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Imposta sui Servizi Digitali: Legge di Bilancio 2020

Capitolo III L’Imposta sui Servizi Digitali in Italia

3.7 Imposta sui Servizi Digitali: Legge di Bilancio 2020

L’Italia esamina nuovamente la questione dalla tassazione dell’economia digitale, già introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, ma non entrata in vigore per mancanza del decreto attuativo demandato al MEF congiuntamente al MISE.

A tal proposito nella Legge di Bilancio 2020, all’art.1 comma 678, viene modificata la disciplina precedentemente presentata, apportando nuove procedure in ambito applicativo e alcuni chiarimenti relativi ai servizi esclusi dall’imposta147.

La prima integrazione apportata, rispetto alla proposta precedente, è relativa all’individuazione dei soggetti passivi, ovvero sono assoggettate all’imposta le persone fisiche e giuridiche che superano le soglie già definite, quali l’ammontare dei ricavi realizzati a livello globale superiore a 750.000.000 di euro e il totale del fatturato realizzato nel territorio dello Sato, che ha come oggetto le prestazioni di servizi digitali, deve superare 5.500.000 di euro. È stato specificatamente previsto che ai fini della verifica del superamento delle soglie in questione si rimanda agli importi dell’anno solare precedente a quello di riferimento.

146 Riproduzione Riservata, Web tax in panne, rischio “buco da 150 mln per le casse dello Stato,

Sole 24 Ore, 11 maggio 2019.

Inoltre, in relazione al riscontro della seconda soglia, è definita la condizione per la quale un apparecchio è considerato come localizzato nel territorio italiano, infatti è possibile geolocalizzare qualsiasi dispositivo attraverso l’indirizzo di protocollo internet IP o per mezzo di altri strumenti di geolocalizzazione (lettera e).

In seguito, a perfezionamento delle precedenti contestazioni alla Legge di Bilancio 2019, vengono elencate le fattispecie che sono escluse dalla competenza dell’imposta, quali (lettera c):

a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;

b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;

c)la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento; d)la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire alcuni servizi bancari e finanziari.

e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d); f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

In aggiunta viene specificato che, con riferimento ai servizi offerti al comma 37, lettera b), quali la messa a disposizione di un’interfaccia utilizzata allo scopo della cessione di beni e servizi, ciò che è da assoggettare ad imposizione è la parte del corrispettivo che fa riferimento alla prestazione del servizio. È stato inoltre specificato che, nel caso in cui la piattaforma regoli la vendita di prodotti soggetti ad accisa, qualora ci sia una relazione diretta con il volume o il valore delle vendite, il corrispettivo del servizio offerto non è tassato.

Da un’analisi delle fattispecie escluse dall’imposta, alle lettere a) e b), si intuisce che l’ISD non è applicata ad alcuna forma di e-commerce.

La norma alla lettera b) fa riferimento al “sito web”, diversamente dagli altri commi in cui si parla sempre di “interfaccia digitale”; quest’ultima ricomprende, oltre ai siti web, anche software e applicazioni. Quindi per quanto riguarda la fornitura di software, quali

per esempio videogames o app, non è chiaro se i ricavi realizzati dalla fornitura di questi siano da sottoporre a tassazione o meno. I software infatti potrebbero essere classificati in tre diverse categorie, due che si riferiscono a casi di esclusione: alla lettera b), ma non nella formulazione attuale così come è scritta che richiama al “sito web”, o alla lettera c), quindi siano da intendersi come “interfaccia il cui scopo è la fornitura agli utenti di

contenuti digitali”, oppure facciano riferimento alla categoria impositiva del comma 37,

lettera b) siano da catalogare come “servizi di messa a disposizione di interfacce

multilaterali che consentono agli utenti di interagire tra loro”.

Alla lettera c) vengono esclusi dal pagamento dell’ISD coloro che mettono a disposizione nella propria interfaccia, in via esclusiva o principale, contenuti multimediali in streaming o attraverso servizi a pagamento; perciò nel caso in cui uno dei detti servizi venga offerto da una persona terza, rispetto al proprietario dell’interfaccia stessa, allora il corrispettivo derivante è sottoposto a tassazione148.

