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L’uso indebito della qualità di magistrato, le frequentazioni non consentite con persone o l’intrattenimento di rapporti di affari con

Nel documento MASSIMARIO DELLE DECISIONI Anno 2015 (pagine 150-158)

2. GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI

2.1 L’uso indebito della qualità di magistrato, le frequentazioni non consentite con persone o l’intrattenimento di rapporti di affari con

persone non frequentabili, l’ottenimento di prestiti o agevolazioni

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SENT. n. 5 del 2015 R.G. 105/2012

Presidente: LEONE Estensore : BALDUCCI

Illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni – Magistrato preposto ad un ufficio direttivo – Procedura di nomina ad altro ufficio direttivo – Condotta diretta a sollecitare soggetti capaci di influenzare la libera determinazione di un componente del C.S.M. – Condotta diretta a condizionare in via diretta l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste - Illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni per l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste – Sussistenza – Concorso con l’illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni per l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri – Esclusione- Concorso apparente di norme – Sussistenza.

La condotta del magistrato, candidato alla nomina per un posto direttivo, il quale, in virtù della propria posizione di preposto ad un altro ufficio direttivo, solleciti un ufficiale della polizia giudiziaria ad attivare le sue conoscenze al fine di influenzare un componente del C.S.M. ad esprimere il proprio voto in favore della nomina, qualora oggettivamente diretta in via immediata a condizionare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste, può integrare l’illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni per l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste (art. 3, comma 1, lett. i del D. lg.s. 109/2006) e non consente di ritenere contemporaneamente integrato l’illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni per l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri (art. 3, comma 1, lett. a) del D. lg.s. 109/2006) atteso che, ove si accerti che la condotta è diretta in via immediata a condizionare le funzioni costituzionali del CSM, l’eventuale conseguimento di vantaggi ingiusti da parte del magistrato costituisce una indiretta ed ulteriore conseguenza e si configura, in sostanza, come un post factum non punibile.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 maggio 2006 n. 109, art. 3 comma 1 lett. a) Decreto legisl. 23 maggio 2006 n. 109, art. 3 comma 1 lett. i)

SENT. n. 54 del 2015 R.G. 154/2013 + 12 – 28 – 47/2014

Presidente: LEONE Estensore: SAN GIORGIO

Illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni – L’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri – Magistrato - Stato di squilibrio psichico – Manifestazione di propositi di suicidio – Consegna spontanea alla polizia delle armi detenute – Successiva, reiterata richiesta di restituzione - Minacce di danno ingiusto rivolte ai funzionari di polizia – Uso della qualità - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni per l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri la condotta del magistrato il quale, trovandosi in stato di squilibrio psichico in ragione di una patologia depressiva, dopo aver riferito propositi di suicidio ad alcuni alti funzionari di polizia, consegnato loro volontariamente le armi detenute ed il tesserino abilitante al relativo porto, richieda ripetutamente la restituzione delle armi minacciando di utilizzare la propria autorità e le proprie conoscenze per far rimuovere i predetti funzionari nel caso in cui le sue richieste non fossero esaudite.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art- 3, comma 1 , lett. a)

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SENT. n. 75 del 2015 R.G. 31/2014

Presidente: LEONE Estensore: CLIVIO

Illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni – L’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri – Giudice – Discussione con vigile urbano – Oggetto- Elevazione contravvenzione – Uso della qualità – Finalità- Conseguimento della revoca del provvedimento sanzionatorio – Prova della spendita della qualifica e della strumentalizzazione – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni per l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri la condotta del giudice il quale si avvalga della sua qualità per ottenere da un vigile urbano la revoca di una contravvenzione, qualora non risulti provata la spendita della qualifica e la strumentalizzazione di essa al conseguimento del ritiro della sanzione amministrativa.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3, comma 1, lett. a)

SENT. n. 95 del 2015 R.G. 102/2012

Presidente: LEONE Estensore: SANGIORGIO

Illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni - Lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all’art. 16 comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni – Magistrato del pubblico ministero – Esercizio delle funzioni di amministratore di fatto di società commerciale – Prova – Insussistenza – Illecito disciplinare- Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni per lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all’art.

16 comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 la corrispondente condotta contestata al magistrato, qualora non risulti provato l’effettivo svolgimento delle funzioni di amministratore di fatto di una società commerciale.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1

Decreto legisl., 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 comma 1 lett. d)

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ORD. n. 116 del 2015 R.G. 5/2015

Presidente est. : LEONE

Illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni – La frequentazione di persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato – Magistrato del pubblico ministero – Iniziale ignoranza della esistenza di indagini a carico di persona frequentata – Successiva conoscenza della sussistenza di indagini – Immediata interruzione del rapporto di frequentazione – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni per frequentazione di persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale frequenti una persona sottoposta ad indagini nell’ambito di un procedimento a lui coassegnato, qualora - essendo stato tale procedimento trattato esclusivamente dall’altro coassegnatario – sia dimostrato che non gli era nota la esistenza delle indagini e sia accertato che, una volta venuto a conoscenza della esistenza di dette indagini, abbia immediatamente interrotto ogni ulteriore frequentazione con l’indagato.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3, comma 1, lett. b)

ORD. 138 del 2015 R.G. 173/2014

Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO

Illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni – Il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone – Rapporti con persona sottoposta a misura di prevenzione personale e patrimoniale – Partecipazione ad una festa - Ospitalità – Accettazione di offerte di utilizzo di automezzi ed imbarcazioni - Illecito disciplinare – Configurabilità.

Può configurare l’illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni per la frequentazione di persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone; la condotta del magistrato che accetti un invito per una festa, la relativa ospitalità, nonché l’offerta di utilizzo di automezzi ed imbarcazioni da parte di una persona sottoposta a misura di prevenzione personale e patrimoniale.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3, comma 1, lett. b)

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2.2 L’assunzione di incarichi giudiziari senza autorizzazione, lo

Nel documento MASSIMARIO DELLE DECISIONI Anno 2015 (pagine 150-158)