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La violazione dei doveri di laboriosità

Nel documento MASSIMARIO DELLE DECISIONI Anno 2015 (pagine 124-148)

123 Non vi sono massime nell’anno in corso

125 1.5 La violazione dei doveri di riserbo

127

SENT. n. 23 del 2015 R.G. 139/2013

Presidente: LEGNINI Estensore: CLIVIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Riserbo - La sollecitazione di pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero la costituzione ed utilizzazione di canali informativi personali privati o privilegiati – Presidente di collegio giudicante – Intervista pubblica – Oggetto – Circostanze genericamente attinenti ad un processo – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per aver sollecitato la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero aver costituito ed utilizzato canali informativi personali privati o privilegiati la condotta del presidente di un collegio giudicante il quale abbia reso una intervista pubblica ad un giornalista di sua conoscenza su circostanze genericamente attinenti ad un determinato processo, atteso che la fattispecie disciplinare punisce il comportamento del magistrato che, senza esporsi nel pubblico dibattito, si avvalga di un rapporto privilegiato e non trasparente per far filtrare notizie relative alla sua attività e non è posta a tutela della par condicio tra gli organi di informazione.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 , comma 1, lett. aa)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti - La sollecitazione di pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero la costituzione ed utilizzazione di canali informativi personali privati o privilegiati – Presidente di collegio giudicante – Intervista pubblica resa prima del deposito della sentenza – Oggetto – Circostanze genericamente attinenti ad un processo – Particolare interesse mediatico della vicenda – Finalità sollecitatoria – Esclusione - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per aver sollecitato la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero aver costituito ed utilizzato canali informativi personali privati o privilegiati la condotta del presidente di un collegio giudicante il quale esprima, attraverso un’intervista resa ad un giornalista di sua conoscenza, considerazioni e notazioni di carattere generale intorno ai temi di un processo di particolare rilevanza mediatica prima della stesura e del deposito della motivazione della

sentenza, qualora la particolare attenzione da tempo rivolta dagli organi di informazione a tutti gli aspetti del processo, compresi quelli relativi alla persona del presidente del collegio, consenta di escludere la finalità sollecitatoria prevista dalla fattispecie disciplinare.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006 , n. 109, art. 2 , comma 1, lett. aa)

129

SENT. n. 103 del 2015 R.G. 17/2013

Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Riserbo - La divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui – Magistrato del pubblico ministero – Redazione di un libro e sua pubblicazione – Oggetto – Ricostruzione di vicende giudiziarie – Divulgazione atti processuali – Esclusione – Divulgazione postuma di notizie – Idoneità a recare nocumento alle indagini – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, ovvero per la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente i diritti altrui, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale rediga un libro nel quale non divulghi atti processuali ma descriva l’andamento di una riunione di coordinamento relativa ad indagini afferenti ad un noto caso giudiziario, qualora la pubblicazione di tale notizia, largamente postuma, non possa arrecare alcun nocumento alle indagini medesime.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma1 , lett. u)

SENT. n. 136 del 2015 R.G. 10/2014

Presidente: LEGNINI Estensore: PALAMARA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Riserbo - La divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui – Divulgazione di notizie attinenti a procedimento in corso – Notorietà delle notizie – Assenza di vincoli di segretezza Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o sugli affari definiti , quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui, la condotta del giudice il quale divulghi alcune notizie relative ad un procedimento in corso, qualora nessun nocumento derivi alle indagini per essere le circostanze divulgate oramai note e non coperte da alcun vincolo di segretezza.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. u)

131

1.6 La fattispecie di carattere generale e residuale di cui al’art. 2 comma 1 lett. a)

133

ORD. n. 24 del 2015 RG. 53/2013

Presidente-est.: LEONE

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – I comportamenti che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti – Magistrato - Condotta scorretta o negligente – Esclusione – Danno per le parti – Esclusione – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non può configurarsi l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti qualora la condotta del magistrato non sia informata a scorrettezza o negligenza e non abbia determinato a carico delle parti un danno avente rilievo disciplinare.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 maggio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. a)

