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GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI A REATO

Nel documento MASSIMARIO DELLE DECISIONI Anno 2015 (pagine 164-176)

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SENT. n. 46 del 2015 R.G. 98/2013

Presidente: LEONE Estensore: SAN GIORGIO

Illecito disciplinare conseguente a reato - Qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita – Realizzazione di opere edilizie in assenza di titolo abilitativo – Procedimento penale – Archiviazione per prescrizione – Prova della anteriorità delle opere rispetto ai titoli abilitativi – Insussistenza – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare conseguente a reato per qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita, la condotta del magistrato al quale sia contestato di aver realizzato alcune opere edilizie in assenza del titolo abilitativo, qualora il procedimento penale conseguente sia stato definito con una archiviazione per prescrizione ed, in assenza di una perizia assunta nel corso del procedimento nel contraddittorio delle parti, non possa ritenersi raggiunta la prova che gli interventi edilizi contestati siano stati posti in essere anteriormente al rilascio di titoli abilitativi.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 4, comma 1, lett. d)

ORD. n. 49 del 2015 R.G.141/2014

Presidente: LEONE Estensore: SAN GIORGIO

Illecito disciplinare conseguente a reato - Qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato , anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita - Magistrato – Danneggiamento di autovettura di un collega – Prova della condotta illecita – Insussistenza - Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare conseguente a reato per qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita, la condotta del magistrato accusato di avere danneggiato l’autovettura di un collega, qualora tale accusa risulti sfornita di qualsiasi supporto probatorio.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 4, comma 1, lett. d) Art. 635 Cod. pen.

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SENT. n. 54 del 2015 R.G. 154/2013 + 12 – 28 – 47/2014

Presidente: LEONE Estensore: SAN GIORGIO

Illecito disciplinare conseguente a reato -Qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita – Magistrato - Stato di squilibrio psichico – Manifestazione di propositi di suicidio – Consegna spontanea alla Polizia delle armi detenute – Successiva , reiterata richiesta di restituzione - Minacce di danno ingiusto rivolte ai funzionari di polizia – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare conseguente a reato per qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita, la condotta del magistrato il quale, trovandosi in stato di squilibrio psichico in ragione di una patologia depressiva, dopo aver riferito propositi di suicidio ad alcuni alti funzionari di polizia e consegnato loro volontariamente le armi detenute ed il tesserino abilitante al relativo porto, richieda quotidianamente, la restituzione delle armi minacciando di utilizzare la propria autorità e le proprie conoscenze per far rimuovere dall’incarico i predetti funzionari nel caso in cui le sue richieste non fossero esaudite.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art.4, lett. d) Codice Penale, art. 336

SENT. n. 54 del 2015 R.G. 154/2013 + 12 – 28 – 47/2014

Presidente: LEONE Estensore: SAN GIORGIO

Illecito disciplinare conseguente a reato - Qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita – Presidente di sezione – Minacce rivolte ad un collega dell’ufficio – Tentativo di condizionarne le decisioni giudiziarie – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare conseguente a reato per qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita la condotta del presidente di sezione che con modalità minacciose tenti di condizionare l’adozione di un provvedimento dovuto per legge da parte di un giudice del suo ufficio.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art.4, lett. d) Codice Penale, art. 336

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SENT. n. 67 del 2015 R.G. 41/2014 R.G.

Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO

Illecito disciplinare conseguente a reato - Qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita – Magistrato – Accesso ad area demaniale militare - Integrazione del reato di cui all’art. 650 c.p. – Esclusione – Compromissione della credibilità o prestigio del magistrato – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare conseguente a reato per qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita, la condotta del magistrato il quale acceda, senza la prescritta autorizzazione dell’autorità preposta ad una spiaggia costituente area militare in violazione del divieto impartito con ordinanza della competente autorità, qualora non possa configurarsi il contestato reato previsto dall’art. 650 c.p. – il quale richiede l'inosservanza di un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una autonoma sanzione di natura amministrativa - e risulti, comunque, esclusa la compromissione della credibilità o del prestigio personale e professionale del magistrato.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 4, comma 1, lett. d)

ORD. n.73 del 2015 R.G. 178/2014

Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA

Illecito disciplinare conseguente a reato – Fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita – Giudicato penale - Accertamento che il fatto non sussiste –- Autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare Illecito disciplinare Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare conseguente a reato, per aver commesso un fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita, la condotta oggetto di sentenza di assoluzione in sede penale con la formula “perché il fatto non sussiste” giacché, a norma dell’art. 20 D.Lgs. n.

109/2006, qualora la contestazione disciplinare si esaurisca negli stessi comportamenti già sottoposti al vaglio del giudice penale, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento che il fatto non sussiste.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 20

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SENT. n. 75 del 2015 R.G. 31/2014

Presidente: LEONE Estensore: CLIVIO

Illecito disciplinare conseguente a reato - Qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato , anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione non può essere iniziata o proseguita – Giudice – Discussione con vigile urbano – Oggetto- Elevazione contravvenzione – Espressione di termini ingiuriosi all’indirizzo del pubblico ufficiale - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare conseguente a reato per qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione non può essere iniziata o proseguita ,la condotta del giudice il quale, nel corso di una discussione con un vigile urbano originata dalla elevazione di una contravvenzione, dopo aver intimato ripetutamente al pubblico ufficiale di ritirare il provvedimento sanzionatorio, ne offenda l’onore ed il decoro profferendo al suo indirizzo termini ingiuriosi.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 4, comma 1, lett. d)

SENT. n. 102 del 2015 R.G. 72/2011

Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA

Illeciti disciplinari conseguenti a reato – Magistrato – Guida in stato di ebbrezza - Sottoposizione a controllo di polizia – Offese rivolte agli agenti - – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare per fatto costituente reato la condotta del magistrato il quale offenda l’onore ed il decoro degli agenti della polizia municipale che, nel corso di un controllo, lo colgano in stato di ebbrezza alla guida di un autoveicolo.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 4, comma 1, lettera d) Cod. Pen., art. 594.

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SENT. 132 del 2015 R.G. 9/2012

Presidente: LEGNINI Estensore: PONTECORVO

Illecito disciplinare conseguente a reato – Qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita- Accertamento dei fatti in sede penale – Inidoneità dei fatti a ledere la immagine del magistrato – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare conseguente a reato per qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere la immagine del magistrato , anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita, la condotta del magistrato accertata in sede penale, qualora essa non sia stata idonea a lederne l’immagine (nella specie il magistrato, oramai trasferito ad un incarico all’estero, molti anni prima del procedimento disciplinare, era stato colto in stato di alterazione alcolica mentre percorreva a bordo di una bicicletta il centro della carreggiata in senso contrario rispetto a quello di marcia con andamento assai precario ed incerto, senza tuttavia aver assunto alcun comportamento scorretto nei confronti degli agenti della pubblica sicurezza e senza che il fatto avesse avuto alcuna rilevanza mediatica).

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 4, comma 1, lett.d).

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4. LA SCARSA RILEVANZA DEL FATTO QUALE

Nel documento MASSIMARIO DELLE DECISIONI Anno 2015 (pagine 164-176)