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Il Sistema di informazione del mercato interno

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E SVILUPPO ECONOMICO

3. Lo Sportello unico per le attività produttive

4.2. Il Sistema di informazione del mercato interno

Per attuare la cooperazione amministrativa e migliorare il funzionamento del mercato interno, la Direttiva Servizi prevede l'istituzione di un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri (art. 34). Questo strumento, noto come “Sistema di informazione del mercato interno” («IMI» - Internal

Market Information), è stato inizialmente disciplinato mediante decisioni,

che ne hanno esteso l'applicazione anche alla direttiva 2005/36/CE267; attualmente, la materia è soggetta al regolamento n. 1024/2012268, entrato in vigore il 4 dicembre 2012, il quale, pur senza intervenire sul suo funzionamento, ha consolidato il quadro giuridico di riferimento, ponendo le basi per l’estensione del sistema a nuovi settori269. L’IMI è un

267 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini, 2004/387/CE; decisione della Commissione del 12 dicembre 2007 relativa alla protezione dei dati personali nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI), 2008/49/CE; decisione della Commissione del 2 ottobre 2009, che stabilisce le modalità pratiche per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri ai sensi del capo VI della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, 2009/739/CE.

268 Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»).

269 Secondo quanto precisato nell’allegato al regolamento n. 1024/2012, la cooperazione amministrativa attuata mediante l’IMI riguarda: la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (capo VI, articolo 39, paragrafo 5, nonché articolo 15, paragrafo 7, salvo il caso in cui una notifica, a norma di detto articolo, sia effettuata conformemente alla direttiva 98/34/CE); la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (articolo 8, articolo 50, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 56); la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (articolo 10, paragrafo 4); il regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011,

meccanismo telematico di assistenza reciproca che mira essenzialmente a facilitare l’applicazione degli atti normativi dell’Unione nel settore del mercato interno in tutti i casi nei quali è necessario lo scambio di informazioni tra le amministrazioni degli Stati membri. Si tratta di un’applicazione software accessibile tramite internet, con la quale è stato instaurato un sistema di comunicazione centralizzato così da facilitare lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri e tra queste e la Commissione europea. In particolare, l’IMI aiuta le autorità competenti a individuare il proprio omologo in un altro Stato membro, a gestire lo scambio di informazioni sulla base di procedure semplici e unificate, nonché a superare le barriere linguistiche attraverso procedure predefinite e pre-tradotte in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. L’IMI permette alle autorità nazionali, regionali e locali dei 30 Stati membri dello Spazio economico europeo di comunicare rapidamente e agevolmente con le autorità competenti degli altri Paesi, grazie a un repertorio di domande e risposte standard, disponibili in tutte le lingue dell’Unione, e alla possibilità di monitorare lo stato delle richieste e i termini di risposta. In questo modo, l’IMI consente di risolvere rapidamente i problemi connessi all'applicazione della normativa sul mercato interno e di prevenire eventuali contenziosi.

Nell’applicazione della Direttiva Servizi, funzione specifica dell’IMI è quella di consentire l’invio di richieste di informazioni e richieste di verifiche, il compimento di ispezioni e indagini e l’attivazione del meccanismo di allerta e dello scambio di informazioni su misure eccezionali relative alla sicurezza dei servizi; inoltre, tramite il sistema IMI, le autorità competenti adempiono agli obblighi di mutua assistenza,

sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell’area dell’euro (articolo 11, paragrafo 2); la raccomandazione della Commissione del 7 dicembre 2001 relativa ai principi per l’utilizzo di «SOLVIT» — la rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno (capi I e II).

fornendo, al più presto e per via elettronica, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.

Lo scambio di informazioni è utile a garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi in caso di dubbi sull’autenticità della documentazione presentata o sull’accuratezza delle informazioni fornite. Ad esempio, nel caso di un prestatore di servizi che intenda stabilirsi in un altro Stato membro, è possibile accertare, tramite una richiesta all’autorità competente, il rispetto dei requisiti previsti dall’ordinamento nazionale, evitare la duplicazione dei requisiti, controllare l’autenticità dei documenti presentati o verificare se una persona ha la delega per agire per conto del prestatore di servizi. Nel caso di prestazione di servizi in modalità temporanea e occasionale è possibile verificare, tramite una richiesta all’autorità competente, se il prestatore fornisce legittimamente i propri servizi nello Stato membro di stabilimento.

Possono accedere allo scambio di informazioni solo le autorità competenti registrate nel sistema IMI; amministrazioni, enti, organismi non registrati, persone fisiche e giuridiche che siano prestatori o destinatari di servizi, non possono avvalersi direttamente del sistema, ma possono rivolgersi all’Helpdesk IMI per informazioni relative alle autorità competenti registrate nell’IMI negli Stati UE e SEE e agli organismi, enti, associazioni e organizzazioni dello Stato di stabilimento presso i quali ottenere assistenza.

Nell’ordinamento italiano, l’utilizzo del sistema IMI nell’applicazione della Direttiva Servizi è previsto e disciplinato dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 59/2010. L’IMI permette alle autorità nazionali, regionali e locali di comunicare rapidamente con le autorità competenti degli altri Stati membri, favorendo attraverso la cooperazione amministrativa una più rapida mobilità dei prestatori di servizi. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie (oggi: Dipartimento per le Politiche Europee) costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa

tra autorità competenti nazionali ed europee. Le autorità competenti, responsabili del controllo e della disciplina delle attività di servizi, si registrano nel sistema IMI; la registrazione è convalidata dal Dipartimento, il quale supporta lo scambio di informazioni tra autorità competenti e provvede, altresì, a coordinare le richieste informative fatte da altri Stati membri e ad assistere le autorità competenti.

L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI