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MASSIMARIO DELLE DECISIONI Anno 2015

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(1)

Consiglio Superiore della Magistratura Sezione Disciplinare

MASSIMARIO DELLE DECISIONI

Anno 2015

(2)

INDICE

1. GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Pag. 1

1.1 La violazione del dovere di imparzialità Pag. 3

1.2 La violazione del dovere di correttezza Pag. 13

1.3 La violazione dei doveri di diligenza Pag. 39

1.4 La violazione dei doveri di laboriosità Pag. 121

1.5 La violazione dei doveri di riserbo Pag. 125

1.6 La fattispecie di carattere generale e residuale di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) Pag. 131 2. GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI Pag. 145 2.1 L’uso indebito della qualità di magistrato, le frequentazioni non consentite con

persone o l’intrattenimento di rapporti di affari con persone non frequentabili, l’ottenimento di prestiti o agevolazioni

Pag. 147

2.2 L’assunzione di incarichi giudiziari senza autorizzazione, lo svolgimento di attività incompatibili o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri generali del magistrato, la partecipazione ad associazioni segrete o incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie, l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici, lo svolgimento di attività economico-finanziarie

Pag. 155

3. GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI A REATO Pag. 161 4. LA SCARSA RILEVANZA DEL FATTO QUALE CAUSA GENERALE DI

ESCLUSIONE DELL’ILLECITO DISCIPLINARE

Pag. 173

5. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Pag. 185

5.1 La successione delle leggi nel tempo Pag. 187

5.2 Profili generali Pag. 191

5.3 L’esercizio dell’azione disciplinare: modalità, termini e decadenza Pag. 197 5.4 L’estinzione del procedimento per cessata appartenenza dell’incolpato all’Ordine

Giudiziario

Pag. 201

5.5 I rapporti con il procedimento penale Pag. 223

5.6 I rapporti con un precedente procedimento disciplinare Pag. 227

5.7 I mezzi di prova Pag. 231

5.8 La ricusazione Pag. 235

6. LE SANZIONI DISCIPLINARI Pag. 239

6.1 Individuazione e ambito applicativo delle sanzioni Pag. 241

6.2 La sanzione accessoria del trasferimento di ufficio Pag. 271

7. LE MISURE CAUTELARI Pag. 275

7.1 La sospensione cautelare: ambito applicativo Pag. 277

7.2 La sospensione cautelare: istanza di revoca Pag. 283

7.3 Il trasferimento di ufficio cautelare Pag. 287

8. IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE Pag. 297

(3)
(4)

1. GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI

(5)
(6)

3

1.1 La violazione del dovere di imparzialità

(7)
(8)

5

ORD. n. 9 del 2015 R.G. 140/2013

Presidente: LEONE Estensore: SANGIORGIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Procedimento penale - Legale rappresentante di ente quale parte offesa – Contenzioso in atto tra genitore del giudice ed ente pubblico rappresentato – Ignoranza della situazione – Ragioni di grave convenienza – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per avere consapevolmente omesso di osservare l’obbligo di astensione la condotta del giudice il quale pronunzi una sentenza nell’ambito di un procedimento penale nel quale sia coinvolto, quale persona offesa, il rappresentante pro tempore di un ente pubblico territoriale, qualora si accerti che il genitore del magistrato abbia in corso numerose controversie giudiziarie con l’ente e non con la persona del rappresentante legale e che il giudice non avesse alcuna specifica conoscenza del complessivo contenzioso tra il genitore e l’ente, né del ruolo assunto dalla persona offesa nel contrastare le pretese economiche del primo.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. c)

(9)

ORD. n. 9 del 2015 R.G. 140/2013

Presidente:LEONE Estensore: SANGIORGIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Procedimento penale - Legale rappresentante di ente quale parte offesa – Contenzioso in atto tra genitore del giudice ed ente pubblico rappresentato – Ignoranza della situazione – Ragioni di grave convenienza – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per avere consapevolmente omesso di osservare l’obbligo di astensione la condotta del giudice il quale pronunzi una sentenza nell’ambito di un procedimento penale nel quale sia coinvolto, quale persona offesa, il rappresentante pro tempore di un ente pubblico territoriale, qualora si accerti che il genitore del magistrato abbia in corso numerose controversie giudiziarie con l’ente e non con la persona del rappresentante legale e che il giudice non avesse alcuna specifica conoscenza del complessivo contenzioso tra il genitore e l’ente, né del ruolo assunto dalla persona offesa nel contrastare le pretese economiche del primo.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. c)

(10)

7

ORD . n. 84 del 2015 R.G 165/2014

Presidente: LEGNINI Estensore: CLIVIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice – Componente del collegio di appello - Dichiarazione di incompatibilità – Fase processuale - Prima udienza – Conseguenze - Rinvio del procedimento – Modifica della composizione del collegio – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge la condotta del giudice il quale, nell'esercizio delle funzioni di componente del collegio di appello si accorga soltanto nel giorno della prima udienza di una propria situazione di incompatibilità, determinando un rinvio di nove giorni del procedimento per consentire la modifica della composizione del collegio.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)

(11)

ORD. n. 94 del 2015 R.G. 98/2014

Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice penale – Mera occasionale concomitante, presenza nel medesimo albergo del giudice e del difensore di un imputato – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge la condotta del giudice penale il quale ometta di astenersi nell’ambito di un giudizio, avendo trascorso con la propria famiglia una vacanza presso un albergo nel quale era ospitato il difensore dell’imputato, qualora sia accertato il carattere assolutamente occasionale della concomitante presenza di tali soggetti nel medesimo albergo.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl 23 .febbraio 2006, n. 109, art. 2, lett. c)

(12)

9

SENT. n. 95 del 2015 R.G. 102/2012

Presidente: LEONE Estensore: SANGIORGIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità - La consapevole osservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Magistrato del pubblico ministero – Rapporti di amicizia col difensore di un indagato – Mancata astensione - Favoritismi – Insussistenza - Interessi personali – Insussistenza – Consapevolezza della antigiuridicità del comportamento – Esclusione - Illecito disciplinare- Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la violazione dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale non si astenga in procedimenti penali nei quali sia coinvolto, in veste di difensore, un professionista con il quale vanti un risalente legame di amicizia, qualora non sia riscontrabile alcun favoritismo, non risulti sussistere alcun interesse personale nell’esito dei procedimenti, né la consapevolezza dell’antigiuridicità della mancata astensione.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1

Decreto legisl., 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1 lett. c)

(13)

SENT. n. 136 del 2015 R.G. 10/2014

Presidente: LEGNINI Estensore: PALAMARA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità – La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge - Giudice del tribunale del riesame – Procedimento penale - Rapporti di amicizia con persona coinvolta nel procedimento – Preventiva esternazione sull’oggetto del procedimento – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge la condotta del giudice, componente del collegio del Tribunale del riesame il quale esamini un procedimento penale sottoposto alla sua cognizione trovandosi in rapporto di amicizia con una persona direttamente collegata alla vicenda processuale ed avendo manifestato, fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie, la propria disapprovazione in ordine alla formulazione delle imputazioni.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)

(14)

11

SENT. n. 141 del 2015 R.G. 6/2015

Presidente: LEGNINI Estensore: CLIVIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del giudice – Imparzialità – La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice – Rapporto di frequentazione amichevole e continuativa con un difensore – Sviamento della funzione giurisdizionale – Esclusione – Gravi motivi di convenienza – Esclusione – Conseguenze – Obbligo di astensione – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la condotta del giudice il quale ometta di astenersi dalla decisione nell’ambito di procedimenti penali nei quali una persona amichevolmente ed abitualmente frequentata assuma il ruolo di difensore delle parti una persona, qualora risulti escluso che il magistrato abbia intenzionalmente sviato la funzione giurisdizionale dall’alveo della sua corretta esplicazione ed il concreto atteggiarsi del rapporto di amicizia e frequentazione non abbia assunto , comunque, una forma di estrinsecazione tale da integrare quei gravi motivi di convenienza che soli impongono l’astensione dal decidere.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)

(15)
(16)

13

1.2 La violazione del dovere di correttezza

(17)
(18)

15

SENT. n. 12 del 2015 R.G. 121/2013

Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - L’omessa comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura di una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 19 O.G. – Rapporto di coniugio con altro magistrato del medesimo ufficio – Precedenti, reiterate comunicazioni agli organi preposti – Lesione dell’immagine dei magistrati e dell’ordine giudiziario – Esclusione – Fatto di scarsa rilevanza – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per aver omesso di comunicare al Consiglio Superiore della Magistratura la sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità parentale di cui all’art. 19 Ord. Giud. la condotta del giudice il quale non comunichi la relazione di coniugio con altro giudice appartenente al medesimo ufficio, qualora l’affidamento ingenerato dall’orientamento degli organi istituzionali e le precedenti, costanti, reiterate comunicazioni delle incompatibilità effettuate, permettano di escludere con certezza la volontà dei magistrati di sottrarre la loro situazione al vaglio del CSM e consentano, al contempo, di escludere che sia stata lesa l’immagine dei magistrati o dell’ordine giudiziario, dovendo in tal caso il fatto considerarsi di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3 bis del D.lgs. 109/2006.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 maggio 2006, n. 109, art.. 2, comma 1 , lett. b)

(19)

SENT. n. 23 del 2015 R.G. 139/2013

Presidente: LEGNINI Estensore: CLIVIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti - Presidente di collegio giudicante - Intervista pubblica resa prima del deposito della sentenza – Oggetto – Notazioni generiche sui temi generali del giudizio - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti la condotta del presidente di un collegio giudicante penale il quale esprima, attraverso un’intervista, considerazioni e notazioni di carattere generale intorno ai temi del giudizio, prima della stesura e del deposito della motivazione della sentenza, qualora la genericità dei temi affrontati e la banalità delle esemplificazioni effettuate, impedisca di rintracciare nell’intervista anche solo l’accenno ad alcuno dei temi specificamente affrontati dal collegio per giungere alla sua decisione.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett.d)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Presidente di collegio giudicante – Intervista pubblica resa prima del deposito della sentenza – Oggetto – Notazioni generiche sui temi generali del giudizio – Sussistenza di regole organizzative per il rilascio di comunicati da parte dei magistrati – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del presidente del collegio giudicante penale il quale

(20)

17 Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006 , n. 109, art. 2 , comma 1, lett.n)

(21)

SENT. n. 38 del 2015 R.G. 62/2012

Presidente: LEONE Estensore: APRILE

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza- La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi o informatici adottate dagli organi competenti – Magistrato del pubblico ministero – Funzioni di sostituto procuratore nazionale antimafia- Frequenti contatti con importanti esponenti della criminalità organizzata – Mancata segnalazione al Procuratore Antimafia – Mancata adozione di iniziative formali- Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi o informatici adottate dagli organi competenti la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, nell’esercizio delle proprie funzioni di sostituto procuratore nazionale antimafia, intrattenga, senza darne notizia al Procuratore Nazionale Antimafia e senza farne comunque oggetto di segnalazione o di altra iniziativa formale nell’ambito delle attribuzioni di coordinamento investigativo assegnate all’ufficio, continuativi contatti anche tramite soggetti interposti – di persona ovvero a mezzo corrispondenza, telefonica o epistolare - con un soggetto legato da stretti legami di parentela con importanti esponenti della criminalità organizzata ed egli stesso condannato per il reato di associazione di stampo mafioso, oltre che sottoposto a custodia cautelare in carcere per gravi reati.

Riferimenti normativi:

Regio decreto legisl. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera n)

(22)

19

SENT. n. 40 del 2015 R.G. 77/2013

Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - L’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti – Magistrato del pubblico ministero – Affidamento alla polizia giudiziaria del compito di redigere una ordinanza cautelare – Formulazione di indicazioni preventive specifiche – Verifica successiva alla redazione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, affidi ad alcuni ufficiali di polizia giudiziaria la redazione di una richiesta di misura cautelare, qualora abbia dato loro specifiche preventive indicazioni in proposito e risulti che abbia, successivamente condotto effettivi controlli sul contenuto del provvedimento.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art.2, comma 1, lett. o)

(23)

ORD. n. 50 del 2015 R.G. 26/2014

Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi od informatici adottate dagli organi competenti – Giudice – Trattenimento in ufficio con soggetto estraneo all’ufficio in orario di chiusura - Indebito permesso all’utilizzazione del computer in dotazione - Adozione di provvedimenti di volontaria giurisdizione in violazione di disposizioni tabellari – Conseguenze negative per i terzi – Esclusione - Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi od informatici adottate dagli organi competenti la condotta del giudice il quale si intrattenga all’interno del palazzo di giustizia, in orario di chiusura al pubblico e per motivi meramente privati, con un conoscente, consentendogli l’uso del computer in dotazione all’ufficio e nella sua disponibilità e che, pur essendo stato in precedenza esonerato dalla trattazione degli affari di competenza del giudice tutelare, adotti provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione in vicende nelle quali detto conoscente risulti coinvolto, qualora da tale complessiva condotta non siano derivate conseguenze negative a danno di terzi.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febrai 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

(24)

21

SENT. n. 54 del 2015 R.G. 154/2013 + 12 – 28 – 47/2014

Presidente: LEONE Estensore: SAN GIORGIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario , ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Giudice - Richiesta di applicazione della pena – Mancata prestazione del consenso da parte del vice procuratore onorario – Ordinanza di rinvio del procedimento – Motivazione – Opportunità di favorire le consultazioni con il pubblico ministero titolare del procedimento - Disprezzo della funzione del pubblico ministero di udienza – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del giudice il quale, non avendo il vice procuratore onorario di udienza prestato il consenso ad una richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 464, terzo comma c.p.p., rimarcando il ruolo non professionale di costui, detti a verbale una ordinanza con la quale disponga il rinvio dell’udienza al fine di consentirgli di consultare il pubblico ministero procedente, non potendosi rinvenire nel tenore dell’ordinanza un sostanziale disprezzo della funzione pubblica rivestita dal p.m. di udienza, quanto piuttosto la volontà di utilizzare il disposto dell’art. 162, terzo e quarto comma, delle disposizioni di attuazione del c.p.p., a norma del quale, quando si presenta la necessità di prestare il consenso all'applicazione della pena su richiesta o al giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero delegato può procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica.

Riferimenti normativi

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art.2, comma 1, lett. d)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La ingiustificata interferenza nella attività di altro magistrato – Presidente di sezione - Formulazione di minacce nei confonti

(25)

di un collega – Finalità - Tentativo di condizionarne le decisioni giudiziarie – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per ingiustificata interferenza nella attività di altro magistrato la condotta del presidente di sezione il quale, con modalità minacciose, tenti di condizionare l’adozione del provvedimento dovuto per legge da parte di un giudice del suo ufficio.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art.2, comma 1, lett. e)

(26)

23

SENT. n. 54 del 2015 R.G. 154/2013 + 12 – 28 – 47/2014

Presidente: LEONE Estensore: SAN GIORGIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La ingiustificata interferenza nella attività di altro magistrato – Giudice – Assunzione di informazioni presso la cancelleria in ordine alla pericolosità di un soggetto – Inerenza della attività ad un procedimento affidatogli – Esclusione - Interferenza nella attività investigativa – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per ingiustificata interferenza nella attività di altro magistrato la condotta del giudice il quale assuma informazioni dalla cancelleria del tribunale e dall’Arma dei carabinieri al fine di verificare la pericolosità di un determinato soggetto, qualora tale attività non sia stata diretta ad interferire con l’attività di indagine del pubblico ministero ma sia stata finalizzata ad assumere generiche informazioni su un soggetto indicato da un conoscente del magistrato quale responsabile dei comportamenti anomali del proprio figlio sedicenne.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art.2, comma 1, lett. e)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – La ingiustificata interferenza nella attività di altro magistrato – Presidente di sezione – Sollecitazione rivolta ad un collega del proprio ufficio – Oggetto – Accelerazione di una procedura coinvolgente propri conoscenti – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per ingiustificata interferenza nella attività di altro magistrato la condotta del presidente di sezione il quale chieda ad un giudice del proprio ufficio di accelerare il più possibile una procedura esecutiva coinvolgente alcuni suoi conoscenti.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art.2, comma 1, lett. e)

(27)

ORD. n. 72 del 2015 R.G. 125/2012

Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Giudice – Sostituzione a verbale del provvedimento di riserva con quello di trattenimento in decisione della causa – Assenza del difensore – Mancata notifica del nuovo provvedimento – Reiezione della istanza di rimessione in termini – Unicità dell’episodio – Abitualità – Esclusione – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del giudice il quale, in calce al verbale di udienza, sostituisca il provvedimento di “riserva” della decisione sulle richieste delle parti, con il provvedimento di trattenimento della causa in decisione, una volta che il difensore di una delle parti si sia allontanato e senza procedere alla successiva comunicazione della modifica operata rispetto alla precedente verbalizzazione in contraddittorio, respingendo altresì la istanza di rimessione in termini avanzata in relazione al provvedimento modificato atteso che dovendosi ritenere unico l’episodio, non sussiste il requisito dell'abitualità della condotta previsto dalla disposizione disciplinare contestata.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1,lett. d)

(28)

25

SENT. n. 76 del 2015 R.G. 163/2014

Presidente: LEONE Estensore: SPINA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari e delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi od informatici – Giudice - Concentrazione degli incarichi di consulenza tecnica in capo a pochi professionisti - Violazione delle disposizioni in materia -Mancata ottemperanza ai richiami del Presidente del Tribunale – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari e delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi od informatici la condotta del giudice il quale, contravvenendo all’invito del Presidente del Tribunale, continui a concentrare il conferimento degli incarichi di consulenza tecnica d’ufficio in capo ad alcuni professionisti.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

(29)

SENT. n. 79 del 2015 R.G. 36/2013

Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Giudice – Frequentazione dell’ufficio giudiziario sotto la influenza di sostanze stupefacenti – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori la condotta del giudice il quale si presenti in tribunale per prendere parte all’udienza e rapportarsi agli altri magistrati, alle parti, ai funzionari ed ai cittadini presenti, sotto l’influsso di sostanze stupefacenti arrecando pregiudizio per la credibilità della funzione pubblica e dell’intera giurisdizione e provocando turbamento dell’ordinario svolgimento dell’attività giudiziaria nel Tribunale concretizzatosi anche con l’interruzione delle udienze in atto.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(30)

27

SENT. n. 79 del 2015 R.G. 36/2013

Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni. Doveri del magistrato – Correttezza – La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o su servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Giudice – Omessa tempestiva comunicazione dell’impedimento a svolgere le udienze – Mancata documentazione della malattia – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o su servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del giudice il quale ometta di comunicare, con congruo anticipo al capo dell’ufficio l’impedimento a svolgere le udienze, rappresentandolo sempre la mattina stessa dell’udienza, senza documentare la malattia.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

(31)