SENT. n. 76 del 2015 R.G. 163/2014

Presidente: LEONE Estensore: SPINA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - I comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti - Giudice – Concentrazione degli incarichi di consulenza tecnica in capo a pochi professionisti - Danno o vantaggio “per le parti” – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti la condotta del giudice il quale non osservi il criterio della rotazione nel conferimento degli incarichi di consulenza tecnica, concentrandoli presso alcuni professionisti, atteso che la lett. a) del comma 1 dell’art. 2 del D lgs. 109/2006 impone che il vantaggio od il danno sia arrecato alle ”parti” e non ad altri soggetti processuali quali sono i consulenti tecnici di ufficio.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. a)

135

SENT. n. 92 del 2015 R.G. 109/2013

Presidente : LEGNINI Estensore: PALAMARA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – I comportamenti che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti - Annullamento con rinvio ad opera della Corte di Cassazione – Mancata annotazione da parte degli uffici di legittimità della esistenza della misura cautelare - Presidente di sezione di Corte di Appello - Impossibilità di rilevare immediatamente la scadenza dei termini - Mancata liberazione dell’imputato a seguito della scadenza del termine di efficacia di misura cautelare – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per i comportamenti che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti la condotta del presidente di sezione della Corte di appello il quale, ricevuto un fascicolo processuale a seguito dell’annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, non disponga la scarcerazione dell’imputato per scadenza del termine massimo di durata della misura cautelare, qualora sia accertato che tale omissione è stata determinata dalla mancata annotazione da parte degli uffici della Suprema Corte dell’esistenza della misura e tale circostanza non abbia consentito al magistrato di accorgersi della scadenza dei termini di efficacia della misura in atto se non dopo il complesso e laborioso studio del fascicolo processuale (nella specie gli imputati rimanevano ingiustificatamente ristretti sine titulo per tredici giorni).

Riferimenti normativi:

Decreto legisl 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. a)

ORD. 111 del 2015 R.G. 111/2013

Presidente: LEONE Estensore: SAN GIORGIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – I comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti - Presidente del collegio di appello – Mancata, tempestiva verifica della scadenza del termine di fase di una misura cautelare – Conseguente restrizione sine titulo dell’imputato – Causa – Erronee misure organizzative adottate nell’Ufficio – Mancata tempestiva consegna al magistrato del fascicolo - Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per i comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti la condotta del Presidente del collegio giudicante di appello il quale non si avveda della scadenza del termine massimo di fase per la misura cautelare applicata all’imputato, con conseguente restrizione sine titulo di quest’ultimo in regime di custodia cautelare in carcere, qualora tale omissione sia stata determinata dalle erronee misure organizzative dell’Ufficio, che non prevedevano la immediata trasmissione al magistrato del fascicolo ai fini dell’esame della condizione dell’imputato.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. a)

137

ORD. n. 128 del 2015 R.G. 29/2015

Presidente: CLIVIO Estensore: LEONE

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – I comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti - Magistrato del pubblico ministero – Misura cautelare della custodia in carcere - Omesso controllo della scadenza dei termini massimi di efficacia della misura – Tardiva liberazione dell’imputato - Assoluta estraneità dell’incolpato ai fatti contestati – Illecito disciplinare - Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per i comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti la condotta del magistrato del pubblico ministero al quale sia stato addebitato di non aver esercitato il necessario controllo sulla scadenza dei termini di efficacia di una misura cautelare, determinando la tardiva liberazione dell’imputato, qualora risulti accertata l’assoluta estraneità dell’incolpato ai fatti oggetto della incolpazione.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. a)

ORD. n. 129 del 2015 R.G. 110/2013

Presidente: LEONE Estensore: SAN GIORGIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – I comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti - Giudice di collegio di appello – Relatore – Omesso controllo sulla scadenza della efficacia della misura cautelare – Tardiva liberazione dell’imputato – Ragioni – Tardiva consegna al magistrato del fascicolo processuale – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti, la condotta del componente del collegio di appello il quale, nella qualità di relatore, ometta di liberare tempestivamente l’imputato per la scadenza del termine massimo di durata della misura cautelare, qualora risulti che il ritardo è stato determinato dalla tardiva consegna al magistrato del fascicolo processuale.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. a)

