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L’atto dispositivo Imposte ipotecarie e catastal

Nel documento Il regime tributario dei trust (pagine 123-126)

Capitolo 4. La tassazione del trust ai fini delle imposte indirette

4.3. L’atto dispositivo Imposte ipotecarie e catastal

Le imposte ipotecarie e catastali sono disciplinate nel Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale del 31 ottobre 1990 n. 347. Ad esso , in assenza di altri riferimenti normativi, deve essere fatto riferimento per l’applicazione

Tale impostazione risulta ora in linea con la maggioritaria giurisprudenza di merito della quale si

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segnalano tra le altre le sentenze della C.T.P. di Firenze n. 30/2009; C.T.P. di Bologna n. 120/2009, C.T.R. di Roma, n. 732/40/2009; C.T.P. di Perugia n. 35/01/2011; C.T.R. di Venezia n. 10/29/2012; C.T.P. di Milano n. 1208/17/2014.

BUSANI A., Senza tassazione l’atto di dotazione relativo al trust, in Il Sole 24 Ore, 18 gennaio 2018.

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Nonostante la sentenza abbia ad oggetto un trust istituito precedentemente alla reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni e quindi riferita ad un impianto normativo superato, la sentenza ha comunque particolare rilevanza in quanto definisce la natura non patrimoniale dell’atto di dotazione del trust. In tali termini viene superata anche l’assoggettabilità dell’atto di dotazione all’imposizione proporzionale dell’imposta di registro.

delle suddette imposte, nel caso si verificasse il presupposto impositivo all’intero dell’ambito dei vincoli di destinazione.

L’imposta ipotecaria e catastale, a norma dell’art. 1 e art. 10 del TU n. 347/90 è richiesta sulle ‘’formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari’’ di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e sulla voltura catastale dei medesimi atti.

L’Amministrazione Finanziaria nella Circolare n. 48/E/2007 richiede l’applicazione delle imposte in misura proporzionale sia per l’atto di dotazione del trust con il quale sono trasferiti gli immobili e i diritti reali sui di essi al trustee, sia nel successivo momento nel quale il trustee trasferisce gli stessi al beneficiario finale, ed anche per i trasferimenti avvenuti durante il vincolo. Successivamente nella Circolare n. 3/E/2008 l’Agenzia delle Entrate definisce l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, solo per gli atti caratterizzati da un effetto traslativo.

Dalla combinazione delle disposizioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sembra perciò che entrambi gli atti, l’atto attraverso il quale si trasferiscono i beni e i diritti al trustee affinché esso li amministri attraverso una titolarità solo formale, e il successivo atto con cui i beni e diritti sono devoluti al beneficiario finale, siano rappresentativi di un effetto traslativo, per cui l’applicazione delle imposte deve avvenire in misura proporzionale e non in misura fissa.

Alla richiesta di un’imposizione proporzionale dell’Agenzia delle Entrate si sono contrapposte Notariato e dottrina, nonché la prevalente giurisprudenza di merito e legittimità.

Il Notariato nella propria argomentazione ricorda la correlazione tra la fattispecie imponibile delle imposte in esame con quella delle imposte di registro e delle successioni e donazioni. Poiché si è esclusa l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni al momento del trasferimento dei beni al trustee, in quanto manca l’effetto patrimoniale in capo al trustee, il Notariato determina che ‘’per l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale (..) è necessario che il presupposto d’imposta sia manifestativo di capacità contributiva, talché si comprende come in ipotesi di trasferimento di beni dal disponente al trustee l’arricchimento, che è presupposto (..) delle imposte ipotecaria e catastale, difetti e che pertanto non appaia appropriata una imposizione della vicenda traslativa con ricorso ai criteri impositivi in

misura proporzionale’’ . Del medesimo parere anche la più ampia dottrina che 228

ipotizzava una tassazione in misura fissa ai fini dell’atto di dotazione e solamente all’atto devolutivo l’applicazione delle imposte ipo-catastali in misura proporzionale. Del medesimo parere risulta la maggioritaria giurisprudenza di merito . 229

È di interesse osservare quanto riportato nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro n. 287 del 9 agosto 2010 depositata il 27 gennaio 2011. È dibattuto il caso di un trust auto-dichiarato liquidatorio, istituito allo scopo di salvaguardare la par condicio creditorum in sede di liquidazione di una società. L’Agenzia delle Entrate emettendo avviso di liquidazione richiedeva il pagamento dell’imposta di successione e donazione nella misura dell’8% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale. Il rogante aveva proposto ricorso contro l’avviso di liquidazione poiché riteneva che il trust auto-dichiarato e di natura liquidatoria non fosse produttivo di un effettivo trasferimento di beni ed arricchimento in capo ai beneficiari. L’Agenzia costituitasi in giudizio in fase iniziale porta alla conoscenza della Corte di un provvedimento di autotutela parziale con il quale sgrava l’imposta ipotecaria e catastale e le relative sanzioni dall’avviso di liquidazione emesso. L’Agenzia aveva in questo caso riconosciuto l’assenza di un effetto traslativo nel caso di un trust auto-dichiarato e permetteva l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

La giurisprudenza di legittimità si espresse in modo favorevole all’Agenzia delle Entrate con l’ordinanza n. 3886 del 25 febbraio 2015, nella quale estese le conclusioni a cui era sovvenuta in funzione dell’imposta sulle successioni e donazioni, alle imposte ipotecarie e catastali ritenendole applicabili in misura proporzionale in entrambi i trasferimenti . Nello stesso anno la Corte di Cassazione 230

con sentenze n. 25478, 25479, 25480 del 18 dicembre 2015 tornò sui suoi passi

Consiglio Nazionale Del Notariato, Studio Tributario n. 58-2010/T.

228

Si ricordano le sentenze C.T.P. Treviso, Sentenza n.95/1/09 del 22 luglio 2009; C.T.R. di Venezia

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Mestre, Sentenza n. 76/2010 del 18 maggio 2010;C.T.P. Salerno, Sentenza n. 465 del 25 giugno 2010; C.T.P. Perugia, Sentenza n. 35/01/11 del 26 gennaio 2011;C.T.P. di Salerno, Sentenza n. 507/504/12 del 5 dicembre 2012;C.T.P. di Milano, sentenza n.1208/17/14 del 19 novembre 2013; C.T.P. Lodi, sentenza n. 70 del 3 febbraio 2014; C.T.P. di Bologna n.221 del 24 febbraio 2017; C.T.P. di Treviso n. 124 del 21 febbraio 2017.

In tal senso VIAL E., Trust. Recenti sentenze in materia fiscale, in La Settimana Fiscale, Il Sole 24

230

affermando che ‘’il trust non è immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali che costituiscono il presupposto dell’imposta’’ . 231

L’impostazione impositiva, poiché l’effetto di arricchimento indice di capacità contributiva è differito nel tempo, assume che la titolarità in capo al trustee sia solo funzionale alla realizzazione dello scopo ed il trasferimento in capo ai beneficiari finali sia l’unico in grado di realizzare il presupposto impositivo dell’imposta.

In senso conforme si segnala altresì la sentenza n. 21614 del 26 ottobre 2016, attraverso la quale la Suprema Corte richiama le assunzioni precedentemente supportate, a sostegno dell’applicazione dell’imposizione in misura fissa al momento dell’atto di dotazione del trust. Ed infine la più recente sentenza n. 975 depositata in data 17 gennaio 2018 la quale definisce l’atto di dotazione del trust un atto non produttivo di effetti traslativi in senso proprio.

Nel documento Il regime tributario dei trust (pagine 123-126)