ORD. n. 84 del 2015 R.G 165/2014

Presidente: LEGNINI Estensore: CLIVIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza- La grave e reiterata inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Giudice – Esercizio delle funzioni di presidente di collegio penale di appello – Rinvio di sei mesi di un procedimento a carico di magistrato – Rinvio disposto per ragioni legittime – Compatibilità con i tempi di definizione dell’ufficio – Violazione delle vigenti risoluzioni del Consiglio superiore della magistratura – Esclusione - Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la grave e reiterata inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del giudice il quale, nell’esercizio delle funzioni di consigliere della Corte d’appello e di presidente del Collegio penale, in presenza di una risoluzione del Consiglio superiore della magistratura che impone la sollecita definizione dei procedimenti penali a carico dei magistrati ordinari, disponga il rinvio di sei mesi di un processo a carico di un magistrato a causa della concomitante necessità di definire due maxi-processi fissati per quella data, atteso che un rinvio di tal genere deve considerarsi disposto per ragioni legittime e nei tempi fisiologici di un ufficio penale di secondo grado.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett.n)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza- La grave e reiterata inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Giudice – Componente di collegio di appello penale – Situazione di incompatibilità processuale –

(32)

29

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la grave e reiterata inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del giudice il quale, nell'esercizio delle funzioni di consigliere della Corte d’appello e di componente del Collegio penale, si accorga tardivamente di una propria situazione di incompatibilità, determinata dalla adozione in diversa fase del medesimo procedimento di un provvedimento di contenuto seriale, come tale inidoneo a lasciare traccia nel ricordo del magistrato.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett.n)

(33)

ORD. n. 84 del 2015 R.G 165/2014

Presidente: LEGNINI Estensore: CLIVIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza- La grave e reiterata inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Giudice – Esercizio delle funzioni di presidente di collegio penale di appello –Procedimento riguardante un magistrato- Necessità di rinnovo della notifica – Rinvio del processo di un considervaole lasso temporale – Violazione delle vigenti risoluzioni del Consiglio superiore della magistratura - Configurabilità.

Può configurare l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la grave e reiterata inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del giudice il quale, nell’esercizio delle funzioni di consigliere della Corte d’appello e di presidente del collegio penale, in presenza di una risoluzione del Consiglio superiore della magistratura che impone la sollecita definizione dei procedimenti penali a carico dei magistrati ordinari disponga, a causa di un difetto di notifica, un rinvio di un anno e due mesi di un processo a carico di un magistrato.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett.n)

(34)

31

SENT. n. 95 del 2015 R.G. 102/2012

Presidente: LEONE Estensore: SANGIORGIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui sevizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Magistrato del pubblico ministero – Auto assegnazione di procedimenti riservati al Capo dell’Ufficio – Intenzione di favorire terzi soggetti – Esclusione – Urgenza di provvedere – Episodicità del fatto - Assenza clamore - Illecito disciplinare- Insussistenza

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, contravvenga alle regole organizzative che riservano al Capo dell’Ufficio l’iscrizione e l’assegnazione di talune tipologie di procedimenti qualora l’auto assegnazione non sia stata intesa a favorire terzi, sia stata determinata dalla estrema urgenza di provvedere, i fatti non abbiano dato luogo ad alcun clamore ed abbiano, infine, carattere di assoluta episodicità.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1 lett. n)

(35)

SENT. n. 103 del 2015 R.G. 17/2013

Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori- Magistrato del pubblico ministero – Redazione di un libro e sua pubblicazione – Oggetto – Ricostruzione di vicende giudiziarie – Inesattezze ed imprecisioni – Intenzione di offendere o gettare discredito sui colleghi – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, nel redigere un libro, riporti alcune inesattezze ed imprecisioni nella descrizione dei fatti, qualora, all’esame complessivo della pubblicazione, emerga che egli sia stato mosso dal solo fine di offrire una interpretazione e ricostruzione, necessariamente soggettiva, della vicenda trattata, esprimendo una diversità di idee e valutazioni rispetto ad colleghi, senza che sia dato di individuare alcuna intenzione di offendere o gettare discredito sull’operato degli altri magistrati dell’ufficio.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, primo comma, lettera d)

(36)

33

SENT. n. 119 del 2015 R.G. 70/2014

Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – L’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti – Giudice civile – Conferimento di incarico di consulenza ad avvocato – Oggetto – Accertamento della natura ed entità della attività di altro legale e valutazione di congruità del compenso esposto – Attività professionali stragiudiziali ed attività giudiziali svolte presso diversi uffici giudiziari – Valutazione fondata su criteri tecnici propri della competenza del professionista incaricato – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti la condotta del giudice civile il quale nomini quale consulente tecnico un avvocato, affidandogli il compito di verificare l’attività professionale effettivamente prestata da un altro avvocato e di accertare la congruità dei compensi da quest’ultimo pretesi, qualora si tratti di attività in parte stragiudiziale ed in parte prestata innanzi a giudici ed uffici diversi da quello investito della controversia e la quantificazione dei compensi imponga applicazione di criteri tecnici propri della competenza del professionista incaricato.

