Articolo 43 Struttura del bilancio Il bilancio comporta la seguente struttura:
a) uno stato generale delle entrate e delle spese;
b) sezioni distinte per ciascuna istituzione, ad eccezione del Consiglio europeo e del
Consiglio che rientrano nella stessa sezione del bilancio, divise in stati delle entrate e delle spese.
Articolo 44
Nomenclatura di bilancio
1. Le entrate della Commissione nonché le entrate e le spese delle altre istituzioni sono classificate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in titoli, capitoli, articoli e voci secondo la loro natura o la loro destinazione.
2. Lo stato delle spese della sezione della Commissione è presentato secondo una nomenclatura adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e che comporta una classificazione per destinazione.
Ciascun titolo corrisponde a un settore politico e ciascun capitolo corrisponde, di norma, a un'attività.
Ciascun titolo può comportare stanziamenti operativi e stanziamenti amministrativi.
All'interno di ciascun titolo, gli stanziamenti amministrativi sono raggruppati in un unico capitolo.
3. Quando sono presentati per destinazione, gli stanziamenti amministrativi per singoli titoli sono classificati come segue:
a) spese relative al personale autorizzato dalla tabella dell'organico: alle menzioni corrispondono un importo di stanziamenti e un numero di posti in detta tabella dell'organico;
b) spese relative al personale esterno e altre spese di cui all'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, lettera b), finanziate a titolo della rubrica "amministrazione" del quadro finanziario pluriennale;
c) spese relative agli immobili e altre spese connesse, comprese la pulizia e la manutenzione, gli affitti, le telecomunicazioni, l'acqua, il gas e l'elettricità;
d) spese relative al personale esterno e all'assistenza tecnica direttamente legati all'attuazione dei programmi.
Tutte le spese amministrative della Commissione la cui natura è comune a più titoli sono riprese in uno stato riassuntivo distinto, secondo una classificazione per natura.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a modalità dettagliate di classificazione del bilancio.
Articolo 45
Divieto di entrate negative 1. Il bilancio non tiene entrate negative.
2. Le risorse proprie riscosse in applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee1, sono importi netti e come tali sono presentate nello stato riassuntivo delle entrate del bilancio.
1 GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.
Articolo 46
Stanziamenti accantonati
1. Ogni sezione del bilancio può comportare un titolo "stanziamenti accantonati". Gli stanziamenti sono iscritti in tale titolo nei seguenti casi:
a) al momento della formazione del bilancio non esiste un atto di base per l'azione interessata; oppure
b) vi è incertezza, sulla base di seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi al principio della sana gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate.
Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente regolamento nei casi in cui l'adozione dell'atto di base è soggetta alla procedura di cui all'articolo 294 TFUE, e secondo la procedura di cui all'articolo 27 del presente
regolamento in tutti gli altri casi.
2. In caso di gravi difficoltà d'esecuzione, la Commissione può proporre, nel corso dell'esercizio, uno storno di stanziamenti verso il titolo "stanziamenti accantonati". Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono in merito a tali storni conformemente all'articolo 27.
Articolo 47 Riserva negativa
La sezione del bilancio della Commissione può comportare una "riserva negativa", il cui importo massimo è limitato a 200 000 000 EUR. Tale riserva, che è iscritta in un titolo specifico, comprende unicamente stanziamenti di pagamento.
Tale riserva negativa è utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 26 e 27.
Articolo 48
Riserva per gli aiuti d'urgenza
1. Il bilancio comporta, nella sezione della Commissione, una riserva per gli aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi.
