottenimento di un vantaggio o nella verificazione di un danno ingiusti. Si impone allora di verificare in che modo buon andamento e imparzialità possano operare nell’individuazione del bene finale protet- to dalla norma.

Occorre premettere, al riguardo, come siano presenti in dottrina e giurispruden- za voci discordi circa il ruolo da riconoscere al requisito dell’ingiustizia dell’evento. Brevemente si può infatti accennare al fatto che, mentre taluno dubita della sua utili- tà, ritenendolo pleonastico134, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie gli attri- buiscono carattere autonomo135, esigendo così la presenza di una cd “doppia ingiusti- zia”136. L’ingiustizia del danno o del vantaggio rappresenterebbe dunque l’elemento ulteriore ed autonomo necessario per esprimere anche il disvalore dell’evento, che consentirebbe di distinguere l’illecito penale dalla illegittimità amministrativa una volta accertata l’avvenuta violazione di legge137.

134 Sottolinea la contraddizione presente nel fatto che una condotta abusiva possa realizzare un evento

giusto: S. VINCIGUERRA, L’obiettivo su…L’abuso d’ufficio. Contributi e opinioni, Ind. pen. 1998, 37.

Negli stessi termini: A. MANNA, Abuso d’ufficio e conflitto d’interessi, cit., 63 ss.; S. SEMINA- RA, Il nuovo delitto di abuso d’ufficio, cit., 1258 ss.

135 A. MARTINO, Abuso d’ufficio, cit., 259; B. BEVILACQUA, I reati dei pubblici ufficiali, cit., 632

ss.; M. ROMANO, I delitti dei pubblici ufficiali, cit., 271; C. BENUSSI, I delitti, cit., 610 ss.; A. PAGLIARO, Principi, cit., 239 ss.; L. D. CERQUA, L’obiettivo su…L’abuso d’ufficio. Contributi e

opinioni, Ind. pen. 1998, 44 ss.; P. PITTARO, La nuova disciplina dell’abuso d’ufficio, cit., 18. In

giurisprudenza: Cass. 29/04/1999, Scarsi, Giust. pen. 2000, II, 348; Cass. 27/04/1998, Celico, Cass.

pen. 1999, 1433; Cass. 26/09/1998, Arioli, Guida dir. 1998, 46, 48; Cass. 14/12/1998, Rossomandi, Cass. pen. 1999, 3400; Cass. 2/09/1997, Cirio, Guida dir 1997, 39, 79; T. Milano 29/10/1997, Detto- ri, Ind. pen. 1998, 49.

136 Con tale espressione si intende dire che il vantaggio o il danno, per essere rilevanti, non solo

devono essere il prodotto di una condotta realizzata non iure, cioè in assenza di una causa di giustifi- cazione, ma devono essere anche di per sé contra ius, nel senso che il risultato dell’azione deve porsi in contrasto con una norma vigente.

Se si aderisce a tale ricostruzione, intendendo il vantaggio ingiusto come la realizzazione di una situazione più favorevole per l’agente rispetto a quella che gli sarebbe derivata secondo diritto, e il danno ingiusto come la verificazione di una situazione meno favorevole di quella che sarebbe scaturita dal rispetto dei divieti o dei comandi che il pubblico ufficiale era tenuto a rispettare138, si potrebbe essere portati a sminuire la diretta rilevanza dei beni del buon andamento e dell’imparzialità. Il bene finale sembrerebbe infatti integrato dalle situazioni sogget- tive lese.

In realtà un approccio corretto a tale indagine non sembra possa prescindere dal considerare la funzione svolta dall’attività amministrativa. Essa persegue infatti il migliore interesse pubblico, il quale a sua volta deriva da un’operazione di valutazio- ne, comparazione e sintesi di tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati. Talvolta può peraltro accadere che ciò comporti anche il sacrificio di taluno di questi, ma anche in tal caso ciò è necessario, e quindi giustificato, per il raggiungimento dell’interesse generale. L’interesse sacrificato non trova dunque il soddisfacimento immediato cui aspirava, ma sintetizzandosi con gli altri nella formazione di quello finale, indirettamente trae beneficio dall’azione amministrativa volta a perseguire il bene comune.