Riferimenti normativi:

Decreto legis. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. o)

(37)

SENT. n. 123 del 2015 R.G. . 132/2014

Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informativi adottate dagli organi competenti – Magistrato del pubblico ministero – Procedimento di particolare rilevanza – Assunzione di rilevanti decisioni – Adempimento dell’obbligo di informazione al Capo dell’Ufficio – Assenza di diverse indicazioni – Possibilità di modifica delle decisioni– Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario la condotta del sostituto procuratore della Repubblica il quale, prima della celebrazione della udienza, renda note, come previsto dal documento organizzativo, al facente funzioni del Capo dell’ufficio le decisioni assunte nell’ambito di un procedimento di particolare importanza e le ragioni poste a fondamento delle stesse, allorquando tali decisioni debbano comunque essere formalizzate in una successiva udienza ed, a fronte della compiuta informazione, il destinatario non abbia ritenuto di adottare, proporre o sollecitare iniziative di natura diversa rispetto a quelle assunte dal sostituto.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. n)

(38)

35

ORD. n. 126 del 2015 R.G. 121/2014

Presidente: LEONE Estensore: SAN GIORGIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - L'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato – Magistrato del pubblico ministero – Mera richiesta di informazioni ad un collega – Oggetto - Stato di una singola attività processuale – Ostensibilità della informazione – Biasimevoli ragioni – Esclusione – Sollecitazione di una deroga ai doveri di ufficio – Esclusione – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale chieda ad un collega notizie ostensibili, relative allo stato di una attività processuale, prospettandogli comprensibili, e non illecite, preoccupazioni, qualora in tale comportamento non sia ravvisabile una finalità di petulanza o altra biasimevole ragione ovvero un trattamento di favore od una deroga ai doveri di ufficio dell’interpellato.

Riferimenti normativi

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. e)

(39)

SENT. n. 136 del 2015 R.G. 10/2014

Presidente: LEGNINI Estensore: PALAMARA

Esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – L’omessa comunicazione al Capo dell’ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze – Giudice del tribunale del riesame – Richieste pressanti di informazioni da parte di alro magistrato – Sollecitazione al ridimensionamento della posizione processuale degli indagati – Mancata informazione al capo dell’ufficio – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio di interferenze nella propria attività giudiziaria la condotta del giudice componente del collegio del Tribunale del riesame il quale riceva da altro magistrato insistenti e pressanti richieste di informazioni oltre che puntuali sollecitazioni al ridimensionamento della posizione processuale propria e dei prossimi congiunti, senza farne cenno al capo dell’ufficio.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. f)

(40)

37

ORD. n. 143 del 2015 R.G. 23/2014

Presidente: LEGNINI Estensore: PALAMARA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati - Magistrato del pubblico ministero – Censura della attività del giudice estensore di una sentenza – Critica dei criteri di redazione della motivazione – Illecito disciplinare – Configurabilità.

Può configurare l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, nel corso di una conferenza stampa, censuri il giudice estensore di una sentenza, criticando fortemente i criteri con i quali costui ha redatto la motivazione del provvedimento.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1 , lett. d)

(41)

SENT. n. 146 del 2015 R.G. 172/2014

Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Magistrato del pubblico ministero – Procedimento di appello – Anticipazioni e suggerimenti all’imputato – Finalità – Riduzione della pena inflitta in primo grado – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale,nell’ambito di un procedimento penale di appello, prenda contatti con l’imputato prima dell’udienza, anticipandogli il contenuto della propria requisitoria, fornendogli espressi consigli circa il comportamento da tenere in udienza ed il contenuto delle dichiarazioni spontanee da rendere, onde indurre la corte ad una riduzione della pena già inflitta con la sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(42)

39 1.3 La violazione dei doveri di diligenza

(43)
(44)

41

ORD. n. 2 del 2015 R.G. 133/2013

Presidente:LEONE Estensore: APRILE

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza- La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Giudice – Misura cautelare custodiale - Ordine di dimissioni a futura memoria – Mancata comunicazione del provvedimento all’ufficio destinatario– Disguido di cancelleria – Negligenza inescusabile del magistrato – Insussistenza- Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o da negligenza inescusabile la condotta del giudice, incolpato di aver omesso la sorveglianza sui termini massimi di scadenza della misura custodiale cautelare, qualora risulti che il magistrato, dopo aver pronunziato la sentenza di condanna nei riguardi dell’imputato, abbia adottato una ordinanza di rimessione in libertà alla data della scadenza della misura, subordinata al mancato sopravvenuto intervento di ulteriori pronunce (c.d. “ordine di dimissioni a futura memoria”) e che a causa di un disguido di cancelleria tale provvedimento non è stato comunicato e non ha prodotto, quindi, la tempestiva liberazione dell’imputato.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl.23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. g)

(45)

SENT. n. 6 del 2015 R.G.158/2013

Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza - L’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge – Giudice dell’esecuzione penale –– Ordinanza di rideterminazione della pena – Motivazione delle operazioni di calcolo – Insussistenza - Illecito disciplinare – Sussistenza

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge, la condotta del giudice dell’esecuzione penale il quale, nel decidere un’istanza di applicazione della continuazione tra reati, emetta un’ordinanza di rideterminazione della pena priva di motivazione in ordine alle compiute operazioni di calcolo.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. l)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Giudice della esecuzione penale– Violazione del disposto dell’art. 442 c.p.p. – Ordinanza di rideterminazione della pena - Motivazione - Insussistenza – Prova della violazione - Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del giudice per l’esecuzione penale il quale, nell’emettere un’ordinanza di rideterminazione della pena priva di motivazione in ordine alle compiute operazioni di calcolo, disattenda il disposto di cui all’art. 442,

(46)

43

SENT. n. 7 del 2015 R.G. 149/2011 R.G.

