DELL’ESERCIZIO
11.1.2 IL RENDICONTO FINANZIARIO
Tra i documenti di sintesi contabile presentati nel paragrafo precedente il rendiconto finanziario, in alcune norme definito come “conto consuntivo” ed, oggi, generalmente conosciuto come “conto del bilancio” è quello che, fin dall’origine, ha avuto la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze finanziarie della gestione, evidenziando la rispondenza tra dati di previsione, eventualmente modificati a seguito di variazioni, con quelli derivanti dalle scritture contabili tenute nel corso dell’esercizio.
Esso si presenta in due parti separate: l’una riguardante le entrate e l’altra le spese e trova negli allegati finali le tabelle di sintesi volte a determinare il risultato di amministrazione a livello complessivo o nelle sue aggregazioni principali.
Avremo pertanto che il “conto del bilancio”, ai sensi del D.P.R. 194/96, espone le entrate e le spese le unità elementari previste nel bilancio ed evidenzia per ciascuno di esse:
le entrate di competenza dell’anno previste , accertate, riscosse e rimaste da riscuotere o, in alternativa, le spese di competenza previste, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
la gestione dei residui degli anni precedenti ottenuta attraverso l’indicazione della consistenza dei residui iniziali ed un loro confronto con quelli finali
il conto del tesoriere in cui trovano riscontro le movimentazioni di cassa avvenute nel corso dell’esercizio.
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Si noti come il documento finanziario evidenzi un insieme molto ricco di informazioni che interessano la gestione di competenza, quella di cassa, oltre a quella dei residui, giungendo ad un risultato, a sua volta sintesi o sommatoria di risultati parziali anch’essi interessanti ai fini della nostra indagine.
Esso infatti per ciascuna unità elementare di bilancio ( risorsa ed intervento di spesa) e poi con un processo aggregativo fino ad arrivare al titolo ( livello di aggregazione massima) propone tutte le fasi di entrata e spesa a rilevanza esterna cercando di mettere in evidenza:
cosa ne è stato delle entrate e delle spese che in fase preventiva si era ipotizzato, rispettivamente, di riscuotere o di pagare nell’esercizio appena conclusosi.
cosa ne è stato dei residui iniziali riportati dagli esercizi precedenti e cioè se essi sono stati riscossi o pagati al termine dell'esercizio o se ancora debbono essere rinviati all'esercizio successivo.
Con riferimento alla gestione di competenza detta rappresentazione permette di conoscere in che misura la gestione finanziaria di competenza è stata aderente alla reale costituzione, rispettivamente, del diritto a riscuotere e dell’obbligo a pagare: maggiore sarà stata l’aderenza della realtà rispetto alle previsioni, più la gestione finanziaria sarà stata efficacemente condotta.
Ogni scostamento dalle previsioni influenza il risultato della gestione finanziaria: per ciascuna entrata potranno verificarsi minori o maggiori accertamenti rispetto alle previsioni, i minori accertamenti influenzeranno negativamente il risultato della gestione di competenza, mentre i maggiori accertamenti avranno un‘incidenza positiva sul risultato.
Dal lato della spesa potranno verificarsi soltanto minori impegni rispetto alle previsioni, poiché queste costituiscono un limite all’autorizzazione di spesa. I minori impegni rispetto alle previsioni danno luogo ad “economie” di spesa, concorrendo positivamente alla determinazione dei risultati contabili della gestione finanziaria.
A differenza della gestione di competenza, la gestione di cassa riguarda tutti gli incassi ed i pagamenti riferibili alla gestione passata (residui), presente (di competenza) e futura (anticipazioni di costi e ricavi sospesi). Le riscossioni ed i pagamenti avvengono nell’esercizio alimentando un fondo di cassa iniziale che, alla fine dell’esercizio, avrà subìto variazioni positive o negative in dipendenza dei flussi monetari di entrata e di uscita.
Con riferimento alla gestione dei residui, al fine di conferire sempre la massima veridicità ai dati contabili, il legislatore ha imposto che l’ente, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, provveda all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui. In pratica l’ente, in sede di redazione del conto del bilancio verifica, per i residui attivi, se tutti gli accertamenti delle entrate non ancora riscosse siano stati effettuati sulla base della documentazione atta a determinare la ragione del credito e verifica la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, l’esistenza del debitore, la quantificazione della somma e la scadenza dell’obbligazione. Per i residui passivi l’ente deve verificare che gli impegni di spesa “impropri” conservati per legge a residui abbiano, poi, effettivamente dato luogo ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.
Tutti i residui attivi e passivi che non hanno alla base, rispettivamente, un regolare e perfetto atto di accertamento e di impegno come sopra detto, devono essere eliminati dal conto dei residui in maniera totale o parziale nel caso in cui con il riaccertamento si verifichi la totale o parziale assenza del credito o del debito. Il riaccertamento dei residui attivi e passivi viene eseguito dai responsabili dei servizi interessati e formalizzato dall’organo di indirizzo nella seduta di approvazione del rendiconto della gestione. Nel caso di minori riaccertamenti di residui attivi, devono essere fornite ampie e documentate motivazioni in ordine alla sopravvenuta inesigibilità, insussistenza o prescrizione. I residui attivi inesigibili costituiscono una particolare categoria di crediti per i quali continua a sussistere il diritto
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alla riscossione ma ne viene appurata la dubbia esigibilità: si immagini un’iscrizione a ruolo infruttuosa a causa della dichiarata inesigibilità del debitore da parte del concessionario della riscossione che ha provveduto all’azione esecutiva. Il titolo di credito potrebbe essere nuovamente posto in esecuzione e portare i suoi frutti. Pertanto, i crediti di dubbia esigibilità vengono stralciati dal conto del bilancio e conservati in una apposita voce dell’attivo patrimoniale (detratto il fondo svalutazione crediti) fino al compimento dei termini di prescrizione.
Soffermandoci sull'analisi del documento si vede come esso presenta contenuti e struttura obbligatori in modo tale da consentire il confronto tra previsioni e risultati, i controlli sulla gestione finanziaria, nonché al fine di assicurare l’uniformità della rappresentazione dei risultati finanziari, la comparazione dei dati fra enti ed il consolidamento degli stessi.
In particolare il modello ministeriale, approvato con il D.P.R. 194/96 si propone di presentare per ciascuna risorsa di entrata/intervento della spesa e per ciascun capitolo di entrata e spesa per conto terzi, i dati riferiti all’esercizio finanziario relativi a:
residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell’esercizio precedente; stanziamenti definitivi di competenza dell’entrata e della spesa;
accertamenti e impegni dalla gestione dei residui e dalla gestione di competenza; riscossioni e pagamenti della gestione residui e competenza;
residui attivi e passivi da riportare dalla gestione residui e dalla competenza;
differenze entrate, tra maggiori/minori residui attivi e maggiori/minori accertamenti di competenza;
differenze tra spesa, residui insussistenti e prescritti, economie della competenza.
Per ciascuna voce viene proposta separatamente : - la gestione Residui ( riga RS)
- la gestione di competenza ( riga CP) - la gestione complessiva ( T=CP+ RS)
Le risultanze della gestione finanziaria, articolate in entrate e spese, sono alla fine riportate in prospetti distinti in:
gestione delle entrate, riepilogo per titoli, e quadro riassuntivo; gestione della spesa, riepilogo per titoli e quadro riassuntivo;
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