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LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

DELL’ESERCIZIO

10.4.2 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

La fase della liquidazione della spesa prevista dall'articolo 184 del TUEL interviene immediatamente dopo la prestazione da parte del terzo e dopo gli opportuni e necessari riscontri circa la regolarità di detta prestazione e la sussistenza di idonea documentazione per la determinazione della somma certa e liquida che spetta al creditore. E’ necessario, cioè, che alla base del pagamento vi sia una valida obbligazione giuridica a dare e che l’ammontare della somma sia stato determinato o sia determinabile mediante mere operazioni aritmetiche.

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Essa compete allo stesso servizio che ha effettuato l'impegno di spesa il quale deve procedere dopo aver accertato che tutti gli adempimenti a carico del creditore, nascenti dall’obbligazione da cui è scaturito l’impegno, siano stati perfettamente svolti. Il riferimento è anche agli adempimenti fiscali e contributivi, nonché al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

L’ammontare della somma certa e liquida che viene a determinarsi nella fase della liquidazione può anche essere minore rispetto alla previsione adottata al momento del perfezionamento dell'obbligazione mentre non potrebbe essere assolutamente superiore alla somma impegnata in bilancio poiché una tale evenienza concretizzerebbe la fattispecie del debito fuori bilancio. Buona norma è rappresentare tale circostanza nell’atto finale di liquidazione al fine di consentire la cancellazione dell’impegno superfluo ed evitare, così, di riportare inutili residui passivi che non rappresentano alcun debito dell’ente nei confronti del terzo creditore.

Al servizio finanziario spetta il controllo dal punto di vista amministrativo, contabile e fiscale di tutti gli atti della fase di liquidazione che vengono trasmessi dal responsabile del servizio proponente. Tale circostanza impone che il responsabile del servizio finanziario effettui la verifica della sussistenza di tutti gli atti a corredo della proposta liquidazione ripercorrendo le fasi del controllo legale già esercitato teoricamente dal responsabile del servizio proponente ed accerti la reale sussistenza della copertura finanziaria della spesa in discorso e che la medesima sia stata assunta con un formale atto di impegno.

10.4.3 ORDINAZIONE

L’ordinazione è una fase successiva attraverso la quale l’ente, a mezzo di un titolo di spesa tratto all’ordine del tesoriere, promuove l’estinzione della sua obbligazione pecuniaria passiva. L’ordinazione è disposta a mezzo di mandati di pagamento trasmessi dall’ente al tesoriere con tempi e modalità stabiliti nel regolamento di contabilità e nella convenzione regolante il servizio di tesoreria.

Il titolo di spesa ha la struttura di un ordine amministrativo diretto al tesoriere la cui efficacia si estende oltre che al predetto soggetto anche nei confronti del terzo creditore. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell’ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene tutti i dati necessari per verificare la regolarità contabile e finanziaria e per individuare gli elementi del rapporto obbligatorio che con l’ordine di pagamento e con l’erogazione della somma da parte del tesoriere viene a trovare il suo punto di chiusura. Esso contiene almeno i seguenti elementi:

 il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;  la data di emissione;

 l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;

 la codifica;

 l’indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;

 l’ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;

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 le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;  il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.

Con l’ordinazione viene impartita al tesoriere anche la disposizione sulle modalità di estinzione del mandato. In mancanza di specifica diversa richiesta del creditore, l’ordinazione si intende con pagamento in tesoreria e rilascio di quietanza diretta. Qualora i creditori ne facciano richiesta, la disposizione di pagamento può contenere le seguenti modalità agevolative più comuni e le relative spese di esecuzione cederanno a carico del richiedente:

a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore, a mezzo bonifico o accredito per cassa;

b) commutazione in assegno circolare o vaglia cambiario non trasferibile intestato al creditore; c) commutazione in vaglia postale ordinario non trasferibile a favore del creditore;

d) commutazione in assegno postale localizzato intestato al creditore.

Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell’impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere. Nessun mandato può essere estinto se privo della codifica.

È previsto l’obbligo a carico del tesoriere di pagare, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, le somme derivanti da obblighi tributari, le somme iscritte a ruolo e le somme risultanti da delegazioni di pagamento. Sono fattispecie di pagamento inderogabili il cui mancato adempimento può produrre danni patrimoniali all'ente. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso l’ente emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

10.4.4 IL PAGAMENTO

Il pagamento, anch'esso definito dall'articolo 185, è la fase finale del procedimento di spesa e consiste nell’operazione con la quale si dà esecuzione, da parte del tesoriere, all’ordine contenuto nel mandato di pagamento. Si ricorda che l’obbligazione pecuniaria si ritiene estinta soltanto nel momento dell’effettivo pagamento della somma dovuta ( fase a rilevanza esterna), non essendo sufficiente la sola emissione del mandato.

Al fine di consentire al tesoriere di verificare che i mandati risultano emessi entro i limiti fissati nel bilancio di previsione, l’ente è tenuto a trasmettere in tesoreria il bilancio di previsione approvato, nonché tutte le deliberazioni di variazione e di prelievo dal fondo di riserva mentre per i pagamenti in conto residui, il tesoriere può procedere all’estinzione dei relativi mandati soltanto se la partita a debito trova riscontro nell’elenco dei residui passivi sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario consegnato al tesoriere medesimo.

Nel periodo intercorrente l’inizio dell’esercizio e l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, la verifica della sussistenza delle condizioni di legittimità da parte del tesoriere per l’estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui può essere risolto attraverso la trasmissione, a inizio esercizio, di un elenco provvisorio dei residui passivi debitamente sottoscritto dal responsabile dei servizio finanziario. In caso di gestione provvisoria risulta, indubbiamente, carente, la condizione della sussistenza del bilancio, che non consente al tesoriere la verifica del rispetto del limite degli stanziamenti. E, tuttavia, a garanzia della continuità della gestione, il tesoriere non può rifiutarsi di estinguere i mandati di pagamento emessi in forza delle disposizioni sulla gestione provvisoria. Nel caso di esercizio provvisorio la verifica del rispetto del limite degli stanziamenti e delle condizioni legittimità può essere eseguita attraverso il bilancio già deliberato.

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In via generale le norme di diritto comune contenute nel codice civile si applicano alla esecuzione del rapporto obbligatorio di cui è parte la p.a. Tuttavia, nei suoi confronti valgono alcune eccezioni giustificate dalla sua particolare posizione. Infatti, in deroga all’art. 1181 c.c. si ammette che la p.a. possa adempiere alla propria obbligazione attraverso adempimenti parziali e che in deroga all’art. 1182 c.c. il pagamento di somme di denaro di cui sia debitore l’ente pubblico debba avvenire presso la tesoreria dello stesso ente piuttosto che presso il domicilio del creditore. In relazione, poi, ad eventuali chiamate in giudizio, la giurisprudenza ha affermato che per le cause relative ad obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni la competenza territoriale spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede il tesoriere, il quale deve procedere al relativo pagamento a seguito di regolare mandato.