Presidente est. : LEONE

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Il reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento di atti relativi all’esercizio delle funzioni – Giudice civile – Ritardi reiterati r gravi nel deposito delle sentenze – Rilevante numero di ritardi –Ripetitività – Ultrannualità - Fatto di scarsa rilevanza - Esclusione – Illecito disciplinare– Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento di atti relativi all’esercizio delle funzioni la condotta del giudice civile il quale depositi in un numero rilevante di casi le proprie sentenze con ritardi assai significativi, anche ultranuali, atteso che tali circostanze non consentono di ritenere il fatto di scarsa rilevanza (nella specie nell’arco di due anni il magistrato aveva depositato in ritardo novantadue sentenze civili, con ritardi in diciannove casi superiori all’anno, con una punta massima di seicentoquarantasette giorni).

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q)

(47)

SENT. n. 8 del 2015 R.G. 87/2013

Presidente: LEONE Estensore: CASELLATI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Il reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Giudice – Ritardo nel deposito di sentenze in materia civile – Omesso deposito di sentenze in materia civile - Estrema gravità e notevole numero dei ritardi, in parte superiori ad un anno - Circostanze idonee a giustificare i singoli ritardi – Carico di lavoro – Carenza di organico - Irrilevanza - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, la condotta del giudice il quale depositi od ometta di depositare numerose sentenze in materia civile con ritardi gravi, in alcuni casi superiori ad un anno, atteso che essi, per frequenza ed intensità, non sono giustificabili sulla scorta del carico di lavoro, pur ingente, o delle carenze di organico dell’ufficio, circostanze, da un lato, non eccezionali e, dall’altro, non escludenti la possibilità del magistrato di meglio auto organizzare il proprio lavoro al fine di evitare la integrazione di ritardi di frequenza e gravità così straordinari (nella specie il giudice aveva depositato oltre il termine di 120 giorni, n. 668 sentenze civili monocratiche, delle quali n. 612 oltre l’anno dalla celebrazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni ed in 9 casi con ritardi superiori all’anno dalla scadenza del termine per il deposito; n. 7 sentenze civili collegiali, con ritardi anche superiori all’anno e con punte massime di 776 giorni; n. 354 ordinanze civili, con ritardi oltre i 200 giorni dalla data dell’assunzione della riserva e con punte massime di 1078 giorni; inoltre, alla data dell’ispezione, risultavano ancora da depositare ulteriori 49 sentenze civili monocratiche, per le quali risultava già decorso il termine di legge e con ritardi superiori a 1100 giorni).

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q)

(48)

45

SENT. n. 11 del 2015 R.G. 137 – 138/2012

Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Diligenza - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Magistrato del pubblico ministero – Misura cautelare custodiale - Omessa vigilanza sul termine di fase – Tardiva formulazione della richiesta di liberazione dell’indagato – Illecito disciplinare- Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, il comportamento del magistrato del pubblico ministero il quale abbia omesso di vigilare sulla decorrenza dei termini di fase della misura cautelare custodiale, avanzando la richiesta di liberazione dell’indagato con grave ritardo (nella specie il ritardo ammontava a complessivi giorni 208).

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 maggio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. g)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Diligenza - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Giudice per le indagini preliminari – Misura cautelare custodiale - Omessa vigilanza sulla scadenza del termine di fase – Tardiva liberazione dell’indagato – Mancata annotazione della scadenza nell’apposito registro – Irrilevanza – Mancata eccezione delle parti – Irrilevanza - Illecito disciplinare- Sussistenza

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinato da ignoranza o negligenza inescusabile, il comportamento del giudice per le indagini preliminari il quale abbia omesso di vigilare sulla decorrenza dei termini di fase della misura cautelare custodiale, disponendo la liberazione dell'indagato con notevole ritardo, senza che possa assumere rilevanza giustificatrice la dimenticanza di trascrizione della data di scadenza dei termini nello scadenzario, né la circostanza che il difensore o il pubblico ministero non abbiano mai sollevato la eccezione della intervenuta scadenza dei termini di fase della misura medesima (nella specie il ritardo nella liberazione ammontava a complessivi giorni 208).

