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Articolo 20 Definizione e portata

Fatto salvo l'articolo 21, l'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento.

Fatto salvo l'articolo 23, tutte le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse,.

Articolo 21

Entrate con destinazione specifica

1. Le entrate con destinazione specifica esterne e le entrate con destinazione specifica interne sono destinate a finanziare spese determinate.

2. Costituiscono entrate con destinazione specifica esterne:

a) i contributi finanziari degli Stati membri per taluni programmi di ricerca conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000;

b) i contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione;

c) gli interessi sui depositi e le ammende previsti dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi1;

d) le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati, comprese le entrate aventi una destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione;

e) i contributi finanziari, non coperti dalla lettera b), di paesi terzi o di organismi non dell'Unione ad attività dell'Unione;

f) le entrate con destinazione specifica di cui agli articoli 181, paragrafo 2, e 183, paragrafo 2;

g) le entrate con destinazione specifica interne di cui al paragrafo 3, nella misura in cui sono accessorie rispetto alle altre entrate di cui al presente paragrafo.

3. Costituiscono entrate con destinazione specifica interne:

a) le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta;

1 GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

b) i proventi della vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali e

apparecchiature scientifiche e tecniche che sono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato;

c) le entrate provenienti dalla restituzione, a norma dell'articolo 80, di somme indebitamente pagate;

d) le entrate provenienti da interessi sui versamenti di prefinanziamenti, alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

e) i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altri servizi all'interno di un'istituzione, istituzioni o organismi, compreso l'importo delle

indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi ultimi rimborsati;

f) l'importo delle indennità di assicurazione riscosse;

g) le entrate provenienti da indennità locative;

h) le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico;

i) i rimborsi a strumenti finanziari a norma dell'articolo 140, paragrafo 6;

j) le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, lettera b).

4. Un atto di base può anche prescrivere di destinare le entrate da esso previste a spese determinate. Salvo diversamente specificato nell'atto di base, tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica interne.

5. Il bilancio prevede per le entrate con destinazione specifica esterne e per le entrate con destinazione specifica interne una struttura d'accoglienza e, per quanto possibile, il loro importo.

Le entrate con destinazione specifica possono essere incluse nel progetto di bilancio soltanto per gli importi certi alla data di formazione del progetto di bilancio.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

all'articolo 210 riguardo all'istituzione della struttura per incorporare le entrate interne ed esterne con destinazione specifica e la fornitura degli stanziamenti corrispondenti nonché alla definizione delle norme concernenti il contributo degli Stati membri ai programmi di ricerca. Inoltre, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

conformemente all'articolo 210 riguardo ai proventi delle sanzioni imposte ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE e riguardanti le entrate con destinazione specifica risultanti dalla partecipazione degli Stati EFTA ad alcuni programmi dell'Unione.

Articolo 22 Atti di liberalità

1. La Commissione può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell'Unione, in particolare fondazioni, sussidi, donazioni e legati.

2. L'accettazione di una liberalità per un valore pari o superiore a 50 000 EUR comportanti oneri finanziari, compresi i costi correlati all'accettazione, superiori al 10% del valore della liberalità effettuata, è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, i quali si pronunciano entro due mesi dal ricevimento della domanda della Commissione. Se entro questo termine non viene formulata alcuna obiezione, la Commissione delibera in via definitiva sull'accettazione della donazione.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'accettazione di liberalità offerte all'Unione.

Articolo 23

Norme in materia di detrazioni e compensazione del tasso di cambio

1. Si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:

a) sanzioni imposte alle parti di contratti d'appalto o ai beneficiari;

b) sconti, rimborsi e ribassi concessi su singole fatture e rendiconti di spesa;

c) interessi prodotti da versamenti di prefinanziamenti;

d) ripetizioni delle somme indebitamente pagate.

Le ripetizioni di cui alla lettera d) del primo comma possono essere operate mediante detrazione diretta in occasione di un nuovo pagamento intermedio o di un nuovo

pagamento a saldo a favore del medesimo beneficiario, effettuata sullo stesso capo, articolo ed esercizio ai quali l'indebito pagamento è stato imputato.

Le norme contabili dell'Unione si applicano alle detrazioni di cui al primo comma, lettere c) e d).

2. I prezzi di prodotti o prestazioni forniti all'Unione, che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte degli Stati membri in forza del protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, sono imputati in bilancio con il loro importo al netto delle tasse.

3. I prezzi di prodotti o prestazioni forniti all'Unione, che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte di paesi terzi in forza delle pertinenti convenzioni, possono essere imputati in bilancio con il loro importo:

a) al netto delle tasse, o

b) al lordo delle tasse. In tal caso, i successivi rimborsi di oneri fiscali sono assimilati a entrate con destinazione specifica interne.

4. Differenze di cambio registrate nel corso dell'esecuzione di bilancio possono essere compensate. Il risultato finale, positivo o negativo, è ripreso nel saldo dell'esercizio.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i conti relativi a oneri fiscali da recuperare.

CAPO 6