Ne consegue che qualora l’attività amministrativa si sia svolta scorrettamente per l’avvenuta violazione di leggi, regolamenti o di obblighi di astensione, potrebbe derivarne un effetto negativo anche sull’operazione finale di bilanciamento degli interessi. La conseguenza immediatamente percepibile di ciò sarebbe sicuramente riscontrabile a carico della sfera giuridica dei soggetti coinvolti, titolari del danno o del vantaggio ingiusti, ma non potrebbe negarsi anche una compromissione, seppure indiretta, degli interessi generali e quindi un’incidenza sulla bontà del risultato dell’azione amministrativa.

Se dunque si considera l’attività amministrativa in toto, superando la visione individualistica del soggetto titolare del danno o del vantaggio, emerge immediata-

mente il coinvolgimento dei principi del buon andamento e dell’imparzialità che improntano la funzione amministrativa. In questo senso si può dire imprescindibile il riferimento a tali valori, e l’ammissibilità della regola di buon funzionamento quale bene tutelato dal delitto di abuso d’ufficio.

Merita infine ricordare come, accanto a questi, la dottrina e la giurisprudenza individuino spesso anche la presenza di ulteriori interessi tutelati, riconoscendo natura plurioffensiva al delitto di abuso d’ufficio139. Si fa così riferimento alla tutela del patrimonio e delle risorse finanziarie pubbliche, e alla tutela dei diritti costituzio- nalmente garantiti dei privati coinvolti dall’azione amministrativa140. Con riferimento al primo aspetto si precisa tuttavia come non sempre al vantaggio economico conse- guito dal pubblico funzionario o da un terzo debba corrispondere un depauperamento a carico del patrimonio pubblico141. Con riferimento al secondo, invece si sottolinea la necessaria verificazione del danno ingiusto, esigendosi la presenza di un soggetto diverso dalla pubblica amministrazione142.

139 A. MARTINO, Abuso d’ufficio, cit., 242; P. PITTARO, La nuova disciplina dell’abuso d’ufficio,

cit., 23; O. FORLENZA, Il patrimonio della pubblica amministrazione tra i beni giuridici tutelati

dalla norma, Guida dir. 1997, 39, 81. In questo senso anche A. MANNA, L’abuso d’ufficio. Luci ed ombre nella nuova fattispecie d’abuso d’ufficio. L’obiettivo su…, Ind. pen. 1998, 17. Si sostiene

peraltro come il rilievo riconosciuto alla tutela del patrimonio della pubblica amministrazione abbia posto in secondo piano la tutela dell’imparzialità: “la giusta trasformazione in reato di danno si incen- tra soprattutto sull’ingiusto vantaggio patrimoniale, mentre la parte relativa all’imparzialità è riferita soltanto al danno ingiusto”.

In giurisprudenza: 13/05/1999 Vitalone, Riv. pen. 1999, 1007; Cass. 27/05/1999, Testa, Riv. pen. 2000, 393; Cass 4/06/1999 Macrì Del Giudice, Riv. pen. 1999, 1131; Cass. 11/12/1998 Messineo,

Cass. pen. 1999, 3401.

140 Sono evidenti i riflessi di tali tesi sull’individuazione del soggetto passivo: non più solo la pubblica

amministrazione, ma anche il privato, nel caso di abuso con eventi di prevaricazione. Per un esempio delle conseguenze processuali: C. BENUSSI, I delitti, cit., 563.

141 B. BEVILACQUA, I reati dei pubblici ufficiali, cit., 851.

142 P. PITTARO, La nuova disciplina dell’abuso d’ufficio, cit., 23. In giurisprudenza: Cass.