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Articolo 85 Tipi di impegni

1. Un impegno di bilancio consiste nell'operazione con la quale sono riservati gli stanziamenti necessari all'esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di impegni giuridici.

Un impegno giuridico è l'atto con il quale l'ordinatore crea o constata un'obbligazione dalla quale deriva un onere.

Gli impegni di bilancio e gli impegni giuridici sono adottati dallo stesso ordinatore, salvo casi debitamente giustificati previsti dagli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i tipi di impegni, l'adozione di impegni globali, l'unicità delle firme e le spese amministrative coperte da impegni accantonati.

3. Gli impegni di bilancio rientrano in una delle seguenti categorie:

a) specifico: l'impegno di bilancio è specifico quando il beneficiario e l'importo della spesa sono determinati;

b) globale: l'impegno di bilancio è globale quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato;

c) accantonato: l'impegno di bilancio è accantonato quando è destinato a coprire le spese di cui all'articolo 170 o spese correnti di natura amministrativa di cui l'importo o i beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo.

4. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto di base o se si tratta di spese amministrative.

Articolo 86

Disposizioni relative agli impegni

1. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore responsabile procede previamente a un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi o di trasferire fondi a un fondo fiduciario sulla base dell'articolo 187.

2. L'obbligo stabilito dal paragrafo 1 di procedere a un impegno di bilancio prima di

concludere un impegno giuridico non si applica agli impegni giuridici contratti a seguito di una dichiarazione di situazione di crisi nel quadro di un piano di continuità operativa, secondo le procedure adottate dalla Commissione o da qualsiasi altra istituzione a titolo della sua autonomia amministrativa.

3. In caso di operazioni di aiuto umanitario, di operazioni di protezione civile e di aiuti erogati per situazioni di crisi, l'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica se l'efficacia dell'intervento dell'Unione richiede la conclusione immediata di un impegno giuridico nei confronti di terzi e se non é prima possibile procedere a un impegno di bilancio specifico.

All'impegno di bilancio si procede senza ritardi dopo aver concluso un impegno giuridico nei confronti di terzi.

4. Salve le disposizioni speciali del titolo IV della parte seconda, gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici specifici contratti fino al 31 dicembre dell'anno n + 1.

Salvo il disposto dell'articolo 85, paragrafo 4, e dell'articolo 203, paragrafo 2, gli impegni giuridici specifici riferentisi a impegni di bilancio specifici o accantonati sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n.

Alla scadenza dei periodi di cui al primo e secondo comma, il saldo non eseguito di questi impegni di bilancio è disimpegnato dall'ordinatore responsabile.

L'importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato a seguito di un impegno di bilancio globale, è registrato dall'ordinatore responsabile, prima della firma, nella contabilità di bilancio, mediante imputazione dell'impegno di bilancio globale.

5. Gli impegni di bilancio e giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi comportano, tranne quando si tratta di spese di personale, un termine finale

d'esecuzione fissato conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data sono oggetto di disimpegno, a norma dell'articolo 15.

L'importo di un impegno di bilancio, corrispondente a un impegno giuridico, per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell'articolo 90 entro i due anni successivi alla firma dell'impegno giuridico è oggetto di disimpegno, salvo ove tali importi siano relativi a un caso oggetto di contenzioso in sede giudiziaria o arbitrale o in presenza di disposizioni specifiche stabilite nella normativa settoriale.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti gli impegni di bilancio e giuridici, compresa la registrazione dei singoli impegni.

Articolo 87

Controlli relativi agli impegni

1. Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore responsabile verifica quanto segue:

a) l'esattezza dell'imputazione di bilancio;

b) la disponibilità degli stanziamenti;

c) la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, nonché a qualsiasi atto

emanato in applicazione dei trattati e di qualsiasi altro regolamento;

d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. L'adeguatezza dei versamenti di prefinanziamenti, il relativo importo e lo scadenzario generale dei pagamenti sono proporzionati alla durata prevista, allo stato di avanzamento dell'esecuzione e ai rischi finanziari che tale prefinanziamento comporta.

2. Quando procede alla registrazione di un obbligo giuridico tramite firma materiale o elettronica, l'ordinatore verifica quanto segue:

a) la copertura dell'obbligo tramite il corrispondente impegno di bilancio;

b) la regolarità e la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, nonché a qualsiasi atto emanato in applicazione dei trattati e di qualsiasi altro regolamento;

c) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i controlli applicabili ai diversi impegni.

SEZIONE 2