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Articolo 24 Disposizioni generali

Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli. I capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.

Articolo 25

Storni a opera di istituzioni diverse dalla Commissione

1. Ogni istituzione diversa dalla Commissione può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti:

a) da titolo a titolo fino ad un massimo del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale viene effettuato lo storno;

b) da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo senza limiti.

2. Tre settimane prima di procedere a uno storno di cui al paragrafo 1, l'istituzione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il

Parlamento europeo o il Consiglio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 27.

3. Ogni istituzione, diversa dalla Commissione, può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio storni da titolo a titolo, all'interno della propria sezione di bilancio, superiori al limite del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea di bilancio dalla quale s'intende effettuare lo storno. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 27.

4. Ogni istituzione, diversa dalla Commissione, può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni da articolo ad articolo senza informarne preventivamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il calcolo delle percentuali degli storni effettuati da istituzioni diverse dalla Commissione.

Articolo 26

Storni a opera della Commissione

1. La Commissione può procedere autonomamente ai seguenti storni all'interno della propria sezione del bilancio:

a) storni di stanziamenti all'interno di ciascun capitolo;

b) con riguardo alle spese di personale e di funzionamento comuni a diversi titoli, storni di stanziamenti da titolo a titolo fino a un massimo del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale si procede allo storno e fino ad un massimo del 30% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea verso la quale viene effettuato lo storno;

c) con riguardo alle spese operative, storni di stanziamenti tra capitoli all'interno dello stesso titolo, fino a un massimo del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettera b), la

Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 27.

In droga al secondo comma, la Commissione può, negli ultimi due mesi dell'esercizio, trasferire autonomamente stanziamenti relativi a spese per il personale, il personale esterno e altri agenti da titolo a titolo entro un limite complessivo pari al 5% degli stanziamenti per l'esercizio. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio nelle due

settimane successive alla decisione relativa a tali storni.

2. La Commissione può decidere di procedere, all'interno della propria sezione del bilancio, ai seguenti storni di stanziamenti da titolo a titolo, purché comunichi immediatamente la sua decisione al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) storni di stanziamenti dal titolo "stanziamenti accantonati" di cui all'articolo 43, ove l'unica condizione per sciogliere la riserva è l'adozione di un atto di base a norma dell'articolo 294 TFUE;

b) in casi eccezionali debitamente giustificati, quali catastrofi umanitarie e crisi internazionali, che si verifichino dopo il 1° dicembre dell'esercizio, storni di stanziamenti non utilizzati di detto esercizio ancora disponibili dai titoli di bilancio della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale ai titoli di bilancio riguardanti gli aiuti erogati per situazioni di crisi e operazioni di aiuto umanitario.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il calcolo delle percentuali degli storni interni effettuati dalla Commissione e i motivi alla base delle richieste di storno.

Articolo 27

Proposte di storni sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio dalle istituzioni

1. Ogni istituzione presenta le sue proposte di storni contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono gli storni di stanziamenti di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo, fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda.

3. Salvo in casi urgenti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando quest'ultimo a maggioranza qualificata, si pronunciano su ciascuna proposta di storno entro sei settimane dalla sua ricezione da parte delle due istituzioni.

4. La proposta di storno è approvata se, entro il periodo di sei settimane, si verifica una delle situazioni seguenti:

a) il Parlamento europeo e il Consiglio approvano la proposta;

b) il Parlamento europeo o il Consiglio approva la proposta e l'altra istituzione si astiene dal deliberare;

c) il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dal deliberare oppure non adottano una decisione per modificare o respingere la proposta di storno.

5. Il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 3 è ridotto a tre settimane, salvo domanda contraria del Parlamento europeo o del Consiglio, nei casi seguenti:

a) lo storno rappresenta meno del 10% degli stanziamenti della linea da cui è effettuato e non supera i 5 000 000 EUR;

b) lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 000 000 EUR.

6. Se il Parlamento europeo o il Consiglio ha modificato l'importo dello storno mentre l'altra istituzione lo ha approvato o si è astenuta dal deliberare, oppure se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi modificato l'importo dello storno, si considera approvato il minore dei due importi, a meno che l'istituzione interessata non ritiri la sua proposta di storno.

Articolo 28

Norme specifiche in materia di storni

1. Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o che recano la menzione "per memoria".

2. Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.

Articolo 29

Storni oggetto di disposizioni speciali

1. Gli storni all'interno dei titoli del bilancio previsti per gli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia, dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e della ricerca, sono disciplinati dalle disposizioni speciali contenute nei titoli I, II e III della parte seconda.

2. Gli storni destinati a permettere l'impiego della riserva per aiuti d'urgenza sono decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione. Per ogni azione urgente è presentata una proposta distinta.

Ai fini del presente paragrafo si applica la procedura di cui all'articolo 27, paragrafi 3 e 4.

Se il Parlamento europeo e il Consiglio non approvano la proposta della Commissione e se non si può raggiungere una posizione comune sull'impiego di tale riserva, essi non

adottano decisioni sulla proposta di storno della Commissione.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti le domande di storno a partire dalla riserva per aiuti d'urgenza.

CAPO 7