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 maggio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. g)

(49)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Diligenza - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Giudice per le indagini preliminari – Supposta, tardiva liberazione dell’indagato – Provvedimento giudiziale di liberazione - Adozione - Tempestività – Correzione non autorizzata della data da parte del personale amministrativo – Conseguenze - Apparente adozione del provvedimento in data successiva alla scadenza del termine di fase – Responsabilità del magistrato – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale appaia aver redatto un tardivo provvedimento di liberazione di un indagato, successivo alla scadenza del termine di fase di una misura cautelare custodiale, qualora su detto provvedimento appaia una data posteriore a quella di effettiva, tempestiva, redazione dello stesso, per essere essa stata apposta dal personale amministrativo in assenza di qualsiasi autorizzazione alla correzione.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 maggio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. g)

(50)

47

SENT. n. 14 del 2015 R.G.164/2013

Presidente: LEONE Estensore: CLIVIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Giudice - Ritardato ed omesso deposito di sentenze in materia civile – Numerosi ritardi, in larga parte superiori ad un anno – Circostanze idonee a giustificare i singoli ritardi –– Notevole carico di lavoro – Disfunzioni organizzative dell’ufficio – Carenze di organico – Produttività nella media – Lieve malattia personale – Malattia di familiare non richiedente particolare assistenza – Irrilevanza - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni la condotta del giudice il quale depositi numerose sentenze in materia civile con ritardi, gravi ed in molti casi superiori ad un anno, come tali superiori ai limiti di ragionevole durata del processo atteso che, per numero e qualità, essi sono giustificabili soltanto in ragione di situazioni inusuali, tra le quali non possono annoverarsi il notevole carico di lavoro, le disfunzioni organizzative dell’ufficio, una non straordinaria carenza di organico, una produttività, peraltro nella media, una lieve malattia personale o una malattia di un familiare non richiedente uno speciale impegno di natura assistenziale (nella specie il magistrato aveva depositato ottantaquattro sentenze con ritardi che oltrepassavano i termini di legge, di cui in particolare diciannove con termini superiori all’anno con una punta massima di giorni duemilasettecentodieci).

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 maggio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q)

(51)

SENT. n. 15 del 2015 R.G. 48 – 118/2013

Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Giudice - Ritardato ed omesso deposito di sentenze in materia civile – Numerosi ritardi, in larga parte superiori ad un anno – Circostanze idonee a giustificare i singoli ritardi – Notevole carico di lavoro – Disfunzioni organizzative dell’ufficio – Carenze di organico – Produttività nella media – Lieve malattia personale – Malattia di familiare non richiedente particolare assistenza – Irrilevanza - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni la condotta del giudice il quale depositi numerose sentenze in materia civile con ritardi, gravi ed in molti casi superiori ad un anno, come tali superiori ai limiti di ragionevole durata del processo atteso che il rilevante numero dei ritardi e la loro specifica entità sono circostanze che, unitariamente considerate, non consentono di ricondurre al solo carico di lavoro, pur notevolissimo, e ad una malattia, peraltro causalmente collegata soltanto ad alcuni dei numerosissimi ritardi contestati, la causa della condotta illecita contestata (nella specie nell’arco di sei anni il giudice aveva depositato in ritardo 26 sentenze civili collegiali, con ritardi compresi tra 148 e 675 giorni - le sentenze depositate oltre l’anno risultano tre, nella misura di 395, 426 e 675 giorni; 92 sentenze civili monocratiche, di cui 58 registrano un ritardo compreso nell’anno, 24 tra 1 e 2 anni, 9 tra 2 e 3 anni ed una tra 4 e 5 anni - precisamente 1524 giorni di ritardo- ; 212 ordinanze civili con ritardi oscillanti tra i 72 ed gli 869 giorni; in particolare 189 registrano un ritardo compreso nell’anno, 20 tra 1 e 2 anni e 3 tra 2 e 3 anni; una sentenza in materia di lavoro con un ritardo di 410 giorni;57 sentenze penali, di cui 37 registrano un ritardo compreso nell’anno e 20 tra 1 e 2 anni; 2 sentenze pronunziate nelle funzioni di GIP per le quali sono maturati 235 giorni di ritardo).

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 maggio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q)

(52)

49

SENT. n. 19 del 2015 R.G. 147/2013

Presidente est. : LEONE

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Giudice - Ritardato ed omesso deposito di sentenze in materia civile – Numerosi ritardi, in larga parte superiori ad un anno – Circostanze idonee a giustificare i singoli ritardi – Difficoltà organizzative dell’ufficio nella media – Malattia del coniuge di scarsamente incidente sulla attività lavorativa – Irrilevanza - Assenza di improvvisi incrementi del carico di lavoro - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni la condotta del giudice il quale depositi numerose sentenze in materia civile con ritardi, gravi ed in molti casi superiori ad un anno, atteso che essi non possono considerarsi giustificati da difficoltà organizzative nella media dell’ufficio di appartenenza, da patologie del coniuge di rilievo tale da non incidere sulla attività lavorativa del magistrato, in un contesto nel quale il carico di lavoro del magistrato non risulta aver subito impennate improvvise ed imprevedibili.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 , comma 1, lett. q)

Riferimenti

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