Articolo 30
Principi di economia, efficienza ed efficacia
1. Gli stanziamenti sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.
2. Secondo il principio dell'economia, le risorse impiegate dall'istituzione nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore.
Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti.
Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.
3. Sono stabiliti obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine per tutti i settori di attività contemplati dal bilancio. La realizzazione di tali obiettivi è verificata mediante indicatori di performance stabiliti per ciascuna attività e le autorità incaricate della spesa trasmettono al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e). Tali informazioni sono fornite ogni anno entro i termini più brevi e al più tardi nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio.
4. Per migliorare il processo decisionale, le istituzioni procedono a valutazioni ex ante ed ex post in conformità degli orientamenti definiti dalla Commissione. Sono soggetti a valutazione tutti i programmi e le attività che comportano spese importanti e i risultati di tale valutazione sono comunicati al Parlamento europeo, al Consiglio e alle autorità amministrative incaricate della spesa.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti le valutazioni ex ante, intermedie ed ex post.
Articolo 31
Scheda finanziaria obbligatoria
1. Le proposte o iniziative presentate all'autorità legislativa dalla Commissione, dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("l'alto
rappresentante") o da uno Stato membro, che possano avere un'incidenza sul bilancio, compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria e di una valutazione ex ante di cui all'articolo 30, paragrafo 4.
Le modifiche a una proposta o iniziativa presentate all'autorità legislativa che possano avere un'incidenza rilevante sul bilancio, compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria preparata dall'istituzione che propone la modifica.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i requisiti della scheda finanziaria.
2. Nel corso della procedura di bilancio la Commissione fornisce tutte le informazioni che consentono un raffronto tra l'evoluzione del fabbisogno di stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nella scheda finanziaria in funzione dello stato di avanzamento delle deliberazioni sulla proposta o sull'iniziativa presentata all'autorità legislativa.
3. Al fine di ridurre i rischi di frode e irregolarità, la scheda finanziaria di cui al paragrafo 1 riporta informazioni sul sistema di controllo interno istituito, una stima dei costi e dei benefici dei controlli che tale sistema comporta e una valutazione del previsto livello di rischio di errore, nonché le misure di prevenzione e di tutela esistenti e previste.
Tale analisi tiene conto della probabile portata e tipologia degli errori, nonché delle particolari condizioni del settore interessato e delle norme ad esso applicabili.
Articolo 32
Controllo interno dell'esecuzione del bilancio
1. Il bilancio viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente, adeguato per ogni metodo di esecuzione, e in conformità della normativa settoriale
pertinente.
2. Ai fini dell'esecuzione del bilancio, il controllo interno è definito come un processo applicabile a tutti i livelli di gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni, b) affidabilità delle relazioni,
c) salvaguardia degli attivi e informazione,
d) prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;
e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.
3. Un controllo interno efficace si basa sulle migliori pratiche internazionali e include, in particolare, quanto segue:
a) separazione dei compiti;
b) un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, compresi i controlli presso i beneficiari;
c) prevenzione dei conflitti d'interesse;
d) adeguate piste di controllo e integrità dei dati nei sistemi informatici;
e) procedure per la vigilanza sul rendimento e su eventuali inadeguatezze e lacune individuate nei controlli interni;
f) verifica periodica del valido funzionamento del sistema di controllo interno.
4. Un controllo interno efficiente si basa sugli elementi seguenti:
a) attuazione di un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, coordinata tra le persone addette alle varie fasi del controllo;
b) accessibilità per tutte le persone addette alle varie fasi del controllo dei risultati dei controlli svolti;
c) ricorso, se del caso, alle dichiarazioni di gestione redatte dai partner di esecuzione e a pareri indipendenti sulla revisione contabile, a condizione che il lavoro sottostante sia adeguato e accettabile e che sia stato svolto conformemente alle norme
convenute;
d) applicazione tempestiva di misure correttive, comprese, ove opportuno, sanzioni dissuasive;
e) legislazione chiara e inequivocabile a fondamento degli interventi;
f) eliminazione di controlli multipli;
g) miglioramento del rapporto costi/benefici dei controlli.
5. Se, durante l'attuazione del programma, il livello di errore è persistentemente elevato, la Commissione identifica le lacune nei sistemi di controllo, analizza i costi e i benefici di potenziali misure correttive e adotta o propone i provvedimenti adeguati, quali la
semplificazione delle disposizioni applicabili, il rafforzamento dei sistemi di controllo e la riprogettazione del programma o dei sistemi di di consegna.
Articolo 33
Sistemi di controllo economicamente efficaci
All'atto della presentazione di proposte di spesa riviste o nuove, la Commissione stima i costi e i benefici dei sistemi di controllo nonché il livello di errore di cui all'articolo 31, paragrafo 3.