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LA SCARSA RILEVANZA DEL FATTO QUALE CAUSA GENERALE DI ESCLUSIONE DELL’ILLECITO

Nel documento MASSIMARIO DELLE DECISIONI Anno 2015 (pagine 176-188)

DISCIPLINARE

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SENT. n. 27 del 2015 R.G. 53/2012

Presidente: LEGNINI Estensore: SAN GIORGIO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile - Magistrato del pubblico ministero- Mancata convalida di sequestro di P.G. – Provvedimento di sequestro probatorio – Travisamento del fatto - Annullamento in sede di riesame – Adozione di nuovo provvedimento di sequestro preventivo – Vincolo correttamente imposto – Conseguenze – Scarsa rilevanza del fatto – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile o per il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, non avendo disposto la convalida del sequestro di un automezzo per guida in stato di ebbrezza, adotti successivamente il sequestro probatorio del veicolo per un fatto diverso da quello risultante dal titolo di reato ipotizzato in sede di conclusione delle indagini ed, in seguito dell’annullamento da parte del Tribunale del Riesame, disponga il sequestro preventivo del mezzo atteso che, essendo stato, alfine, comunque correttamente imposto un vincolo di indisponibilità sul bene, il fatto deve ritenersi di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3 bis del d.lgs. 109/2006.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1 lett. g) Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1 lett. h)

SENT: n. 36 del 2015 R.G. 152/2013

Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni- Doveri del magistrato – Diligenza - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile- Giudice - Omesso controllo della scadenza del termine massimo della custodia cautelare – Tardiva liberazione dell’imputato - Detenzione comunque imposta da un diverso titolo restrittivo definitivo – Conseguenze - Fatto di scarsa rilevanza – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del giudice il quale ometta di effettuare il necessario controllo sulla scadenza del termine massimo di durata di una misura cautelare custodiale qualora la scadenza di esso non determini alcun effetto negativo sullo status libertatis del condannato per essere lo stesso detenuto sulla scorta di diverso e definitivo titolo atteso che, in tale evenienza, il fatto può ritenersi di scarsa rilevanza , ai sensi dell’art. 3 bis del d. lgs. 109/2006.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 bis

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ORD. n. 60 del 2015 R.G. 118/2012

Presidente: LEONE Estensore: CLIVIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Il reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Ritardi nel deposito di sentenze ed ordinanze in materia civile e penale – Positivo espletamento del piano di recupero dei ritardi – Significativa laboriosità – Assenza di rilievi delle parti - Conseguenze - Scarsa rilevanza del fatto - Illecito disciplinare – Inconfigurtabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni la condotta del giudice il quale depositi con ritardo alcuni provvedimenti in materia civile e penale, qualora il positivo espletamento del piano di rientro dei ritardi e la significativa laboriosità del magistrato, attestata dal numero dei provvedimenti depositati e dal numero di udienze tenute, in assenza di rilievi o sollecitazioni delle parti interessate, consenta di escludere una effettiva lesione all’immagine sociale dell’amministrazione della giustizia, dovendo in tal caso ritenersi il fatto di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3 bis del D. lgs. 109/2006 (nella specie risultavano depositate quattro sentenze penali monocratiche con ritardi di duecentonovantasei giorni in un caso e di trecento giorni negli altri tre casi; una sentenza penale dibattimentale con ritardo di centoventisette giorni; quattro sentenze civili monocratiche, con ritardo di quattordici giorni; una ordinanza, relativa a procedimento di esecuzione con un ritardo pari a ottocentoquarantotto giorni).

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 , comma 1, lett.q)

SENT. n. 65 del 2015 R.G. 132/2013

Presidente: LEONE Estensore: CLIVIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Diligenza – La grave violazione di legge determinata da negligenza o ignoranza inescusabile – Magistrato del pubblico ministero – Omessa vigilanza sulla scadenza dei termini della misura custodiale – Imputato detenuto per altro titolo – Pregiudizio per la libertà personale – Esclusione – Conseguenze – Scarsa rilevanza del fatto – Illecito disciplinare- Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la grave violazione di legge determinata da negligenza o ignoranza inescusabile la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale ometta di esercitare il necessario controllo sulla scadenza dei termini di fase della misura cautelare della custodia in carcere, qualora l’imputato sia comunque detenuto per altra causa, atteso che l’insussistenza di un pregiudizio per la libertà personale dell’imputato consente di ritenere la scarsa rilevanza del fatto, ai sensi dell’

art. 3 bis del D. Lgs. n. 109/2006.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. g)

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ORD. n. 97 del 2015 R.G. 4/2014

