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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

v.2.6.2 RUMMO S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 54 di 59

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Impegni

Gli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi con effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti. La società ha contratto i impegni per quanto concerne acquisti a termine di semola ad un prezzo prefissato.

Garanzie

Le garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate dalla società, ossia garanzie rilasciate dalla società con riferimento a un’obbligazione propria o altrui.

Le garanzie sono rappresentate da fideiussioni e risultano le seguenti:

-Fideiussione di Euro 3.069.264 rilasciata dalla Rummo SpA a favore di Invitalia;

-Fideiussione di Euro 41.691 rilasciata dalla Rummo SpA a favore della Dogana Usa;

-Fideiussione di Euro 300.000 rilasciata dalla Rummo SpA a favore dell'ex Direttore Finanziario.

Passività potenziali

Non vi sono passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro, il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20-21 C.C.)

La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare, nè ha in essere, alla data di chiusura dell’

esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti di minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.

In relazione sulla gestione, alla quale si rimanda, sono riportate le relazioni tra le singole società.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.) Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.

C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, si riportano di seguito sinteticamente i fatti di rilievo, diversi da quelli di cui all’art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C., avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Accordo di ristrutturazione ex art 182 bis L.F.

La società ha presentato nel dicembre 2017 la rinuncia alla procedura di concordato preventivo e si è riservata di presentare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti EX art 182 bis L.F.. Il Tribunale, con decreto del 12/12/2017, ha dichiarato estinta la procedura.

Successivamente al 31/12/2017 è stato definito, con gli uffici ristrutturazione delle banche e con il loro legale, un piano industriale che prevede il rimborso dell’intero debito in 9 anni con gli interessi.

E’ stato altresì affidato l’incarico ad un professionista di Verona di gradimento delle banche per l’attestazione del piano. Con tutti i fornitori sono stati invece raggiunti accordi singoli.

Presumibilmente l’accordo di ristrutturazione ex art 182 bis sarà depositato, corredato da asseverazione, nei mesi di maggio/giugno per la richiesta dell’omologa.

Conseguentemente, allo stato, non esistono dubbi sulla continuità aziendale, anche in considerazione dei risultati 2017 e dei risultati dei primi 3 mesi del 2018 che sono risultati migliori di quanto previsto dal piano industriale predisposto dallo Studio Porcaro Commercialisti ed Avvocati ed al vaglio dell’attestatore.

Cessione quote e Fusione inversa

Le due operazioni di cessione quote e successiva fusione sono state previste nell'accordo di ristrutturazione ex art 182 bis L.F.

In particolare risultano in corso di perfezionamento due operazioni che rientrano nell'accordo di ristrutturazione:

-la cessione delle azioni dal socio di minoranza al socio di maggioranza, Rummo SpA Molino & Pastificio la quale acquisirà il controllo del 100% delle azioni della Rummo SpA;.

-la fusione inversa per incorporazione della Rummo Rummo Molino & Pastificio (società controllante e incorporata) nella Rummo SpA (società controllata e incorporante);

A seguito delle fusione il capitale sociale di Euro 32.305.810 (invariato) verrà assegnato ai soci della incorporata nelle stesse % di possesso della società fusa. Successivamente i soci decideranno se annullare le azioni proprie venute ad emergere in sede di fusione, ovvero di mantenerle il bilancio. In caso di annullamento il capitale sociale si ridurrà di Euro 7.935.371.

Ricorso al TAR per contributo

Si evidenzia come in data 21/03/2018 il Tar Campania abbia sospeso la graduatoria e l'erogazione dei fondi per le aziende sannite alluvionate nell'ottobre del 2015 ed inserite nella lista della linea A (che comprende la concessione di contributi per Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del 14 /20 ottobre 2015 – della Regione Campania). Contro detta graduatoria, una società presente nella lista ma non finanziabile per mancanza di fondi, ha presentato il ricorso al Tar di Napoli contro la Regione Campania e le prime tre aziende in graduatoria (tra cui Rummo SpA) il quale ha accolto il riscorso ed ha per ora sospeso la graduatoria e l'erogazione dei fondi fino al 17 luglio 2018 quando ci sarà l'udienza per la trattazione del giudizio nel merito.

Una eventuale diversa rimodulazione impatterà eventualmente sulle erogazioni future ma non il bilancio in chiusura dove è stato rilevato tra i debiti diversi la sola tranche di contributo in c/capitale incassata per Euro 750.000 e non l'intero importo del finanziabile (circa Euro 3.500.000).

Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C.)

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Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevate variazioni nei cambi valutari tali da ingenerare effetti significativi sulle attività e passività in valuta, anche tenendo presente che l'esposizione in valuta della società non risulta tale per importo da poter generare una passività significativa.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese

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