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La legge regolatrice del trust

Nel documento Il regime tributario dei trust (pagine 35-41)

1.4. La normativa in materia di trust

1.4.2. La legge regolatrice del trust

La Convenzione dedica l’intero capitolo 2 alla legge regolatrice del trust.

ZANAZZI M., Il trust operativo, 2001, Edizioni Fag Milano.

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Art. 6

‘’Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso. Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non preveda l’istituzione del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui all'art. 7’’.

Come si evince dal testo dell’art. 6, è nelle facoltà del disponente la scelta della legge regolatrice del trust da esso stesso istituito, fatta salva la possibilità per quest’ultimo di non darne espressa disposizione. Nel caso in cui la legge scelta non dovesse essere indicata esplicitamente essa deve essere individuata avvalendosi delle circostanze del caso. Qualora la scelta della legge regolatrice non riconosca e quindi non preveda l’istituzione del trust, la scelta compiuta dal disponente non avrà validità. Il trust resterà tuttavia valido e verrà individuata una legge regolatrice alternativa secondo le disposizioni dell’art. 7.

Deve essere posta attenzione all’articolo 5 della Convenzione, collocato nel capitolo I, disposizioni generali, il quale prevede che la Convenzione non venga applicata nel caso in cui il disponente abbia scelto una legge regolatrice che non preveda l’istituto del trust o di uno strumento con analoghe caratteristiche. L’art. 5 deve essere letto in combinato disposto con l’art. 6. L’intento dell’articolo in questione risulta essere il medesimo: nel caso in cui la legge applicabile scelta dal disponente o desunta tramite i criteri di collegamento dell’art. 7 non preveda l’istituto del trust, con le caratteristiche proprie indicate all’art. 2 della Convenzione, la Convenzione non può essere applicata. Si vuole evitare che venga istituito un trust in una sostanziale situazione di vuoto normativo nella quale non vi sia una legge che lo regolamenti, ma soltanto le volontà del disponente espresse tramite l’atto istitutivo.

L’art. 7 elenca i criteri che devono essere applicati nella scelta della legge regolatrice nel caso in cui questa non venga indicata dal disponente e non possa risultare dalle disposizioni dell’atto:

Come è possibile osservare nel commento di Overbeck alla Convenzione dell’Aja in relazione all’art. 7 si parla di un elenco esemplificativo e non tassativo pertanto

Art. 7

‘’Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami. Per determinare la legge con la quale un trust ha più stretti legami, si tiene conto in particolare:

a) del luogo di amministrazione del trust designato dal costituente; b) della situazione dei beni del trust;

c) della residenza o sede degli affari del trustee;

l’utilizzo di altro criterio può essere adoperato. Non è chiaro tuttavia se invece l’uso di altri criteri debba avvenire a seguito di un esito inconcludente dei quattro criteri indicati espressamente nell’articolo di riferimento . Nella scrittura dell’articolo in 47

questione, alcuni membri con ordinamenti di stampo civil law richiedevano che i criteri da adottare per l’identificazione della legge regolatrice fossero indicati tramite un’elencazione che rispettasse un ordine gerarchico. Alcuni Paesi di stampo common law contrariamente non erano favorevoli ad una elencazione di tipo gerarchico. Nonostante sembra aver prevalso l’orientamento di parte dei Paesi di common law, una parte della dottrina ha assunto un parere tale per cui i Paesi di civil law possano decidere di interpretare l’art.7 nel modo in cui vi sia un ordine gerarchico tra i criteri indicati. Allo stesso tempo gli Stati di common law possono applicare i criteri senza un ordine gerarchico.

SANTORO L., Il trust in Italia, 2009, Giuffrè Editore.

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Art. 8

‘’La legge specificata agli articoli 6 e 7 regola la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti e l'amministrazione del trust. In particolare, la legge dovrà regolamentare:

a) la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, la capacità particolare di esercitare le mansioni di trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee;

d) i diritti e gli obblighi dei trustees tra di loro;

c) il diritto del trustee di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei suoi obblighi o l'esercizio dei suoi poteri;

d) i poteri del trustee di amministrare o disporre dei beni del trust, di darli in garanzia e di acquisire nuovi beni;

e) i poteri del trustee di effettuare investimenti;

f) le restrizioni relative alla durata del trust ed ai poteri di accantonare gli introiti del trust;

g) i rapporti tra il trustee ed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità personale del trustee verso i beneficiari;

h) la modifica o la cessazione del trust; i) la ripartizione dei beni del trust;

L’art. 8 va a specificare quale debba essere il contenuto minimo della legge regolatrice del trust, si tratta di un elenco esemplificativo e non tassativo . Un 48

acceso dibattito era sorto nel corso dei lavori preparatori riguardo ai requisiti di forma che debba rispettare il trust, già specificati all’art. 3 della Convenzione. Parte della dottrina rileva che ‘’la legge regolatrice del trust debba disciplinare la validità di esso soltanto sotto il profilo sostanziale’’ e non perciò sotto il profilo formale. 49

Una legge che non disciplini gli elementi sopra elencati perciò risulterà non consona alla regolamentazione del trust.

Successivamente l’art. 9 della Convenzione sancisce la validità del fenomeno conosciuto come dèpecage. È ammessa la possibilità che alcuni specifici aspetti, quali le questioni amministrative legate al trust, possano essere normate da una legge diversa da quella che regolamenta il trust. Ciò sta a significare che l’atto istitutivo del trust per una parte sia regolato dalla legge regolatrice di uno Stato e per una o più parti da altre leggi. Sulla questione si è aperto un dibattito in sede dei lavori preparatori, ci si chiedeva se il frazionamento della legge regolatrice potesse far nascere situazioni di difficile gestione. Caso esemplificativo risulta quello in cui il disponente individua due leggi regolatrici e quest’ultime non disciplinano il trust o quella specifica categoria.

All’art. 9 si fa espresso riferimento alle ‘’questioni amministrative’’: si è stabilito che per tali questioni si intendano innanzitutto le operazioni di gestione operativa.

In ultimo l’art.10 del capitolo secondo, relativo alla legge regolatrice sancisce:

È ammessa la facoltà di modificare la legge scelta dal disponente o quella desunta attraverso i criteri di collegamento all’art. 7. Ciò che può essere sostituito è l’intera legge che regolamenta il trust, nel caso in cui la legge regolatrice sia unica. Nel caso in cui sia operato il frazionamento della legge regolatrice previsto dall’art. 9 è

ALFRED E. VON OVERBECK, Explanatory Report, 1985, Bettmeralp, consultabile https://

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assets.hcch.net/upload/expl30.pdf

SANTORO L., Il trust in italia, 2009, Giuffrè Editore. ZANAZZI M., Il trust operativo, 2001, Edizioni

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Fag Milano. Art. 10

‘’La legge applicabile alla validità del trust stabilisce la possibilità di sostituire detta legge, o la legge applicabile ad un elemento del trust che può essere trattato a parte, con un'altra legge’’.

ammessa la sostituzione di una delle leggi che ne regolamentano l’uso. Deve essere specificato che l’articolo trova applicazione solo nel caso in cui venga decisa la sostituzione di una legge regolatrice che sia ancora in vigore. Non è prevista la possibilità di sostituire una legge regolatrice in quanto questa sia stata superata da una nuova legge che abbia abrogato la precedente. Come si può desumere dal testo dell’articolo la possibilità di modifica della legge avviene soltanto nel caso in cui la legge regolatrice adottata inizialmente lo preveda.


Capitolo 2. La tassazione del trust ai fini

Nel documento Il regime tributario dei trust (pagine 35-41)