2. La riserva di cui al paragrafo 1 è utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 27 e 29.
Articolo 49
Presentazione del bilancio 1. Il bilancio presenta:
a) nello stato generale delle entrate e delle spese:
i) le previsioni di entrate dell'Unione per l'esercizio interessato ('anno n');
ii) le entrate previste dell'esercizio precedente e le entrate dell'esercizio n - 2;
iii) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'anno n;
iv) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio precedente;
v) le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'esercizio n - 2, queste ultime espresse altresì come percentuale del bilancio dell'anno n;
vi) i commenti appropriati a ciascuna suddivisione prevista all'articolo 44, paragrafo 1;
b) in ogni sezione, le entrate e le spese nella stessa struttura di cui alla lettera a);
c) con riguardo al personale:
i) una tabella dell'organico che fissa, per ogni sezione, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro, e il numero dei posti
permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti;
ii) una tabella dell'organico retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l'azione diretta e una tabella dell'organico retribuito sugli stessi stanziamenti per l'azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti;
iii) per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell'organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto dei funzionari;
iv) una tabella dell'organico che fissa, per ciascun organismo di cui all'articolo 200 che riceve un contributo a carico del bilancio, il numero dei posti, per grado e per categoria. Le tabelle dell'organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente;
d) con riguardo all'assunzione e all'erogazione di prestiti:
i) nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di
beneficiari inizialmente inadempienti, che hanno reso necessario il ricorso alla
"garanzia di buon fine". Tali linee recano la dicitura "per memoria" e sono accompagnate dai commenti del caso;
ii) nella sezione della Commissione:
– le linee di bilancio che presentano la "garanzia di buon fine" dell'Unione per le operazioni interessate. Tali linee recano la dicitura "per memoria", a condizione che non sussista alcun onere effettivo a tale titolo cui si debba far fronte con risorse definitive,
– commenti che indicano il riferimento all'atto di base e il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che l'Unione fornisce per lo svolgimento di tali operazioni;
iii) a titolo indicativo, in un documento allegato alla sezione della Commissione:
– le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso, – le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'annon;
e) con riguardo agli strumenti finanziari di cui al titolo VIII della parte prima:
i) un riferimento all'atto di base;
ii) le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione;
iii) una descrizione generale degli strumenti finanziari, compresi la loro durata e il loro impatto sul bilancio;
iv) le operazioni previste, compresi i volumi bersaglio basati sull'indice di leva finanziaria risultante dagli strumenti finanziari esistenti;
f) per quanto riguarda il finanziamento delle entità delegate ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii):
i) un riferimento all'atto di base del programma pertinente;
ii) le linee di bilancio corrispondenti;
iii) una descrizione generale delle funzioni affidate, compresi la loro durata e il loro impatto sul bilancio;
g) l'importo totale delle spese della PESC iscritto in un capitolo denominato 'PESC', con articoli specifici. Tali articoli coprono la spesa per la PESC e contengono linee specifiche che individuano quantomeno le missioni principali.
2. Oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio possono accludere al bilancio qualsiasi altro documento pertinente.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all'articolo 210 riguardo alla presentazione del bilancio, inclusa una definizione delle spese effettive dell'ultimo esercizio chiuso, i commenti di bilancio e le tabelle dell'organico.
Articolo 50
Norme in materia di tabelle dell'organico
1. Le tabelle dell'organico di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera c), costituiscono per ciascuna istituzione od organismo un limite tassativo; nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.
Ogni istituzione od organismo può tuttavia procedere a modifiche delle tabelle dell'organico fino a concorrenza del 10% dei posti autorizzati, tranne che per i gradi AD 16, AD 15 e AD 14, alle seguenti condizioni:
a) non incidere sul volume degli stanziamenti per il personale corrispondenti a un esercizio pieno;
b) non superare il limite del numero totale di posti autorizzati per tabella dell'organico;
e
c) l'istituzione o l'organismo ha partecipato a un esercizio di analisi comparativa con altre istituzioni e altri organismi dell'Unione quale avviato dall'esercizio di screening del personale della Commissione.
Tre settimane prima di procedere alle modifiche di cui al secondo comma, le istituzioni informano il Parlamento europeo e il Consiglio delle proprie intenzioni in tal senso. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio avanzano motivi debitamente giustificati, l'istituzione si astiene dalle modifiche e si applica la procedura di cui all'articolo 41.
2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, possono essere compensati i casi di attività a orario ridotto autorizzati dall'autorità che ha il potere di nomina, conformemente allo statuto dei funzionari.