139

ORD. n. 133 del 2015 R.G. 81/2014

Presidente : LEONE Estensore: PALAMARA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – I comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti – Magistrato del pubblico ministero- Ritardata liberazione di indagati sottoposti a misura cautelare custodiale – Ragioni – Incolpevole ignoranza del provvedimento di sostituzione della misura adottato dal Tribunale del riesame – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale abbia adottato tardivamente il provvedimento di liberazione di due indagati, a causa della incolpevole ignoranza dell’ordinanza del tribunale del riesame che aveva sostituito la misura custodiale in atto con quella degli arresti domiciliari (nella specie gli imputati sono rimasti ingiustificatamente ristretti sine titulo rispettivamente per complessivi 6 e 20 giorni)

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. g)

SENT. n. 119 del 2015 R.G. 70/2014

Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - I comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti – Giudice – Liquidazione del compenso del consulente di ufficio – Congruità – Motivazione per relationem – Ammissibilità – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti la condotta del giudice che provveda alla liquidazione del compenso del consulente tecnico di ufficio mediante un provvedimento apposto sulla richiesta formulata dal consulente medesimo qualora la liquidazione debba intendersi correttamente effettuata e sia munita di motivazione per relationem, in quanto riferita al contenuto della richiesta del professionista.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. a)

141

SENT. n. 140 del 2015 R.G. 185/2014

Presidente: LEONE Estensore: SPINA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni –– I comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti - Giudice - Liquidazione di onorari per attività degli ausiliari – Interpretazione plausibile della disciplina normativa - Adozione di criteri di liquidazione comuni all’intero Ufficio Giudiziario – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti la condotta del giudice il quale adotti alcuni decreti di liquidazione degli onorari per spese di custodia, sulla scorta di una plausibile interpretazione della disciplina normativa in vigore, peraltro condivisa dall’intero Ufficio giudiziario di appartenenza e mai contestata dai destinatari dei provvedimenti (nella specie il giudice aveva ritenuto di interpretare il dettato dell’art. 2 del D.M. 80/09 nel senso che il criterio che indica i parametri di liquidazione per scaglioni sulla base del valore di aggiudicazione o assegnazione del bene, andasse limitato alla durata di un anno).

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. a)

ORD. n. 142 del 2015 R.G. 64/2014

Presidente: LEONE Estensore: PALAMARA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni –– I comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti - Magistrato del pubblico ministero – Procuratore della Repubblica – Mancata adozione di inidonee misure organizzative – Conseguenze - Tardiva iscrizione delle notizie di reato - Illecito disciplinare – Configurabilità.

Può configurare l’illecito nell’esercizio delle funzioni per comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo , equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle partila condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, rivestendo la posizione di Procuratore della Repubblica, adotti criteri organizzativi inadeguati ad assicurare la tempestività della iscrizione delle notizie di reato ed ometta di assumere iniziative volte ad eliminare i molteplici e reiterati ritardi nelle iscrizioni evidenziati dai monitoraggi periodici da lui stesso disposti.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. a)

143

SENT. n. 147 del 2015 R.G. 9/2015

Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – I comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti – Giudice per le indagini preliminari – Adozione di misura cautelare – Corrispondente richiesta del pubblico ministero – Carenza – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti la condotta del giudice per le indagini preliminari che, in assenza della corrispondente richiesta del pubblico ministero, adotti una misura cautelare personale a carico di un indagato,

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. a) Art. 291 codice di procedura penale

SENT. n. 130 del 2015 R.G. 179/2014

Presidente: LEONE Estensore: PONTECORVO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – I comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti - Magistrato di sorveglianza – Erronea determinazione del cd. “fine della pena” – Diniego della esecuzione domiciliare – Illegittima violazione della libertà personale – Esclusione - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti la condotta del magistrato di sorveglianza il quale respinga la istanza di esecuzione domiciliare della pena di un condannato sulla scorta di un erroneo computo del cd. “fine pena”, qualora tale errore non abbia determinato alcune illegittima protrazione dello stato di carcerazione.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. a)

145

Nel documento MASSIMARIO DELLE DECISIONI Anno 2015 (pagine 124-148)