Presidente: LEONE Estensore: CLIVIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Magistrato del pubblico ministero – Periodo feriale - Mancata adozione di provvedimenti urgenti – Violazione dei criteri organizzativi dell’ufficio – Sussiste – Disfunzione per l’attività giudiziaria – Esclusione – Lesione della credibilità e del prestigio dell’ufficio – Esclusione – Conseguenze - Fatto di scarsa rilevanza – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, per negligenza, non provveda, come invece previsto dai criteri organizzativi dell’ufficio, ad adottare alcuni provvedimenti urgenti, qualora non si verifichi una significativa disfunzione per l’attività giudiziaria e quindi non si registri alcuna ricaduta negativa sulla credibilità e sul prestigio dell’ufficio, dovendo, in tal caso, il fatto essere considerato di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3 bis del d.lgs. 109/2006 (nella specie il magistrato non aveva adottato alcuni ordini di carcerazione che, successivamente, erano comunque stati regolarmente eseguiti presso il domicilio indicato dagli imputati, senza che si fosse reso necessario lo svolgimento di ulteriori ricerche).

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1 , lettera n)

SENT. n. 99 del 2015 R.G.140/2012

Presidente: LEONE Estensore: CLIVIO

Illecito disciplinare per qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita - Magistrato – Messaggi di posta elettronica inviati ad una locale mailing list di magistrati – Natura offensiva dei messaggi – Sussistenza – Limitato ambito oggettivo della diffusione – Natura specifica degli argomenti trattati - Trascurabile pregiudizio alla immagine del magistrato – Conseguenze – Scarsa rilevanza del fatto – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare per qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita la condotta del magistrato il quale avanzi gravi sospetti, esprimendosi con toni offensivi sulla correttezza dell'operato dei colleghi della locale Corte d'Appello attraverso messaggi di posta elettronica inviati ad una locale mailing list di magistrati, qualora, per la specificità degli argomenti trattati e per il limitato ambito oggettivo nel quale l’accusa è stata articolata, il pregiudizio derivante all’immagine del magistrato sia stato trascurabile, atteso che in tal caso è possibile ravvisare l’esimente della scarsa rilevanza del fatto.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23febbraio 2006. n. 109, art. 4, lett. d) Decreto legisl. 23febbraio 2006. n. 109, art. 3 bis

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SENT. n. 127 del 2015 R.G. 43/2014

Presidente: LEONE Estensore: SAN GIORGIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile - Giudice per le indagini preliminari – Omessa vigilanza sui termini massimi della custodia cautelare – Liberazione dell’indagato con un giorno di ritardo – Elevata professionalità – Contemporaneo esercizio di plurime funzioni – Elevato impegno – Conseguenze - Scarsa rilevanza del fatto – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del giudice per le indagini preliminari il quale, a causa di un errore, determini la data di scadenza dell’ efficacia della misura cautelare custodiale con un giorno di ritardo, qualora si tratti di un magistrato di elevata professionalità che ha assunto, nel periodo di riferimento, oltre alle funzioni di G.I.P coordinatore dell’ufficio, anche il ruolo di giudice del settore civile, fallimentare e della volontaria giurisdizione, profondendo costantemente il massimo impegno nella propria attività giudiziaria, atteso che il complesso di tali circostanze consente di ritenere il fatto di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art.

3 bis d.lgs. 109/2006.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. g) Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 bis

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – I comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti - Giudice per le indagini preliminari – Omessa vigilanza sui termini massimi della custodia cautelare – Liberazione dell’indagato con un giorno di ritardo – Elevata professionalità – Contemporaneo esercizio di plurime funzioni – Elevato impegno – Conseguenza - Scarsa rilevanza del fatto – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti la condotta del giudice

per le indagini preliminari il quale, a causa di un errore, determini la data di scadenza di efficacia della misura con un giorno di ritardo, qualora si tratti di magistrato di elevata professionalità, che ha assunto, nel periodo di riferimento, oltre alle funzioni di G.I.P, coordinatore dell’ufficio, anche il ruolo di giudice del settore civile, fallimentare e della volontaria giurisdizione, profondendo costantemente il massimo impegno, atteso che il complesso di tali circostanze consente di ritenere il fatto di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3 bis d.lgs. 109/2006.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. a) Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 bis

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ORD. n. 139 del 2015 R.G. 149/2013

Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni- Doveri del magistrato – Diligenza - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Giudice per le indagini preliminari - Omessa vigilanza sulla scadenza del termine massimo della custodia cautelare – Tardiva declaratoria di cessazione della efficacia della misura – Sussistenza di diverso titolo detentivo – Conseguenze - Fatto di scarsa rilevanza – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del giudice per le indagini preliminari il quale ometta di effettuare il necessario controllo sulla scadenza del termine massimo di durata di una misura cautelare custodiale qualora la scadenza di esso non determini alcun effetto negativo sullo status libertatis del condannato, per essere costui detenuto sulla base di un diverso e definitivo titolo atteso che in tale evenienza il fatto può ritenersi di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3 bis del d.lgs.

109/2006.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. g) Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 bis

185

Nel documento MASSIMARIO DELLE DECISIONI Anno 2015 (pagine 176-188)