Al fine di determinare la base imponibile il soggetto passivo deve stabilire il totale dei ricavi, derivante dai servizi digitali offerti ovunque nel corso dell’anno solare e moltiplicare tale valore per la percentuale rappresentativa della porzione di servizi digitali prestati nel territorio italiano. Tale ammontare dev’essere moltiplicato per l’aliquota d’imposta, del 3%, per determinare l’onere tributario che, a differenza della precedente formulazione, deve essere corrisposto in un unico versamento, entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello di riferimento. La dichiarazione annuale relativa all’ammontare dei servizi digitali offerti che rappresentano il presupposto oggettivo, va presentata entro il 31 marzo del medesimo anno (lettera g).

Tutti i soggetti passivi al tributo devono redigere un’apposita contabilità con il fine di individuare mensilmente tutte le informazioni sui ricavi realizzati dalla fornitura di servizi digitali, e gli elementi quantitativi mensili necessari alla definizione delle proporzioni per il calcolo dell’onere tributario.

I corrispettivi incassati in valuta diversa dall’euro devono essere convertiti nella moneta nazionale con riferimento all’ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, rispetto al primo giorno del mese nel corso del quale l’importo è stato incassato (lettera i).

148 Confindustria, Legge di Bilancio 2020 - Le prime misure fiscali di interesse per le imprese, 2019,

In aggiunta a ciò, per quanto riguarda i soggetti non residenti, senza stabile organizzazione nel territorio, che hanno oltrepassato i limiti palesandosi come soggetti passivi all’imposta e sono stabiliti in uno Stato che fa parte dell’Unione europea essi devono richiedere all’Agenzia delle entrate un numero identificativo ai fini dell’adempimento agli obblighi previsti. Se invece, i soggetti non residenti appartengono a un Paese extra-UE o a uno con il quale l’Italia non ha concluso alcun accordo di cooperazione, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale, l’impresa deve nominare un proprio rappresentante fiscale con il compito di assolvere agli obblighi dichiarativi e al pagamento dell’imposta stessa.

L’imposta come predisposta nella Legge di Bilancio 2019, con le opportune modifiche e adeguamenti apportati dalla Legge di Bilancio 2020, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020 con effetto immediato e senza subordinazione a successivi decreti. Inoltre, viene specificato che l’Imposta sui Servizi Digitali è “sunset clause” ovvero che sarà abrogata quando verrà trovato un accordo a livello internazionale per la disciplina della tassazione dell’economia digitale (lettera n). Il versamento e gli oneri dichiarativi per il 2020 sono stati spostati al primo trimestre le 2021149.

Nella relazione annuale 2019 AGCOM, in relazione all’introduzione dell’ISD, è stato stimato un accrescimento del gettito pari a 708 milioni di euro ogni anno, a differenza delle precedenti analisi per le quali lo stesso risultava essere 600 milioni di euro150.

La relazione tecnica riporta una tabella (Tabella 4) nella quale vengono messe a confronto le entrate previste con la precedente Legge di Bilancio e quella del 2020. Si può notare che nel 2020 risulta una differenza negativa di 600 milioni che deriva dalla posticipa dell’entrata in vigore dell’imposta nell’anno solare 2019. Negli anni successivi, con la nuova formulazione, si prevede un aumento del gettito di 108.000.000 all’anno151.

149 Confindustria, Legge di Bilancio 2020 - Le prime misure fiscali di interesse per le imprese, 2019,

p. 87.

150 Servizio di Bilancio dello Stato, Legge di Bilancio 2020, profili finanziari, 2019, p. 472-473. 151 Galimberti A., Nuova web tax al via. Porterà ogni anno 108 milioni in più, in Sole 24 Ore, 31

Tabella 4. Confronto tra gettito atteso con la Legge di Bilancio 2019 e quello della Legge di Bilancio 2020

Fonte: Servizio di Bilancio dello Stato, Legge di Bilancio 2020, profili finanziari, 2019, p.472/473.