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Imposta Municipale Propria

Nel documento Il regime tributario dei trust (pagine 78-81)

Capitolo 2. La tassazione del trust ai fini delle imposte dirette

2.7. Imposta Municipale Propria

L’imposta Municipale Propria è una imposta di tipo patrimoniale, la quale, ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, art.1, comma 2, ha come presupposto ‘’il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell’impresa’’.

Soggetto passivo dell’imposta è colui il quale risulta proprietario di un immobile, ovvero colui che risulta titolare di un diritto reale sull’immobile anche se non

In tal senso si veda anche CASTALDI L., Il trust tra soggettività e trasparenza, in Dialoghi di Diritto

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Tributario, 2007, p. 85.

CORASANITI G., La soggettività passiva del trust ai fini delle imposte diverse da quelle dei redditi

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in LUPOI M., Teoria e pratica della fiscalità dei trust. Dottrina, casi e soluzioni operative (a cura di G. Fransoni, N. de Renzis Sonnino), 2008, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, p. 74.

residente nel territorio dello Stato o se non vi ha la sede legale, amministrativa o l’oggetto dell’attività.

L’imposta va applicata al trust quale ente, in quanto, sebbene non riconosciuto come soggetto dotato di soggettività giuridica dal punto di vista civilistico, è considerato soggetto passivo delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 73 del TUIR. Nonostante il trustee sia il soggetto titolare del patrimonio in trust, la sua titolarità ‘’è solo funzionale alla gestione del patrimonio, nell’interesse dei beneficiario per il perseguimento degli scopi indicati dal disponente nell’atto istitutivo’’ perciò a esso 137

non spetterà l’assolvimento dell’imposta.

Un acceso dibattito della dottrina e della giurisprudenza si è avuto in merito dell’applicabilità dell’esenzione dall’imposta indicata alla lettera i), art. 7 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La quale recita che sono esenti da imposta ‘’gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.’’

Successivamente l’art. 59, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 15 dicembre 1997 n. 446, attribuì ai Comuni la facoltà di stabilire che l’esenzione dall’imposta si applichi ‘’soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale’’. Sul tema ci fu un acceso dibattito in quanto ci si chiedeva se fosse necessario solo l’utilizzo degli immobili da parte dell’ente non commerciale, come indicato all’art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, o fosse necessario invero il possesso dell’immobile da parte dell’ente non commerciale, come indicato all’art. 59 del D.Lgs. n. 15 dicembre 1997 . 138

Non entrando nel merito del dibattito, risulta rilevante comprendere se l’esenzione può essere applicata ai trust. La lettera c), comma 1, dell’art. 73, equipara gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non

In tal senso DI CAMPLI G., Il trust nell’Imposta municipale propria, in Trust e attività fiduciarie,

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settembre 2012, p. 473.

In tal senso si vedano le posizioni sostenute da Corte costituzionale, Ord. 19 dicembre 2006, n.

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429. Cassazione 17 ottobre 2008, n. 25376, in Rassegna tributaria, 2009, n. 3. Cassazione, 16 aprile 2008, n. 9948.

hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ai trust, in ragione di ciò sembra possibile l’applicazione dell’esenzione anche ai trust . 139

La legge n. 214 del 22 dicembre 2011, commi dal 13 al 23, introduce l’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE). L’art. 13 stabilisce che ‘’a decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato’’. Il soggetto passivo dell’imposta risulta essere la persona fisica residente in Italia la quale possiede un immobile all’estero, sia esso un fabbricato, un’area edificabile, un terreno a qualsiasi uso destinati o quelli strumentali per natura, o che risulta titolare di un diritto reale sullo stesso. L’imposta risulta proporzionale alla quota di possesso e alla durata del possesso.

Per quanto attiene l’imposta IVIE e l’applicazione della suddetta al trust, sembra mancare il presupposto soggettivo, in quanto, essa si applica alle sole persone fisiche. Di conseguenza, se un trust residente detiene immobili all’estero esso non sconta la tassazione IVIE . 140

Tuttavia, nel caso in cui il trust sia un mero soggetto interposto, il quale realizza uno ‘’schermo formale’’ nei confronti di uno o più soggetti, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2 luglio 2012 stabilisce che, l’applicazione dell’imposta avverrà in capo al soggetto che effettivamente detiene la disponibilità del bene, sia esso il disponente o il beneficiario del trust.

Nel caso di trust nudo, in cui i beneficiari hanno il diritto di vedersi imputati i redditi così come sono stati prodotti dal trust, ci si chiede se tali soggetti, soddisfino il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’IVIE. In seguito all’inclusione del trust tra i soggetti indicati all’art. 73 e l’equiparazione di questo agli enti la questione sembra risolversi in una non imponibilità, ai fini della suddetta imposta, in capo ai beneficiari .
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In tal senso DI CAMPLI G., Il trust nell’Imposta municipale propria, in Trust e attività fiduciarie,

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settembre 2012, p. 473.

VIAL E., POZZI V., Ivie e Ivafe non dovute se i beni sono disposti in Trust, consultabile in https://

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www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2013-10-08_ivie-e-ivafe-non-dovute-se-i-beni-sono- disposti-in-trust.pdf

In tal senso BASTIANELLI M., Trust e fisco, 2014, Giuffrè Editore,Milano, p. 26.

Capitolo 3. Il trattamento dei redditi dei beni

Nel documento Il regime tributario dei trust (pagine 78-81)